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21.03.2014 - lavori pubblici

RICHIESTA DELL’IMPRESA ALL’AUTORITA’ DI VERIFICARE L’OPERATO DELLA SOA

In relazione ad eventuali contrasti che possono sorgere tra impressa richiedente la qualificazione e SOA, con il Comunicato del Consiglio del 19/12/2013 l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha definito le Linee Guida per l’attivazione, su istanza di parte, dei procedimenti di vigilanza e controllo sul sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 71, commi 2 e 3, del D.P.R. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 207/2010 infatti, l’Autorità esercita il potere di vigilanza sul sistema di qualificazione al fine di verificare il corretto operato delle SOA (art. 71, comma 1, del D.P.R. 207/2010) anche su motivata e documentata istanza di un’impresa, di una SOA o di una stazione appaltante (art. 71, comma 2, del D.P.R. 207/2010). In tali casi l’Autorità provvede nei modi e con gli effetti di cui all’art. 71, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

Di seguito, una sintesi delle indicazioni dell’Autorità.

L’istanza di verifica può essere presentata da un’impresa, SOA o stazione appaltante avente un interesse concreto ed attuale alle verifiche sull’operato della SOA e deve essere firmata ed accompagnata da copia di un valido documento di identità del segnalante.

La domanda, a pena di improcedibilità, deve contenere l’esposizione dei fatti e delle motivazioni che fondano la legittimazione del soggetto istante; nella stessa devono essere dettagliatamente esposte le ragioni in fatto e diritto che fondano la richiesta di intervento dell’Autorità con una chiara e puntuale indicazione delle presunte irregolarità. Deve, inoltre, essere allegata idonea documentazione probatoria.

Nel caso di istanza presentata da una SOA, questa deve dimostrare di aver preventivamente effettuato tutte le verifiche possibili in relazione alle presunte irregolarità (a titolo esemplificativo, consultazione banca dati Accredia, Casellario informatico, visure camerali, Forum SOA).
Qualora l’istanza risulti procedibile e ammissibile, l’Ufficio competente comunica l’avvio del procedimento alla SOA a cui risulta imputata la presunta irregolarità, al soggetto istante, e all’impresa titolare dell’attestazione oggetto di segnalazione, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la trasmissione di memorie e/o documenti ritenuti utili alle valutazioni di competenza dell’Autorità.
Conclusa la fase istruttoria, l’Autorità, previa comunicazione delle principali risultanze istruttorie all’impresa titolare dell’attestazione oggetto di segnalazione ed alla SOA e acquisite le relative eventuali controdeduzioni conclusive, adotta il provvedimento finale, che sarà comunicato in forma integrale alla SOA e all’impresa titolare dell’attestazione di cui trattasi e nei contenuti minimi essenziali al soggetto istante.
Infine l’Autorità precisa che il termine di 60 giorni per l’adozione del provvedimento finale, decorrente dalla scadenza del termine assegnato nell’avvio del procedimento di verifica, resta sospeso per il periodo necessario allo svolgimento delle singole attività istruttorie, quali audizioni, acquisizioni documentali, richieste integrative e/o supplementi d’istruttoria.

 


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