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18.04.2014 - urbanistica

RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTO ESISTENTI – INTERPRETAZIONE DELL’ARTICOLO N. 64 DELLA LR 12/2005

(a cura del Geom. Antonio Gnecchi)

La deroga prevista dall’articolo riguarda anche quella dell’altezza massima di zona, considerata la diversa formulazione della norma rispetto a quella precedente?
Parere dell’Unitel della sezione provinciale di Brescia e dell’ANCE di Brescia.
La formulazione dell’articolo 64, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2005. prima della sua costituzione introdotta con la LR n. 4 del 2012 così recitava: «Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono comportare l’apertura di finestre, ………, nonché, ove…………., modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, purché nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico ed unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all’articolo 63, comma 6».
Lo stesso comma 1 dell’articolo 64, sostituito dalla legge regionale n. 4 del 2012, invece, propone una diversa formulazione della norma, stabilendo che: «Gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti possono comportare l’apertura di finestre,…….., nonché, per gli edifici di altezza pari o inferiore al limite di altezza massima posto dallo strumento urbanistico, modificazioni di altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all’articolo 63, comma 6. Nei casi di deroga all’altezza massima, l’altezza minima abitabile non può essere superiore a mt. 1,50. All’interno dei centri storici e dei nuclei di antica formazione deve essere assicurato il rispetto dei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico; in assenza di limiti, l’altezza massima deve intendersi pari all’esistente».
In effetti, anche se la norma è scritta male (o volutamente scritta male dal legislatore regionale), deve intendersi che l’altezza massima di zona, dalla data di entrata in vigore della L.R. 4/2012, costituisca solo il limite a cui fare riferimento per consentire di sovralzare, in deroga all’altezza massima, tutti quegli edifici con altezza inferiore o pari alla stessa, con il solo obbligo di rispettare l’altezza minima in gronda di mt. 1,50 e l’Hmp di mt. 2,40. Ovviamente sono consentite le stesse modificazioni in deroga, quali apertura di finestre, ecc, nonché le modifiche del tetto, purché sussistano tutti i presupposti per l’applicazione di tali norme, siano rispettati tutti gli adempimenti prescritti dalle stesse e sempre che non sussistano i casi di esclusione.
E’ evidente che la diversa formulazione della norma in parola costituisce un elemento di discrimine decisivo ai fini del recupero dei sottotetti esistenti sotto il profilo della loro ammissibilità.
L’Unitel (Unione nazionale italiana tecnici enti locali) della sezione provinciale di Brescia e l’ANCE di Brescia non ritengono necessario richiedere alla regione Lombardia chiarimenti ai fini della corretta interpretazione e applicazione della norma di legge sopra richiamata, auspicando che i comuni della Lombardia vogliano conformarsi su questa posizione, se ancora non l’avessero fatto.


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