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18.04.2014 - lavori pubblici

PARTECIPAZIONE ALLE GARE D’APPALTO – CATEGORIE SPECIALISTICHE – VUOTO NORMATIVO – INDICAZIONI PER I BANDI DI GARA

Il Decreto Legge n. 151/2013, nell’ambito del quale era contenuta la norma che stabiliva un termine massimo di sei mesi entro il quale riscrivere le norme annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013, a partire dal 1° marzo 2014, è da considerarsi decaduto, per mancata conversione nei termini.

La norma suddetta rinviava a settembre gli effetti del parere del Consiglio di Stato che, avendo cancellato due articoli del D.P.R. 207/2010 (art. 109, comma 2 e art. 107, comma 2), oltre che l’allegato A, aveva eliminato sia l’obbligo di subappalto che di creazione di un’ATI verticale in caso di categorie scorporabili superspecializzate.

La norma cessa di avere ogni validità.

Il Governo si è tuttavia impegnato a farsi carico di recepire all’interno di un diverso provvedimento, le norme considerate indispensabili e di primaria importanza. Pertanto, occorrerà attendere l’adozione di tale nuovo provvedimento per verificare se al suo interno sarà riproposta anche la norma sulle categorie specialistiche che prevedeva, nell’attesa della nuova normativa, l’applicazione, in via transitoria, delle “regole previgenti” fino al 30 settembre 2014 che consentivano alle stazioni appaltanti di continuare ad applicare, nella predisposizione dei bandi di gara, gli articoli del Regolamento annullati dal decreto presidenziale (artt. 107 comma 2, 109 comma 2 e, in parte qua, Allegato A, ex DPR 207/2010).

Sul Notiziario n. 7/2013 del Collegio dei Costruttori si è data notizia del parere che il Consiglio di Stato ha fornito al Presidente della Repubblica in ordine alle problematiche connesse alla categorie “superspecializzate” e a quelle considerate “a qualificazione obbligatoria.

Il Presidente della Repubblica ha successivamente emesso il conseguente D.P.R. 30/10/2013, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 29 novembre 2013, che ha recepito integralmente le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato.

Questo il dispositivo finale del Decreto :

dal DPR 207/2010 (regolamento sui contratti pubblici) sono soppressi:

– l’articolo 109, comma 2 in relazione all’allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie»,

– l’articolo 107, comma 2.

Si ritiene utile pubblicare le citate norme, barrando il testo della parte abrogata e dando alcune indicazioni operative, stante il vuoto normativo, in attesa di provvedimenti legislativi in merito.

Art. 109. Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente (art. 74, d.P.R. n. 554/1999)

1. L’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

2. Non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, relative a:

a) categorie di opere generali individuate nell’allegato A;

b) categorie di opere specializzate individuate nell’allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria.

Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, per le categorie di cui all’articolo 107, comma 2, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica l’articolo 92, comma 7.

3. Le lavorazioni di cui al comma 2 sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

4. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell’opera generale stessa.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 11, del codice, non si applicano al contraente generale ma ai soggetti terzi indicati all’articolo 176, comma 7, del codice.

 La norma prevedeva perciò per le ulteriori categorie diverse dalla prevalente una suddivisione delle categorie in:

– categorie a qualificazione obbligatoria (47 su 52)

–  categorie non a qualificazione obbligatoria (5 su 52).

Mentre per le seconde, quelle non a qualificazione obbligatoria, non vigeva alcun limite, per quelle a qualificazione obbligatoria, cioè quasi tutte, l’offerente doveva:

a) possedere la relativa qualificazione (in proprio, in ATI, ovvero tramite avvalimento);

b) non possedendo la relativa qualificazione, aveva l’obbligo di subappaltarle non potendo eseguirle in proprio.

Con la soppressione del comma 2 l’aggiudicatario potrà eseguire tutte le opere diverse dalla prevalente oppure scegliere liberamente quali e in che limite subappaltare.

 DPR 207/2010 – Art. 107. Categorie di opere generali e specializzate – strutture, impianti e opere speciali (art. 72, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A.

Le categorie di opere generali e specializzate per le quali l’impresa ottiene l’attestazione SOA sono riportate nel certificato della camera di commercio, industria e artigianato. Le camere di commercio, industria e artigianato si coordinano con il casellario informatico di cui all’articolo 8, al fine di assicurare la correttezza dei dati certificati.

2. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all’articolo 108, comma 3, di seguito elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A con l’acronimo OG o OS qui riportato:

a) OG 11 – impianti tecnologici;

b) OG 12 – opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;

c) OS 2-A – superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

d) OS 2-B – beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

e) OS 3 – impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;

f) OS 4 – impianti elettromeccanici trasportatori;

g) OS 5 – impianti pneumatici e antintrusione;

h) OS 8 – opere di impermeabilizzazione;

i) OS 11 – apparecchiature strutturali speciali;

l) OS 12-A – barriere stradali di sicurezza;

m) OS 13 – strutture prefabbricate in cemento armato;

n) OS 14 – impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

o) OS 18-A – componenti strutturali in acciaio;

p) OS 18-B – componenti per facciate continue;

q) OS 20-A – rilevamenti topografici;

r) OS 20-B – indagini geognostiche;

s) OS 21 – opere strutturali speciali;

t) OS 22 – impianti di potabilizzazione e depurazione;

u) OS 25 – scavi archeologici;

v) OS 27 – impianti per la trazione elettrica;

z) OS 28 – impianti termici e di condizionamento;

aa) OS 29 – armamento ferroviario;

bb) OS 30 – impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

cc) OS 34 – sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.

Dalla lettura congiunta degli articoli 108 e 109 del Regolamento con l’art. 37, comma 11, del Codice degli Appalti , risulta chiaro che le categorie ivi previste, in sigla S.I.O.S. o superspecializzate, sono quelle indicate nell’art. 107 del Regolamento dei lavori pubblici (il DPR 207/2010), qualora il relativo importo sia superiore al 15% dell’importo totale di lavori.

In relazione a dette categorie (ovviamente di importo superiore al 15% di quello totale dei lavori), l’art. 37 , comma 11 del Codice degli appalti (il D.Lgs. 163/2006), impone per l’offerente, privo di tali qualificazioni, l’obbligo di qualificarsi mediante la costituzione di ATI o tramite il ricorso all’avvalimento.

Le norme citate ponevano l’obbligo di indicare nel bando tutte le categorie diverse dalla prevalente e dalle “superspecializzate”, in due casi:

1) qualora di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera

2) qualora di importo superiore a 150.00 euro.

In questo caso la normativa ora censurata prevedeva che:

1) per le categorie “superspecializzate” di importo superiore ai limiti indicati all’articolo 108, comma 3 (10% dell’importo complessivo oppure 150.000 euro), l’offerente poteva:

a) possedere la relativa qualificazione (in proprio, in ATI, ovvero tramite avvalimento) e utilizzarla ai fini dell’ammissione alla gara. In tal caso doveva eseguire dette opere potendole subappaltare nel limite del 30%;

b) possedere la relativa qualificazione (in proprio o in ATI)  senza utilizzarla ai fini dell’ammissione alla gara. In tal caso poteva eseguire dette opere in proprio ovvero subappaltarle in parte o fino al 100%,

c) non possedere la relativa qualificazione. In tal caso doveva indicare dette categoria in sede di offerta come lavorazioni da subappaltare al 100%, a pena di esclusione.

Con la soppressione del comma 2 ora le opere prima descritte nelle c.d. categorie superspecializzate potranno essere eseguite in proprio dall’appaltatore o subappaltate in parte o totalmente.

Pertanto, l’eliminazione delle due norme citate comporta, come effetto consequenziale, il venir meno dell’obbligo di ricorrere al subappalto per eseguire le categorie scorporabili specialistiche, le quali potranno essere eseguite direttamente dall’impresa appaltatrice in possesso di qualificazione nella categoria generale prevalente.

 Inoltre, per quanto riguarda le categorie cosiddette “superspecializzate”, l’annullamento dell’articolo 107, comma 2 comporta il momentaneo “congelamento” dell’articolo 37, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006, che ad esse si richiama.

Conclusivamente si può affermare il principio che unico requisito di qualificazione per assumere un appalto pubblico sia il possesso dell’adeguata qualificazione SOA nella sola categoria prevalente. Tuttavia, si ravvisa la necessità di indicare comunque nel bando di gara o nella lettera di invito anche le categorie diverse dalla prevalente e i relativi importi per una eventuale partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese.

 


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