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18.04.2014 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO AD USO DEGLI ISPETTORI – CIRCOLARE N. 6/14

Facendo seguito alla nota riportata sul Notiziario n. 2/2014 in tema di emanazione del nuovo codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, si informa che il Ministero del Lavoro con circolare n. 6/2014 del 4 marzo 2014, ha illustrato le disposizioni riferite più strettamente ai profili tecnici della attività di vigilanza.
Nel fare rinvio, per un maggiore dettaglio, al testo della circolare in parola, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente, si segnala che la stessa si sofferma sugli aspetti di seguito richiamati.

Modalità della “vigilanza a vista”
La modalità di “vigilanza a vista” è limitata alle ipotesi in cui non sia possibile identificare in fase di programmazione i soggetti destinatari dell’accertamento, in quanto gestori di attività “mobili”, ad esempio fiere e mercati, ovvero risulti comunque necessario eseguire l’ispezione sulla base delle evidenze che emergono nel corso del sopralluogo esterno, come, ad esempio, nel settore dell’edilizia e nozione di “accesso breve” (intendendosi per tale l’accesso finalizzato all’accertamento dell’eventuale impiego di lavoratori “in nero”).

Finalità del Codice
La finalità dell’introduzione del nuovo codice ha tra le altre  la necessità di definire e diffondere principi guida per un corretto e uniforme comportamento del personale ispettivo nell’esercizio delle sue funzioni.
Attività propedeutiche all’accesso ispettivo per l’acquisizione delle richieste di intervento; programmazione della attività di vigilanza; preparazione dell’ispezione.
Regole di condotta che il personale ispettivo, nell’esercizio delle sue funzioni, è tenuto ad osservare in occasione degli accessi nei luoghi di lavoro (obbligo, per il personale ispettivo, di qualificarsi sul luogo di lavoro e di esibire la tessera di riconoscimento; modalità di svolgimento dell’accesso tali da interferire il meno possibile con l’attività lavorativa; informativa al datore di lavoro sullo svolgimento della verifica ispettiva e sulle modalità di effettuazione della medesima; indicazioni operative al datore di lavoro sulle modalità per la corretta attuazione della normativa in materia lavoristica e previdenziale; procedura ispettiva; acquisizione dei documenti e delle dichiarazioni).
Disposizioni a cui il personale ispettivo deve attenersi nello sviluppo dell’accertamento all’atto della redazione del “verbale di primo accesso” (rilasciato alla conclusione delle attività compiute nel corso del primo accesso ispettivo), del “verbale interlocutorio” (rilasciato qualora, in relazione ad accertamenti complessi e prolungati nel tempo, emergano ulteriori esigenze accertative per la definizione delle indagini), del “verbale unico” (cioè il verbale di accertamento e notificazione rilasciato, laddove vengano riscontrati inadempimenti alla normativa di legge e/o al contratto collettivo, dai quali derivino sanzioni amministrative, ai fini della contestazione degli stessi), nonché del rapporto al direttore, ai sensi dell’art. 17 della Legge 21 novembre 1981, n. 689 (con la trasmissione del quale si conclude la fase del procedimento ispettivo, nelle ipotesi in cui all’eventuale contestazione/notificazione delle violazioni amministrative non sia seguita l’estinzione delle stesse per adempimento alla diffida, ovvero per pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa in misura ridotta).
Trasmissione degli atti (comprensivi della copia dei documenti contenenti elementi probatori) alle altre Amministrazioni, nella cui competenza rientrano i fatti riscontrati nel corso dell’attività di vigilanza.

Circolare n° 6/2014_Ministero_del_Lavoro


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