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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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28.05.2014 - tributi

A) IMU – TASI E TARI – ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE PER L’ANNO 2014 – B) FABBRICATI DESTINATI ALLA VENDITA – PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER FRUIRE DELL’ ESENZIONE DALL’IMU

 

Si illustrano di seguito le istruzioni per il calcolo e il versamento delle imposte contenute nella IUC, la nuova Imposta Unica Comunale, nonché le prime istruzioni relative alla denuncia IMU, che le imprese dovranno effettuare entro il prossimo 30 giugno 2014 al fine di usufruire dell’esenzione dall’imposta per i fabbricati invenduti e non locati.

Gli uffici del Collegio restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

 

A) IMU – TASI E TARI – ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE PER L’ANNO 2014

La nuova Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta dalla Legge di Stabilità 2014, ha accorpato i principali tributi sulla casa e più precisamente:

–       l’IMU (l’imposta municipale unica);

–       la TARI (la tariffa sulla produzione dei rifiuti);

–       la TASI (la tariffa che copre i servizi comunali indivisibili, come ad es. l’illuminazione pubblica, la gestione del verde pubblico ecc.).

Si riporta di seguito un riepilogo delle principali scadenze e delle modalità di calcolo delle imposte, segnalando che sarà comunque necessario consultare i regolamenti dei singoli Comuni ove si trovano gli immobili per verificare le aliquote e l’importo delle detrazioni deliberate da ogni singola amministrazione.

 

IMU 2014

Calcolo della base imponibile

Per i fabbricati, il valore su cui calcolare l’imposta, tenendo conto delle diverse percentuali stabilite da ogni Comune e dalle eventuali detrazioni, è costituito dalla rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per i seguenti coefficienti:

– 160, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni, con esclusione della sola categoria A/10) e C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie);

– 140, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, case di cura, ospedali, scuole, biblioteche, ecc.) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori e locali di deposito), C/4 (fabbricati per arti e mestieri) e C/5 (stabilimenti balneari e acque curative);

– 80, se si tratta fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) e A/10 (uffici e studi privati);

– 65, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.), ad esclusione della categoria D/5;

– 55, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Per i terreni, il valore su cui calcolare l’imposta, è costituito dal reddito domenicale risultante in catasto, rivalutato del 25% e moltiplicato per i seguenti coefficienti:

– 135;

– 75, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Si ricorda che, ai fini del calcolo, l’imposta e la detrazione vanno rapportate alla quota ed ai mesi di effettiva spettanza.

 

Termini di versamento

L’IMU 2014 deve essere versata entro il:

–       16 giugno 2014 (acconto, pari al 50% dell’imposta)

–       16 dicembre 2014 (saldo relativo all’imposta dovuta)

ovvero

–       16 giugno 2014 (in un’unica soluzione)

 

Esenzioni

Non sono soggetti all’IMU:

–       l’abitazione principale (purché non di lusso) e le relative pertinenze;

–       i fabbricati costruiti o incisivamente recuperati (restauro o ristrutturazione) destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, purché non locati.

I Comuni possono decidere, a determinate condizioni, di ridurre l’imposta o di assimilare all’abitazione principale gli immobili con particolari caratteristiche. Per un calcolo puntuale dell’IMU dovuta è quindi necessario consultare il regolamento adottato da ogni singolo Comune.

 

Codici tributo IMU

Per il versamento dell’IMU, con Modello F24, si utilizzano i seguenti codici tributo:

“3912” abitazione principale (di lusso – cat. A/1, A/8 o A/9) e pertinenze

“3918” altri fabbricati (immobili diversi dall’abitazione principale)

“3916” aree fabbricabili

“3925” immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (Stato)

“3930” immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (Comune)

 

TASI 20014

Calcolo della base imponibile

La TASI (tariffa sui servizi comunali indivisibili) si calcola sul valore catastale degli immobili, determinato con le stesse modalità vigenti ai fini IMU.

I Comuni possono variare l’aliquota della TASI in diminuzione, sino ad azzerarla, o in aumento, a condizione che la somma delle aliquote IMU e TASI non superi il 11,4 per mille (solo per il 2014).

Pertanto, l’aliquota della TASI 2014 potrà variare, a discrezione del Comune:

•    per le abitazioni principali (non di lusso) per le quali, si ricorda, non è dovuta l’IMU, fino ad un massimo del 3,3 per mille (aliquota base anno 2014, pari a 2,5 per mille + 0,8 per mille, ulteriore addizionale discrezionale);

•    per gli altri fabbricati, fino ad un massimo dell’11,4 per mille (aliquota IMU massima, pari a 9,6 per mille + aliquota TASI di base, pari all’1 per mille + 0,8 per mille, ulteriore addizionale discrezionale).

 

Termini di versamento della TASI

La TASI, come l’IMU, deve essere versata entro il:

–       16 giugno 2014 (acconto pari al 50% dell’imposta)

–       16 dicembre 2014 (saldo relativo all’imposta dovuta)

ovvero

–       16 giugno 2014 (in un’unica soluzione)

 

Esenzioni

Non sono soggetti alla TASI:

–       i terreni agricoli.

I Comuni possono decidere, a determinate condizioni (ad esempio per i fabbricati di interesse storico, e gli immobili dichiarati inagibili ecc.), di ridurre l’imposta. Anche per il calcolo della TASI è necessario consultare il regolamento adottato da ogni singolo Comune.

 

Codici tributo TASI

Il versamento della Tasi è effettuato mediante il Modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

“3958” per l’abitazione principale e relative pertinenze

“3959” per i fabbricati rurali ad uso strumentale

“3960” per le aree edificabili

“3961” per gli altri fabbricati

 

TARI 2014

La TARI (tassa sui rifiuti) è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.), occupi o detenga locali e/o aree, coperte o scoperte, a qualsiasi uso adibite, nel territorio comunale e rappresenta il corrispettivo per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.

La TARI ha sostituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, il tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) e, nel caso di locali e/o aree già detenute, viene conteggiata direttamente dal Comune.

Come per le precedenti imposte, il Comune, nei limiti previsti dalla legge, definisce con propri provvedimenti le norme per l’applicazione del tributo nonché le relative tariffe.

 

Termini di versamento

La TARI deve essere versata in tre rate, entro il:

–       16 giugno 2014

–       16 settembre 2014

–       16 dicembre 2014

ovvero

–       16 giugno 2014 (in un’unica soluzione)

 

B) FABBRICATI DESTINATI ALLA VENDITA – PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER FRUIRE DELL’ ESENZIONE DALL’IMU

 

A partire dalla seconda rata IMU 2013, sono stati dichiarati esenti dall’imposta municipale i fabbricati costruiti o incisivamente recuperati (restauro o ristrutturazione) e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.

L’esclusione dall’IMU si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in bilancio tra le rimanenze, quindi, destinato alla vendita e non locato.

Per non decadere dall’esenzione, le imprese interessate devono presentare un’apposita dichiarazione il cui modello ad oggi non risulta ancora emanato.

In generale, la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il temine ordinario del «30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta».

In pratica, la dichiarazione andrà presentata entro il 30 giugno 2014, per quel che riguarda l’esenzione relativa alla seconda rata dell’IMU per il 2013.

La dichiarazione, pertanto, confermerà l’esenzione IMU relativamente alla seconda rata 2013, per gli immobili che al 31 dicembre 2013 risultavano:

–  costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati;

–  acquistati dall’impresa e ristrutturati prima della loro vendita, e non locati.

In attesa dell’emanazione del nuovo modello di dichiarazione IMU, che includa anche l’ipotesi di esenzione per il “magazzino” delle imprese edili, coloro che volessero già presentare la denuncia, possono attestare il possesso dei requisiti nelle annotazioni poste in calce all’attuale modello di dichiarazione.

In particolare, si ritiene che, nel quadro “caratteristiche” dell’immobile, possa essere indicato il codice n.8 («per i cosiddetti beni merce»), come indicato nella nota 1 al medesimo modello. Nel modello dovranno essere indicati anche i dati catastali degli immobili per i quali si applica il beneficio.

Si precisa, infine, che la dichiarazione IMU rimarrà efficace anche per i periodi d’imposta successivi a quello di presentazione, ovvero fino alla vendita del fabbricato o all’eventuale destinazione alla locazione.

 


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