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18.06.2014 - lavoro

INAIL – INDENNIZZO DEL DANNO BIOLOGICO – RECUPERO – AUMENTO DAL 1° GENNAIO 2014 – CIRCOLARE N. 26/2014

Si informa che l’Inail, con circolare n. 26 del 9 maggio 2014, ha fornito istruzioni in merito al Decreto Interministeriale 14 febbraio 2014, che ha disposto, a decorrere dal 2014, l’aumento, in via straordinaria, nella misura del 7,57%, delle indennità dovute dall’Inail, a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico
A tal proposito si rammenta che l’art. 1, co. 129, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 cosiddetta ” Legge di stabilità 2014, dispone che, con effetto dal 1° gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella “Tabella indennizzo danno biologico”, approvata con Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, viene riconosciuto, in via straordinaria, un aumento delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico di non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall’ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e, comunque, per un importo massimo di spesa di 50 milioni di euro annui.
In attuazione dell’art. 1, comma 23, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, il Decreto 27 marzo 2009, del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (v. Circ. n. 353 del 12/06/2009), ha riconosciuto, a partire dall’anno 2008, un aumento, nella misura dell’8,68%, degli indennizzi in capitale e rendita dovuti dall’Inail a titolo di rivalutazione del danno biologico, e precisato che le risorse economiche necessarie alla copertura dei conseguenti oneri, pari a 50 milioni di euro annui, sono impegnate sul bilancio dell’INAIL.
I criteri e le modalità attuative della norma sopra richiamata sono stati definiti dal Decreto 14 febbraio 2014, del Ministro del Lavoro di concerto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, disponibile sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it, nella sezione “Pubblicità legale”.
Nello specifico, il citato Decreto ha disposto, a decorrere dal 2014, l’aumento nella misura del 7,57% delle indennità in questione.
L’Istituto con la circolare in commento, ha precisato che tale aumento:
– riveste carattere di straordinarietà e, quindi, non comporta un aggiornamento delle Tabelle del danno biologico, ma consente di recuperare parte della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e di operai accertati dall’ISTAT, intervenuta negli anni 2000-2013;
– si aggiunge a quello dell’8,68% riconosciuto dal Decreto Interministeriale 27 marzo 2009;
riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° gennaio 2014 e si applica esclusivamente agli importi effettivamente erogati dall’Istituto.


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