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18.06.2014 - lavoro

INPS – RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO – VARIAZIONE DEL TASSO DEGLI INTERESSI DI MORA – CIRCOLARE N. 54/2014

Si informa che l’Inps con circolare n. 54 del 2 maggio 2014, ha indicato che a decorrere dallo scorso 1° maggio 2014, il tasso degli interessi di mora da applicare in caso di raggiungimento del tetto delle sanzioni civili, previsto nelle ipotesi di omissioni o evasioni contributive, è fissato nella misura del 5,14% in ragione d’anno.
L’Istituto con la circolare in commento ha infatti segnalato che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento prot. 51685/2014 del 10 aprile 2014, ha stabilito la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo dal 5,2233% al 5,14%, in ragione d’anno.
L’inps quindi rimarca che, ai sensi dell’art. 116, comma 9, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure indicate dal comma 8 dello stesso articolo, alle lettere a) e b), per i casi di morosità e di evasione contributiva, senza che si sia provveduto all’integrale versamento del dovuto, sul solo debito contributivo maturano gli interessi di mora di cui al menzionato art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.
A norma dell’art. 116, comma 8, della Legge n. 388/2000, i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
1) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali, con il limite massimo del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (lettera a));
2) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero (cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate), al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, con il limite massimo del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte dell’ente impositore e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, sempre che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia medesima, è dovuto il pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con il limite massimo del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (lettera b)).
Pertanto, anche per questa fattispecie trova applicazione, a partire dal 1° maggio 2014, la nuova misura dell’interesse di mora.


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