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18.06.2014 - lavoro

INPS – ASPI – COMUNICAZIONI DI RIOCCUPAZIONE DEL LAVORATORE – CIRCOLARE N. 57/2014

Si informa che l’Inps, con circolare n. 57 del 6 maggio 2014, ha fornito chiarimenti circa la validità delle comunicazioni dei datori di lavoro (modello “UNILAV”) anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale, mobilità ed ASpI
A tal proposito si rammenta che l’art. 9, co. 5, del Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99, con una disposizione interpretativa dei contenuti dell’art. 4-bis, co. 6, del D.Lgs. n. 181/2000, ha previsto che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro (subordinato, autonomo ed associato), dei tirocini e di altre esperienze professionali, inviate dai datori di lavoro al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, valgono ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi titolo, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’Inps, dell’Inail o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti delle Prefetture e delle Province.
Tenuto conto del disposto di tale norma, la Direzione Generale dell’INPS, con l’allegata circolare n. 57 del 6 maggio 2014, ha fornito i chiarimenti di seguito sintetizzati in merito alla validità delle predette comunicazioni anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di trattamenti di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria ed in deroga), trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, indennità ASpI e mini-ASpI.

Integrazioni salariali ordinarie, straordinarie ed in deroga
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, della Legge 20 maggio 1988, n. 160, il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia dato preventiva comunicazione alla Sede provinciale dell’INPS in merito allo svolgimento di attività lavorativa, autonoma o subordinata, in concomitanza con il trattamento di integrazione salariale.
In proposito, l’Istituto rimarca che, per effetto della norma interpretativa contenuta nell’art. 9, comma 5, del Decreto-Legge n. 76/2013, le comunicazioni che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare (tramite il modello “UNILAV”) entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro sono ora valide anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione posto a carico del lavoratore dall’art. 8, comma 5, della Legge n. 160/1988, per le integrazioni salariali ordinarie, straordinarie ed in deroga.

Mobilità ordinaria
La circolare in esame ricorda che:
– ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera d), della Legge 23 luglio 1991, n. 223, il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dal trattamento di disoccupazione speciale edile quando non abbia provveduto a dare comunicazione, entro cinque giorni dall’assunzione, alla competente struttura territoriale dell’INPS dello svolgimento di attività di lavoro subordinato, a tempo parziale ovvero a tempo determinato;
Considerata l’ampia formulazione della novella legislativa in oggetto, l’INPS ritiene che anche in tali casi la comunicazione preventiva obbligatoria del datore di lavoro sia equipollente alla comunicazione obbligatoria gravante sul lavoratore beneficiario delle suddette prestazioni.

Indennità ASpI e mini – ASpI
L’art. 2, commi 17 e 40, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, stabilisce che, in caso di ripresa del lavoro con un rapporto di collaborazione in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, il lavoratore beneficiario dell’indennità Aspi e mini-ASpI, a pena di decadenza dalla prestazione, deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio della attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre dalla attività medesima. L’INPS rammenta che ai sensi dell’art. 2, commi 15 e 23, della Legge n. 92/2012, in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, le indennità ASpI e mini-ASpI sono sospese d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 9-bis, comma 2, del Decreto-Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, rispettivamente, fino ad un massimo di sei mesi e fino ad un massimo di cinque giorni, al termine dei quali l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
In proposito, l’INPS osserva che la disposizione introdotta dall’art. 9, comma 5, del Decreto-Legge n. 76/2013, mentre considera valide, ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico del lavoratore, le comunicazioni obbligatorie effettuate dal committente (modello “UNILAV”), non esonera il lavoratore percettore dell’indennità ASpI e mini-ASpI dall’obbligo di rendere la predetta dichiarazione reddituale.
Pertanto, si verifica la decadenza dalla prestazione nel caso in cui, nel termine di un mese dalla rioccupazione in forma parasubordinata, il lavoratore non provveda a comunicare il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
Ciò allo scopo di consentire all’Istituto di verificare che il reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione e di ridurre, quindi, il pagamento dell’indennità di un importo pari all’80% dei proventi preventivati.
In tale ipotesi, acquisite le informazioni relative al reddito presunto, l’INPS provvede tempestivamente a riattivare il pagamento della prestazione rimasto sospeso al momento della comunicazione obbligatoria di rioccupazione, nella misura percentuale ridotta cumulabile con l’attività di lavoro in forma parasubordinata.

Aspetti applicativi
Al punto 6., la circolare di cui trattasi, in primo luogo, sottolinea che:
1) in presenza della preventiva comunicazione obbligatoria del datore di lavoro di inizio della attività lavorativa, l’INPS deve sospendere il trattamento di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria ed in deroga), l’indennità ASpI e mini-ASpI, senza procedere alla dichiarazione di decadenza dal diritto, anche qualora il lavoratore abbia omesso le comunicazioni poste per legge a suo carico;
2) l’art. 9, comma 5, del Decreto-Legge n. 76/2013, quale norma di interpretazione autentica:
2.a) si applica anche ai rapporti ancora pendenti tra l’assicurato e l’INPS in tutte le ipotesi in cui il datore di lavoro abbia regolarmente effettuato la preventiva comunicazione obbligatoria acquisita nel sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (modello “UNILAV”);
2.b) non produce alcun effetto sui rapporti ormai irreversibilmente esauriti in conseguenza di intervenuto giudicato, oppure a causa della avvenuta prescrizione estintiva;
3) i trattamenti di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria ed in deroga), l’indennità ASpI e mini-ASpI, eventualmente erogati dopo la data della comunicazione obbligatoria del datore di lavoro, risultante nel predetto sistema informatico coincidenti con il periodo di rioccupazione, devono essere comunque recuperati dall’Istituto.
Quanto sopra rilevato, l’INPS segnala che, essendo applicabile l’art. 9, comma 5, del Decreto-Legge n. 76/2013, limitatamente ai casi di rioccupazione comunicati dal datore di lavoro tramite il citato sistema informativo, verificabili dall’INPS, i lavoratori possono ancora essere assoggettati alle sanzioni previste dalle norme in precedenza richiamate:
4) in tutti i casi in cui la nuova attività lavorativa, intrapresa dal lavoratore beneficiario di trattamenti di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria), in deroga, indennità ASpI e mini-ASpI, per la tipologia del rapporto non sia assoggettata all’obbligo della preventiva comunicazione dell’assunzione da parte del datore di lavoro (come per le attività di lavoro autonomo rese in forma non coordinata e continuativa), ovvero attenga ad un rapporto di lavoro instaurato con datori di lavoro stranieri sul territorio di uno Stato estero;
5) nell’ipotesi individuata dall’art. 9-bis, comma 2, penultimo periodo, del Decreto-Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, in relazione alla quale si prevede che le Agenzie di somministrazione sono tenute a comunicare l’assunzione dei lavoratori temporanei entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione. In tali ipotesi, osserva l’INPS, la comunicazione del datore di lavoro non è preventiva e, pertanto, non può esonerare il lavoratore percettore della prestazione a sostegno del reddito dagli obblighi stabiliti dall’art. 8, comma 5, della Legge n. 160/1988, e dall’art. 9, comma 1, lettera d), della Legge n. 223/1991.
Pertanto, nelle suindicate fattispecie, qualora il lavoratore beneficiario di integrazioni salariali (ordinaria, straordinaria, in deroga), indennità ASpI e mini-ASpI, si sia rioccupato senza ottemperare ai previsti doveri di comunicazione, deve essere irrogata la relativa sanzione della decadenza o della richiesta degli interessi.

 


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