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16.07.2014 - lavoro

INPS – LEGGE N. 2014/2011 – RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO – CONTRIBUZIONE UTILE PER LA NON RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANTICIPATA NEL REGIME “MISTO” – MESSAGGIO N. 5280/2014

Si informa che l’Inps con messaggio n. 5280 dell’11 giugno 2014, ha fornito precisazioni ai fini dei requisiti contributivi utili alla non riduzione della quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, per coloro che accedono alla pensione anticipata nel sistema “misto” in presenza di una età anagrafica inferiore a 62 anni
A tal proposito si rammenta che i requisiti all’accesso al trattamento pensionistico anticipato nel regime “misto” è stato introdotto dall’art. 24, comma 10, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cfr. Not. n. 2/2012 e n. 2/2013).
Con il messaggio in commento l’Istituto ricorda che:
– secondo il comma 10 del citato art. 24, ai soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 che accedono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, alla pensione anticipata nel sistema “misto” in presenza di una età anagrafica inferiore a 62 anni, si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni. Tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due anni. Al punto 2.1 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012, l’Inps ha posto in rilevo che la riduzione percentuale si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema “retributivo”. Di conseguenza:
– per i soggetti in possesso di una anzianità contributiva pari a diciotto anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
– per i soggetti che hanno una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema “misto”, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995;
– ai sensi dell’art. 6, comma 2-quater, del Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, le disposizioni concernenti la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, laddove quest’ultima derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria.
Sull’argomento sono poi intervenuti:
– l’art. 4-bis, comma 1, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha novellato il predetto art. 6, comma 2-quater, del Decreto-Legge n. 216/2011, aggiungendo alle fattispecie utili ai fini della maturazione, entro il 31 dicembre 2017, del requisito di anzianità contributiva necessario per l’accesso alla pensione anticipata senza l’applicazione delle penalizzazioni, la donazione di sangue e di emocomponenti ed i congedi parentali di maternità e paternità, disciplinati dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
– l’art. 1, comma 493, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha ricompreso, fra i periodi utili per non applicare le penalizzazioni in discorso, anche i congedi ed i permessi fruiti per l’assistenza a persona handicappata in situazione di gravità, a norma dell’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Ciò premesso, l’Istituto fornisce le precisazioni di seguito sintetizzate.
a) I periodi ai quali fa riferimento l’art. 4-bis, comma 1, del Decreto-Legge n. 101/2013, sono:
a.1) le giornate di riposo fruite dai lavoratori donatori di sangue e di emocomponenti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 21 ottobre 2005, n. 219. Per quanto riguarda i benefici riconosciuti in relazione alla donazione di sangue e di emocomponenti è autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per l’anno 2013, di 2 milioni di euro per l’anno 2014, di 3 milioni di euro per l’anno 2015, di 4 milioni per l’anno 2016 e di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017;
a.2) i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal Decreto Legislativo n. 151/2001 (limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai congedi parentali di maternità di paternità, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l’anno 2013, di 3 milioni di euro per l’anno 2014, di 5 milioni di euro per l’anno 2015, di 8,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 11,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017), intendendosi per:
– “congedo di maternità”, il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice della gestione privata percepisce una indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori (articoli 16, 20 e 26 del Decreto Legislativo n. 151/2001);
– “congedo di paternità”, il periodo di astensione dal lavoro del lavoratore in presenza di determinate condizioni, che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, o, nel caso di adozione e affidamento, in alternativa alla madre, lavoratrice dipendente, che vi rinuncia in favore del padre (articoli 28 e 31 del Decreto Legislativo n.151/2001);
– “congedo parentale”, l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore (articoli 32 e 36 del Decreto Legislativo n 151/2001).
Le disposizioni di cui trattasi, in vigore dal 31 ottobre 2013, esplicano i loro effetti sulle pensioni anticipate nel regime “misto”, a partire dal 1° novembre 2013, a carico delle gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei relativi requisiti.
Anche per le pensioni anticipate nel regime “misto”, a carico delle gestioni previdenziali nelle quali è prevista per il trattamento pensionistico la decorrenza inframensile, la decorrenza è il 1° novembre 2013.
b) I periodi cui fa riferimento l’art. 1, comma 493, della Legge n. 147/2013, sono:
b.1) i tre giorni di permesso mensile (frazionabili anche in ore) fruiti dal lavoratore disabile grave, dai genitori (anche adottivi o affidatari), dal coniuge, dai parenti o affini del disabile in situazione di gravità, come previsto dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992;
b.2) i periodi di prolungamento del congedo parentale fruiti entro l’ottavo anno di vita del bambino, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Decreto Legislativo n. 151/2001.
In proposito, l’INPS rimarca che devono intendersi per:
– “permessi mensili” (art. 33 della Legge n. 104/1992), le giornate di assenza fruite dal disabile grave o da un suo familiare aventi come scopo la cura e l’assistenza della persona con disabilità grave;
– “prolungamento del congedo parentale”, la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile in situazione di gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni, da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita dello stesso.
Le disposizioni suindicate, in vigore dal 1° gennaio 2014, hanno effetto sulle pensioni anticipate nel regime “misto”, a decorrere dal 1° febbraio 2014, a carico delle gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dei relativi requisiti.
Per quanto concerne invece le pensioni anticipate nel regime “misto” a carico delle gestioni previdenziali nelle quali è prevista la decorrenza inframensile, la decorrenza è il 2 gennaio 2014.
Al punto 3., la circolare pone in rilievo che:
– ai fini dell’individuazione dei periodi interessati dall’applicazione delle disposizioni in oggetto, le Strutture territoriali dell’INPS dovranno attenersi all’elencazione tassativa contenuta nel testo riformulato dell’art. 6, comma 2-quater, del Decreto-Legge n. 101/2013;
– secondo quanto precisato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota in data 25 novembre 2013, la “prestazione effettiva di lavoro” richiamata dal citato art. 6, comma 2-quater, deve intendersi l’insieme di tutti i periodi effettivamente lavorati, includendo nel concetto solo gli istituti esplicitamente menzionati dalla norma. A questi devono peraltro essere aggiunte le ferie, in quanto istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore (la fruizione delle ferie rappresenta, quindi, una eccezione rispetto al principio enunciato).
Ad avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
– rimangono esclusi dal concetto giuridico di “prestazione effettiva”, utilizzato dalla norma in parola, i periodi che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro (in quanto la disposizione fa espresso riferimento ai periodi di astensione, la quale presuppone l’esistenza del rapporto lavorativo), nonché i periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici;
– sembrano in ogni caso esclusi dal concetto giuridico di “prestazione effettiva di lavoro” tutti quei periodi inerenti la fruizione di istituti facoltativi per il dipendente non espressamente menzionati (come il congedo per matrimonio, il congedo per cure termali, l’astensione dal lavoro per giorni di sciopero, ecc.), che comunque risultano utili per il calcolo dell’anzianità contributiva ai fini del raggiungimento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione.
Considerato che la suddetta Presidenza ha escluso la rilevanza dei periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici, l’INPS ritiene che le maggiorazioni dell’anzianità contributiva previste a favore delle vittime del terrorismo e loro familiari, anche superstiti, ai lavoratori non vedenti, ai lavoratori riconosciuti invalidi in misura superiore al 74%, ai lavoratori esposti all’amianto ecc., comportano l’applicazione della decurtazione sulla pensione anticipata.
Da ultimo, l’Istituto sottolinea che i soggetti interessati dalle norme in esame, titolari di pensione anticipata nel regime “misto” liquidata con la riduzione dell’importo del trattamento pensionistico, possono presentare istanza per la rideterminazione del medesimo. L’INPS specifica che per “domande pendenti” devono intendersi anche quelle per le quali i Comitati Amministratori hanno disposto l’annullamento delle decisioni dei Comitati Provinciali, con invito alla competente Sede dell’Istituto di provvedere al riesame in caso di modifica dei criteri da parte del legislatore.
I relativi arretrati maturati a decorrere dalle date sopra evidenziate, per le pensioni in essere, devono essere posti in pagamento nei limiti della prescrizione ordinaria, sempreché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato (in questa ipotesi, i ratei di pensione sono dovuti a partire dal mese successivo a quello di passaggio in giudicato di detta sentenza).
Le domande eventualmente pendenti devono essere definite sulla base dei criteri in precedenza esposti. La circolare in commento precisa che l’istanza di riesame può essere presentata anche dai titolari di pensioni ai superstiti liquidate con penalizzazione.

 


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