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16.07.2014 - lavoro

INPS – DURC – DOCUMENTO INTERNO CON ESITO NEGATIVO – MESSAGGIO N. 5192/2014

Si informa che l’Inps con messaggio n. 5192 del 6 giugno 2014, che si riproduce in calce alla presente nota, ha segnalato che, a modifica di quanto indicato nel messaggio n. 2889/2014 (cfr. Not. n. 4/2014), il “Preavviso di DURC interno negativo” viene inviato, tramite PEC, all’intermediario abilitato; qualora non sia disponibile l’indirizzo PEC dell’intermediario, il preavviso viene inviato all’indirizzo PEC dell’azienda, ovvero del suo titolare/legale rappresentante; in mancanza di indirizzo PEC, la comunicazione viene spedita all’azienda mediante raccomandata.
A tal proposito si rammenta che l’Istituto con messaggio n. 4069 del 14 aprile 2014 (cfr. Not. n. 5/2014) ha fornito chiarimenti circa il nuovo sistema di gestione del “DURC interno” per l’individuazione e la contestazione di irregolarità incompatibili con i benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale.
Nel menzionato messaggio l’Istituto ha, fra l’altro, reso noto che, tenuto conto delle difficoltà riscontrate in fase di avvio del predetto sistema, illustrato dal messaggio n. 2889 del 27 febbraio 2014, le prime comunicazioni di “Preavviso di DURC interno negativo”, sarebbero state inviate, tramite posta elettronica certificata (PEC), il 15 maggio 2014. Secondo quanto specificato dall’Istituto al punto 1. del messaggio n. 2889/2014, il “Preavviso di DURC interno negativo” reca l’indicazione delle irregolarità riscontrate, l’invito a regolarizzare entro quindici giorni, l’avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, verrà generato un “DURC interno negativo”.
L’Inps ricorda a ta proposito che il processo di invio della PEC:
a) si considera positivamente concluso soltanto all’atto della ricezione della ricevuta che attesta l’effettiva consegna al destinatario;
b) può concludersi con esito negativo anche nell’ipotesi in cui, pur essendo stata recapitata la comunicazione, non sia andata a buon fine la sola restituzione della ricevuta di consegna.
In questo caso dovrà essere emessa una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente. I quindici giorni utili ai fini della regolarizzazione decorreranno dalla data di notifica della nuova comunicazione, regolarmente recapitata, come attestato dalla notifica di consegna.
Il messaggio in discorso precisa inoltre che la presentazione della domanda di dilazione di crediti (in fase amministrativa o presso gli Agenti della riscossione) nei quindici giorni assegnati dal “Preavviso di DURC interno negativo” impedisce, all’interno del “Cassetto Previdenziale”, la trasformazione del “Semaforo” da “giallo” (segnalazione di “allarme temporaneo”) a “rosso” (situazione incompatibile con la fruizione dei benefici).
Il “Semaforo giallo” rimane pertanto sospeso fino al termine entro il quale deve essere definita l’istanza di dilazione, ovvero (in caso di accoglimento di quest’ultima) sino al termine entro cui il datore di lavoro deve versare la prima rata.
Una volta scaduti i suddetti termini, i servizi informativi centrali dell’INPS verificheranno l’esito positivo o negativo del procedimento ed elaboreranno il “DURC interno” corrispondente. Come evidenziato nel messaggio n. 2889/2014, nella fase di avvio del sistema tale “DURC interno” varrà anche per i mesi pregressi.
Nelle ipotesi in cui la rateazione del debito contributivo venga avviata tardivamente per causa non imputabile al datore di lavoro, il “DURC negativo” potrà essere annullato (in proposito l’Istituto fa riserva di fornire alle proprie Strutture territoriali indicazioni più dettagliate).

Inps

Roma, 6 giugno 2014

messaggio n. 5192

Oggetto: DURC interno negativo” – Modifiche e integrazioni al messaggio 2889/2014 riguardanti le modalità di invio del preavviso e la gestione delle istanze di dilazione.

Con il messaggio n. 2889 del 27.2.2014 è stato delineato il nuovo sistema di gestione del DURC interno, cui sono subordinati i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale; con il successivo messaggio n. 4069 del 14.4.2014 è stato previsto che, a decorrere dal mese di maggio 2014 sarebbero stati inviati i primi “preavvisi di DURC interno negativo”, contenenti l’invito a regolarizzare la posizione contributiva.
L’articolo 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 stabilisce che – ai fini del rilascio del DURC – l’ invito a regolarizzare la propria posizione sia inoltrato al contribuente mediante posta elettronica certificata (PEC), direttamente o per il tramite dell’intermediario, abilitato ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
In conformità a tale disposizione di legge – a parziale modifica di quanto indicato nel messaggio 2889/2014 – si precisa che il preavviso di Durc interno negativo viene inviato tramite PEC all’intermediario; nell’ipotesi in cui non sia disponibile l’indirizzo PEC dell’intermediario, il preavviso viene inviato all’indirizzo PEC dell’azienda ovvero del suo titolare/legale rappresentante; in mancanza di indirizzo PEC, la comunicazione viene spedita all’azienda con Raccomandata.
Con l’occasione si ricorda che il processo di invio della PEC si considera positivamente concluso soltanto all’atto della ricezione della ricevuta che attesta l’effettiva consegna al destinatario.
Tale processo può concludersi con esito negativo anche nel caso in cui, pur essendo stata recapitata la comunicazione, non sia andata a buon fine la sola restituzione della ricevuta di consegna.
In tal caso si provvederà a emettere una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente. I 15 giorni utili alla regolarizzazione decorreranno dalla data di notifica della nuova comunicazione, regolarmente recapitata come attestato dalla notifica di consegna.

Dilazioni di crediti in fase amministrativa o presso gli Agenti della riscossione.
La presentazione della domanda di dilazione nei 15 giorni assegnati dal preavviso di Durc interno negativo impedisce – senza necessità che le Sedi effettuino forzature – la trasformazione del semaforo da giallo in rosso; ciò significa che il semaforo giallo rimane sospeso fino al termine entro cui deve essere definita l’istanza di dilazione ovvero – in caso di accoglimento dell’istanza – fino al termine entro cui il datore di lavoro deve versare la prima rata .
Scaduti tali termini, i sistemi informativi centrali verificheranno l’esito positivo/negativo del procedimento ed elaboreranno il Durc interno corrispondente; in questa fase di avvio del sistema – conformemente a quanto illustrato con il messaggio 2889/2014 – tale DURC interno varrà anche per i mesi pregressi.
In casi particolari, in cui la rateazione del debito contributivo sia avviata tardivamente per cause non imputabili al datore di lavoro, sarà possibile annullare il DURC negativo (forzando il semaforo contrassegnato con il lucchetto chiuso); al riguardo verranno fornite indicazioni più dettagliate.

 


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