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23.07.2014 - lavoro

D.L. N. 66/2014 – BONUS IRPEF DI 80 EURO – MODALITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO EROGATO DALLE IMPRESE – AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 22/2014 – ULTERIORI ISTRUZIONI OPERATIVE

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 95/2014 è stato pubblicato il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, in vigore dalla medesima data del 24 aprile 2014 (cfr. Not. n. 6/2014).
Il Decreto è stato convertito, con modifiche, nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 143 del 23 giugno 2014.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 22/E del 11 luglio 2014 con la quale ha commentato le modifiche apportate al Decreto stesso riguardanti, tra l’altro ed in particolare, le modalità di recupero del credito erogato dalle imprese in qualità di sostituti d’imposta.
Prima della modifica il Decreto prevedeva che, per il recupero del credito erogato ai lavoratori, i sostituti d’imposta utilizzassero, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.

Ora, a seguito della conversione in legge, le modifiche apportate prevedono:
1) che il sostituto di imposta possa utilizzare l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, per recuperare il credito erogato ai lavoratori;

2) la soppressione sia del riferimento alla “capienza” dell’ammontare complessivo delle ritenute disponibili, sia del riferimento al “periodo di paga” per l’individuazione delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti, utilizzabili per il recupero.

Conseguentemente, i sostituti d’imposta erogano il credito in via automatica ai lavoratori che ne abbiano i requisiti, indipendentemente da ogni considerazione circa la capienza delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti.
I medesimi sostituti, per il recupero del credito erogato ai lavoratori, si avvarranno esclusivamente del modello di pagamento F24 e potranno utilizzare l’importo corrispondente al credito erogato per il versamento, mediante compensazione, di qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo modello F24, anche in sezioni diverse dalla sezione Erario. L’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati con il modello di pagamento F24.
In proposito si rammenta che con risoluzione n. 48/E del 2014 è stato istituito il codice tributo “1655”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”. Proprio l’utilizzo di tale codice consente ai sostituti d’imposta il recupero delle somme erogate ai lavoratori mediante l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.
In merito alla compensazione, l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento in esame ha chiarito che:

1) alla compensazione non si applica il limite massimo compensabile attualmente pari a 700.000 euro annui di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

2) alla compensazione in esame per il recupero da parte dei sostituti d’imposta del credito erogato non si applica neanche la norma che prevede il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Si rinvia alla circolare in commento per gli esempi riportati in ordine alla compilazione del modello F24.
Di seguito il testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate circolare n. 22/E del 11 luglio 2014


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