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19.09.2014 - sicurezza

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – MINISTERO DEL LAVORO – FORMAZIONE E-LEARNING – DIVIETO DELLA VERIFICA DI APPRENDIMENTO FINALE IN MODALITÀ TELEMATICA – INTERPELLO N. 12/2014

Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 12 dell’11 luglio 2014, che si pubblica in calce alla presente, ha fornito chiarimenti in merito ai corsi formativi in materia di salute e sicurezza erogati ai sensi degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, in particolare sull’apprendimento in modalità e-learning.
Il Dicastero rammenta che i suddetti accordi, per quanto attiene sia la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, co. 2, del D.Lgs. 81/08 (c.d. “Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”), sia quella per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs., co. 2 e 3, prevedono la possibilità di adottare la modalità e-learning. Viene quindi chiarito che, secondo quanto ivi stabilito, al termine del percorso formativo è necessario il superamento della prova di verifica obbligatoria solo per i corsi di formazione dei preposti e dei dirigenti e per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. L’allegato I dell’Accordo relativo alla formazione dei lavoratori stabilisce, al punto d), che “la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza”. Al riguardo, le linee guida applicative contemplate nell’ Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 precisano che tale previsione va intesa nel senso che non è possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica – cosa invece espressamente consentita per le verifiche intermedie – ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza. Ne consegue che, se la formazione dei lavoratori è erogata in aula, non è obbligatoria la verifica finale, mentre invece diviene tale qualora la formazione avvenga in modalità e-learning.
Viene sottolineato, inoltre, che il soggetto organizzatore deve garantire lo svolgimento della verifica finale da parte di un soggetto competente ad appurare l’effettività dell’apprendimento al termine del percorso formativo. Tale è sicuramente il docente, che può essere anche il datore di lavoro in possesso dei requisiti di legge di cui al decreto interministeriale del 6 marzo 2013.
Quanto sopra risulta in linea anche con le previsioni dell’Accordo Stato-Regioni sulla formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi che, al punto 6, prevede che l’accertamento dell’apprendimento debba essere effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato il quale formuli il proprio giudizio in termini di valutazione globale e rediga il relativo verbale.

Ministero del Lavoro

Roma, 11 luglio 2014

Interpello n. 12

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ai quesiti sulla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
La Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di farmacia italiani ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al corretto svolgimento della verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning. In particolare l’interpellante chiede di conoscere:
1. se la verifica .finale, attuata mediante un apposito questionario, di un corso di formazione dei lavoratori erogato in modalità e-learning possa ritenersi conforme al dettato legislativo qualora il verificatore sia il datore di lavoro, ancorché privo di ulteriori requisiti, ovvero sia necessario che il datore di lavoro debba necessariamente ricoprire anche il ruolo di RSPP, ovvero, addirittura. se sia necessario che il datore di lavoro rivesta la qualifica di RSPP da almeno tre anni;
2. se un datore di lavoro possa svolgere le funzioni di soggetto verificatore anche per la formazione di lavoratori che non siano propri dipendenti, purché appartenenti al medesimo settore di attività;
3. se, per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro in modalità e-learning possa essere ritenuta conforme al dettato legislativo una verifica .finale effettuata in presenza di un altro datore di lavoro, ovvero del RLS. ovvero dei dipendenti già formali ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 i quali, controfirmino il documento di verifica.
Al riguardo va premesso che l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 inerente la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, disciplina ‘’la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione nonché dell’aggiornamento. dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2. comma 1, lettera a) dei preposti e dei dirigenti. nonché la .formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21 comma 1 del medesimo D.Lgs. 11. 81 /08″.
Il punto 3 dell’accordo in parola prevede la possibilità di erogare, nei casi ivi previsti, la formazione in modalità e-learning sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato 1 in particolare il punto d) del citato allegato stabilisce che la verifica di apprendimento finale vada effettuata “in presenza’’.
Analoga previsione la si ritrova anche nell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Successivamente è stato emanato l’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 – concernente le linee guida applicative ed integrative degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 – il quale chiarisce che, per la formazione in modalità e-learning, “la previsione relativa alla verifica finale “in presenza” deve essere intesa nel senso che non sia possibile la ver(fica del completamento del percorso in modalità telematica – cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Il Decreto Interministeriale del 06/03/2013 sui “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” stabilisce i requisiti minimi per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Gli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011, citati in premessa, oltre a decretare che i docenti abbiamo i requisiti indicati da DI del 06/03/2013, danno indicazioni puntuali su come organizzare i corsi di formazione. In particolare. nei corsi di formazione previsti sia dall’art. 37 sia dall’art. 34, è necessario che per ciascun corso, sia individuato il ‘’soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro; un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso; i nominativi dei docenti”, ecc. Al termine del percorso formativo è necessario il superamento della prova di verifica obbligatoria solo per i corsi di formazione dei preposti e dei dirigenti e per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, che disciplina la formazione dei lavoratori, prevede l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning nel rispetto di quanto stabilito nell’Allegato 1, che al punto d) stabilisce che “la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza”. Pertanto se la formazione dei lavoratori è erogata in modalità tradizionale, in aula, non è obbligatoria la verifica finale, viceversa se la formazione dei lavoratori avviene in modalità e-learning la verifica finale diventa obbligatoria.
Inoltre, la Commissione ritiene che spetti al soggetto organizzatore, anche dandone evidenza nel progetto formativo, garantire che la verifica finale di apprendimento sia svolta da un soggetto in possesso delle capacità necessarie a verificare l’ effettività dell’apprendimento al termine del percorso educativo. Tali requisiti, alla luce del punto 2, lett. b, dell’Accordo del 21/12/2011, che disciplina la formazione dei lavoratori, sono sicuramente posseduti dal docente, che può essere anche il datore di lavoro, in possesso dei requisiti di legge (Dl 06/03/2013).
Tale interpretazione è coerente con quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, che disciplina la formazione dei datori di lavoro che decidono di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, il quale, al punto 6, esplicitamente prevede che la verifica di apprendimento, che può consistere in un colloquio o un test, essendo finalizzata a
constatare “le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali”, deve essere effettuata dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale”.

 


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