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21.10.2014 - lavori pubblici

CONTENZIOSO APPALTI: NUOVO REGOLAMENTO ANAC

L’ANAC conferma che sono legittimati a richiedere un parere di precontenzioso, oltre la stazione appaltante e le parti interessate, anche i portatori di interessi diffusi come le associazioni di categoria ed i comitati (art. 2, comma 2).
E’ questo uno dei punti fermi della revisione al Regolamento sul Precontenzioso che la cessata Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture aveva approvato neppure 7 mesi fa (cfr. NEWS Ance del 28 febbraio 2014).
La scorsa settimana il Consiglio dell’ANAC, l’Autorità nazionale anticorruzione che ha assorbito dal 24 giugno scorso le competenze dell’AVCP, ha, infatti, approvato il nuovo “Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” entrato in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 12 settembre 2014, s.g. n. 212).
Nell’articolo 3 del nuovo Regolamento viene, poi, precisato che le istanze, redatte secondo il modulo allegato al regolamento, sono inammissibili:
• in assenza di una controversia insorta tra le parti interessate;
• incomplete delle informazioni indicate come obbligatorie e della documentazione di cui al modulo allegato al Regolamento stesso;
• non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente.
Tuttavia, l’Autorità non chiarisce i termini per individuare una “controversia” utile per l’avvio della procedura, per la quale potrebbe essere ipotizzabile l’astratta idoneità di un semplice carteggio, tra concorrente e stazione appaltante, da cui emerga una disparità di posizioni (cfr. modulo per la presentazione di istanza, punto n. 6).
In ogni caso, se la controversia riguarda questioni giuridiche ritenute rilevanti, sono trattate ai fini dell’adozione di una pronuncia dell’Autorità anche a carattere generale.
Rispetto a quanto previsto dall’art. 2, al comma 5 dell’art. 3, è fatta una distinzione sulla qualità dei soggetti che propongono l’stanza di parere. In quest’ultimo comma è, infatti che sono trattate in via prioritaria le istanze di parere presentate congiuntamente dalla stazione appaltante e da almeno un partecipante alla procedura di gara.
Nel successivo comma 6 viene, inoltre, stabilito che qualora le istanze siano presentate singolarmente l’ANAC dà precedenza a quelle:
• presentate dalla stazione appaltante,
• concernenti appalti di importo superiore a 1 milione di euro per i lavori e alla soglia comunitaria per servizi e forniture,
• che sottopongono questioni originali di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici.
Le istanze di parere sono assegnate dal Presidente ai singoli Consiglieri relatori con cadenza quindicinale, previa esclusione di quelle ritenute manifestamente inammissibili e improcedibili. Individuato il Consigliere relatore, l’istanza è trasmessa all’Ufficio per la relativa attività istruttoria (art. 5).
Il parere è deliberato dal Consiglio dell’Autorità dell’ANAC entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, fatto salvo il periodo necessario per l’acquisizione della documentazione istruttoria (art. 7).
E’ ammissibile l’istanza avente ad oggetto il riesame di una questione controversa già definita qualora vengano dedotte e documentate sopravvenute ragioni di fatto e/o di diritto (art. 9).
Su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell’esecutore, l’Autorità esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte dopo la stipulazione del contratto, secondo il procedimento di cui al regolamento oggetto della presente notizia.

 


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