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21.10.2014 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – CONGEDO STRAORDINARIO – EX ART. 42, CO 5 D.LGS. 151/2001 – CONVIVENTE DELLA PERSONA IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE – GENITORE NON CONVIVENTE – SOGGETTI AVENTI DIRITTO – INTERPELLO N. 23/2014

Il Ministero del Lavoro ha precisato con interpello n. 23 del 15 settembre 2014 che, nel caso in cui il soggetto portatore di handicap in situazione di gravità non sia coniugato o non conviva con il coniuge, il genitore non convivente può fruire del congedo straordinario anche laddove possa essere garantita idonea assistenza da parte del convivente non coniugato con il disabile
Il dicastero ha dunque chiarito che l’art. 42, co. 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, consente al genitore non convivente di beneficiare del periodo di congedo straordinario, previsto da tale norma, nel caso in cui il soggetto portatore di handicap in situazione di gravità non risulti coniugato o non conviva con il coniuge, ovvero quest’ultimo abbia effettuato espressa rinuncia a godere del congedo nei medesimi periodi, anche laddove al disabile possa essere garantita idonea assistenza da parte di un convivente “more uxorio”.
A tal proposito si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 42, co. 5, del D.Lgs. n. 151/2001, il genitore, anche adottivo o affidatario, ha diritto a fruire del congedo straordinario in mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente.
Tale norma non prevede quindi che il genitore possa beneficiare del congedo anche nell’ipotesi in cui il coniuge rinunci in modo espresso a godere del diritto per lo stesso soggetto e nello stesso periodo come riportato dalla circolare Inps n. 159 del 15 novembre 2013 (cfr. Not. n. 13/2013).
Ciò in quanto la persona convivente non coniugata con il disabile non rientra nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo disciplinato dalla disposizione sopra richiamata.

 


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