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25.11.2014 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – MALATTIE CON OBBLIGO DI DENUNCIA – NUOVO ELENCO – DECRETO MINISTERIALE 10 GIUGNO 2014

Si informa che il Ministero del Lavoro ha aggiornato, attraverso l’introduzione di nuove patologie e la modifica di alcune denominazioni, l’elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia all’ASL e alla Direzione Territoriale del Lavoro, ad opera del medico competente e in generale di ogni medico che ne riconosca l’esistenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
L’elenco si suddivide in tre liste:
– malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (lista I);
– malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità (lista II);
– malattie la cui origine lavorativa è possibile (lista III).
In ciascuna di queste tre liste le malattie sono suddivise per gruppi a seconda della tipologia (ad esempio, malattie da agenti fisici, da agenti chimici, da agenti biologici, tumori, ecc.).
L’aggiornamento, riportato nel decreto del Ministero del Lavoro 10 giugno 2014 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, riguarda, in tutte le tre liste, esclusivamente il gruppo 6 “tumori professionali” e il gruppo 2 “malattie da agenti fisici” con riferimento alle sole patologie muscolo scheletriche.
Con particolare riguardo al settore delle costruzioni e alle malattie professionali più comunemente ad esso riferibili, le modifiche hanno compreso l’introduzione, tra le altre, delle seguenti patologie.

Lista I, gruppo 2 (malattie da agenti fisici)

Agente

Malattia

Vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici

Ernia discale lombare

Lista I, gruppo 6 (tumori)

Agente

Malattia

Asbesto e altri minerali contenenti fibre di asbesto

Vari tipi di mesiotelioma (vedi allegato)

Tumore della laringe

Tumore dell’ovaio

Fibre asbestiformi

Mesiotelioma pleurico e mesotelioma peritoneale

Silice libera cristallina in forma di quarzo e cristobalite

Tumore del polmone

Polveri di legno

Tumore del nasofaringe

Attività di saldatura

Melanoma oculare

Lista II, gruppo 6 (tumori)

Agente

Malattia

Asbesto

Tumore della faringe

Tumore dello stomaco

Tumore del colon retto

Attività di saldatura

Tumore del polmone

Si sottolinea che la denuncia di cui trattasi, ad opera del medico competente ai sensi dell’articolo 139 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., non va confusa con la denuncia assicurativa di una malattia professionale all’Inail.
La denuncia ex articolo 139, infatti, ha valore conoscitivo-epidemiologico con finalità preventive ovvero permettere la programmazione dell’attività dell’Organo di vigilanza.
Si ricorda comunque che, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del D. Lgs. n. 38/2000, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali […]”, il medico è anche tenuto a trasmettere copia della denuncia ex articolo 139 alla sede Inail competente per territorio.


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