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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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11.12.2014 - tributi

RESPONSABILITÀ SOLIDALE FISCALE – ABROGAZIONE DAL 13 DICEMBRE 2014

A partire dal 13 dicembre 2014, viene abrogata la responsabilità solidale fiscale negli appalti.

Il D.lgs. 175/2014 (“Semplificazioni fiscali”), che entrerà in vigore il 13 dicembre 20014, abolisce, da tale data, la norma che prevedeva la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente (nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto), dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

Per il committente, inoltre, era prevista una sanzione pecuniaria (da 5.000 a 200.000 euro) che si applicava nel caso in cui lo stesso avesse provveduto ad effettuare il pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore.

Con l’abrogazione della responsabilità solidale fiscale, pertanto, i committenti e gli appaltatori non saranno obbligati a richiedere la dichiarazione sostitutiva mediante la quale si certificava la regolarità dei versamenti e delle ritenute.

L’abolizione della responsabilità fiscale, tuttavia, non avrà effetti retroattivi. Pertanto per il periodo fino al 20 giugno 2013, la responsabilità solidale opererà sia per le ritenute fiscali che per l’IVA mentre, per il periodo dal 21 giugno 2013 al 12 dicembre 2014, la responsabilità solidale opererà solo per le ritenute fiscali. Si ricorda infatti, che la responsabilità solidale per il versamento dell’IVA relativa al contratto era già stata abolita con il decreto-legge n.69/2013 (c.d. “decreto del fare”).

Si precisa, infine, che nonostante l’abrogazione della responsabilità solidale fiscale, resterà in vigore la solidarietà retributiva e contributiva che, fra le altre cose, obbliga il committente e l’appaltatore a richiedere il rilascio del DURC.

Gli uffici del Collegio sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.


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