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22.12.2014 - lavori pubblici

IL RIUTILIZZO DEL FRESATO NON È UN VALIDO GIUSTIFICATIVO PER UN’OFFERTA ANOMALA

(Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4978)
Il recupero del c.d. “fresato d’asfalto” non è motivo idoneo a giustificare un significativo ribasso offerto (che nel caso specie era del 50,02%), poiché non giustifica di per sé un risparmio rispetto alle tecniche tradizionali.
E’ quanto deciso nella sentenza in commento, che ha evidenziato che, nel valutare l’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante deve verificare che l’offerente abbia dettagliato illustrato le “condizioni tecniche” che intende applicare nell’esecuzione dell’appalto, qualora abbia specificato il riutilizzo immediato del materiale di risulta.
Ciò impone all’impresa interessata di indicare tutti gli specifici passaggi che dovrebbero condurre al riuso del fresato nel conglomerato bituminoso, ossia quel diverso trattamento, rispetto alla normale pratica industriale, che consentirà un risparmio nel legittimo utilizzo del fresato come sottoprodotto (e non come un rifiuto speciale proveniente dalla demolizione della esistente pavimentazione stradale).
Per tali motivi, il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione di una ditta da una gara per l’affidamento di un appalto di lavori di messa in sicurezza di un tratto stradale, motivata con riferimento al fatto che, erano da ritenersi poco convincenti le modalità di riuso del fresato indicate dal concorrente, e, in quanto tali, insufficienti a dimostrare l’effettiva esistenza di un minor costo per il mancato conferimento in discarica del prodotto proveniente dalla demolizione del manto d’asfalto.
La stazione appaltante, in sede di subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta, deve infatti accertarsi che le giustificazioni a supporto di una determinata percentuale di ribasso, considerino anche l’applicazione delle tecniche, puntualmente illustrate, necessarie per il riuso del fresato d’asfalto nel processo di produzione del conglomerato, e non sì limitino a sottrarre l’onere economico legato al trasporto e al conferimento in discarica dei materiali di risulta proveniente dalla demolizione stradale.

 


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