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30.01.2015 - tributi

TARI SUI MAGAZZINI – AZIONI PER IL RECUPERO DEL TRIBUTO INDEBITAMENTE VERSATO

Facendo seguito alle precedenti informative, con le quali si comunicava che il Dipartimento delle finanze – con la risoluzione n. 2/2014 ha fornito chiarimenti sulle modalità di determinazione delle superfici tassabili ai fini della Tassa sui rifiuti (TARI), si forniscono, di seguito, alcune indicazioni circa le modalità di recupero della TARI indebitamente versata.
Preliminarmente, merita ricordare che il Dipartimento delle finanze ha precisato che, ai sensi della disciplina TARI (art. 1, comma 649, primo periodo della legge n. 147/2013), devono intendersi escluse da tassazione le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, “che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili”.§
Pertanto, secondo il Dipartimento delle finanze, non può ritenersi corretta la prassi, seguita da taluni Comuni, di applicare la TARI sulle predette aree con la sola esclusione della superficie occupata dai macchinari (c.d. superficie ombra).
L’esclusione del prelievo sulle predette aree opera, nel rispetto dell’art. 1, comma 649, della legge n.147/2013, a condizione che i produttori di rifiuti speciali ne dimostrino l’avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa ambientale.
Secondo il Dipartimento delle finanze, inoltre, devono considerarsi non assoggettabili alla TARI, anche i magazzini intermedi di produzione, quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti, nonché le aree scoperte asservite al ciclo produttivo, in quanto tali aree sono produttive di rifiuti speciali non assimilabili a prescindere dall’intervento regolamentare da parte del Comune, previsto dall’art.1, comma 649, terzo periodo, della legge n.147/2013.
Alla luce dei predetti chiarimenti, si ritiene che le imprese che abbiano assolto la TARI anche in relazione alle superfici ritenute intassabili secondo la richiamata risoluzione, possano presentare al Comune di competenza una istanza di rimborso per le maggiori somme versate e non dovute.
L’istanza dovrà essere presentata entro 5 anni dalla data di versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, ai sensi del rinvio operato dall’art. 1, comma 705 della Legge n.147/2013 alle disposizioni previste per la generalità dei tributi locali (art. 1, commi 164 e 165, della legge n.296 del 2006).
Sulle somme rimborsate spetteranno gli interessi in misura annua secondo il tasso legale vigente.
La richiesta di rimborso al Comune dovrà essere supportata da valida documentazione volta a comprovare:
1) l’estensione delle superfici non assoggettate al tributo (es. planimetria catastale e dettagli tecnici relativi all’ impianto produttivo, ecc.);
2) l’avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali a proprie spese, tramite soggetti autorizzati (es. formulario di trasporto, registri di carico e scarico rifiuti speciali, ecc.).
Ove il Comune neghi il rimborso della TARI indebitamente versata, l’impresa potrà proporre ricorso avverso il rifiuto ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 


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