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30.01.2015 - tributi

TARI – CONFERMATA L’ESCLUSIONE DEI MAGAZZINI E DELLE AREE COLLEGATE ALLA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

(R.M. n. 2/DF del 9/12/2014)

I magazzini, funzionalmente connessi al ciclo produttivo di rifiuti speciali, devono essere considerati esenti da TARI, a prescindere da una diversa valutazione fatta dai singoli Comuni nei vari regolamenti.
Allo stesso modo, devono essere escluse dall’ambito applicativo del tributo le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili (ai rifiuti urbani), se asservite al ciclo produttivo.
Questo il principale chiarimento contenuto nella Risoluzione n. 2/DF del Dipartimento delle Finanze del M.E.F., che conferma quanto già anticipato sul tema, in occasione di una precedente risposta ad un quesito posto da un’azienda in materia di TARI.
La questione prende le mosse dalla corretta interpretazione dell’art. 1, co. 649, della legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014), circa l’esclusione dall’ambito applicativo della TARI delle aree in cui si producono rifiuti speciali.
Come noto, la suddetta disposizione stabilisce che “nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.
Sul punto, il Ministero dell’Economia ha chiarito che la norma va interpretata in senso estensivo, riconoscendo l’esclusione dalla TARI non solo alle superfici in cui si producono “direttamente” rifiuti speciali, ma anche alle aree ed ai magazzini (sia quelli intermedi di produzione che quelli utilizzati per lo stoccaggio di prodotti finiti) che sono “asserviti” e funzionali al ciclo produttivo di rifiuti speciali, in modo continuativo e prevalente.
Con la R.M. n. 2/DF viene, altresì, chiarito l’ambito applicativo del terzo periodo del citato art. 1, co. 649, della legge di Stabilità 2014, laddove prevede che i Comuni “possono individuare, con regolamento, le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”.
Con riferimento a tale disposizione, il Ministero precisa che i Comuni, nell’ambito del loro potere regolamentare, possono solo prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dalla TARI per le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili.
Viceversa, i medesimi Comuni, non possono estendere l’applicabilità della TARI a superfici non tassabili alla luce della normativa nazionale.
In sostanza, per le superfici (aree e magazzini) che producono rifiuti speciali non assimilabili, in base ai criteri di come sopra esposti, i Comuni non hanno alcun potere decisionale di assoggettabilità al tributo.
Infine, a differenza di quanto precisato in origine dal Dipartimento delle Finanze in risposta ad un quesito formulato da un’impresa, nella R.M. n. 2/DF vengono meno i riferimenti all’applicabilità di tale chiarimento anche alla disciplina previgente della TARSU.
Infatti, con la suddetta risoluzione, il Ministero sembra attenuare la portata interpretativa della precedente pronuncia, non facendo alcun riferimento all’esclusione dalla tassazione, ai fini TARSU, delle superfici destinate a magazzino.
In ogni caso, con riferimento alla TARI, alla luce di quanto chiarito con la R.M. n. 2/DF/2014, si ritiene confermata la possibilità di richiedere il rimborso nell’ipotesi di indebito pagamento della stessa.

 


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