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23.02.2015 - lavori pubblici

CON IL NUOVO SOCCORSO ISTRUTTORIO L’OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AI “REATI GRAVI” PUO’ NON COMPORTARE L’ESCLUSIONE

(TAR Sicilia Palermo sez. I 16/12/2014 n. 3331)

In punto di cause ostative alla partecipazione alle gare, i provvedimenti legislativi intervenuti di recente indicano un progressivo allontanamento da una dimensione formalistica delle valutazioni operate dalle stazioni appaltanti in sede di verifica del possesso, da parte dei concorrenti, dei necessari requisiti di partecipazione e, di contro, testimoniano l’emersione di una tensione legislativa decisamente orientata a privilegiare lo scrutinio dell’effettivo sostrato sostanziale sotteso alle dichiarazioni formulate dai concorrenti, scrutinio sostanziale che già buona parte della giurisprudenza si era orientata a fare (vd., ad es., Tar Lazio, III quater, 12 dicembre 2011, n. 9688; Tar Bolzano, 14 novembre 2011, n. 352, entrambe relative all’omessa dichiarazione di una condanna per omicidio colposo in conseguenza di sinistro stradale).
Palese esempio di tale recente torsione legislativa verso una dimensione più sostanzialistica del controllo affidato alle stazioni appaltanti è rappresentato dall’art. 39 D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni, con L. 114/2014: tale disposizione introduce il principio di generale sanabilità di ogni “mancanza, incompletezza od irregolarità essenziale” (cui accede solo l’irrogazione di una pena pecuniaria) e, parallelamente, scolpisce il connesso principio di irrilevanza delle “irregolarità non essenziali, ovvero della mancanza o della incompletezza delle dichiarazioni non indispensabili”.
Per quanto qui di interesse, l’eventuale dichiarazione non veritiera del concorrente in punto di precedenti penali, pur se astrattamente idonea a vulnerare il vincolo fiduciario con il committente pubblico, rileva quale fattore ostativo all’affidamento dell’appalto solo se afferente a reati “gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”.
Viceversa, reati di natura diversa sono, ai sensi e per gli effetti dell’affidamento di appalti pubblici, privi di carattere “essenziale”: pertanto, l’omissione della relativa menzione nella domanda di partecipazione, in quanto afferente ad elementi normativamente “non essenziali”, non riveste valenza preclusiva.

 


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