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23.02.2015 - sicurezza

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – ART. 9 L. N. 257/1992 – IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E/O DI BONIFICA DELL’AMIANTO – COMUNICAZIONE ANNUALE

Si informa che le imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto devono inviare annualmente, alla Regione e alle ASL di competenza, una relazione sull’attività svolta.
Si ricorda a tal proposito chel’art. 9 della Legge 257/92 richiede alle imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto di inviare annualmente, alla Regione e alle ASL di competenza, una relazione sull’attività svolta.
La relazione deve indicare:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell’attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all’amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.
Le relazioni devono essere inviate entro il 28 febbraio dell’anno successivo all’anno solare di riferimento.
Il modello unificato dello schema di redazione è contenuto nella Circolare del Ministero dell’Industria n. 124976 del 17/2/1993 che si riporta sul sito del Collegio in calce alla presente.
Per le ASL occorre fare riferimento all’ambito di competenza in cui si sono svolte le attività dell’impresa.

 


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