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27.04.2015 - trasporti

LOCAZIONE E COMODATO DI VEICOLI UTILIZZATI PER I TRASPORTI IN C/PROPRIO E C/TERZI

(Circolare del 16/3/2015 prot. N. 5681)

Premesso che nel settore dell’autotrasporto merci può accadere che il mezzo di proprietà di una impresa o persona fisica sia dato, per un periodo più o meno lungo, in disponibilità ad altro soggetto, la Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità (Divisione 5) del Ministero della infrastrutture e trasporti con Circolare del 16 marzo 2015 n. 5681 ha effettuato una ricognizione delle fattispecie ammissibili a seconda che si tratti di trasporto conto terzi ovvero in conto proprio.
Anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 94, comma 4-bis) del Codice della Strada (in tema di obbligo di annotazione sulla carte di circolazione) la Circolare si sofferma nello specifico ad analizzare l’ammissibilità della locazione e del comodato senza conducente sia per il trasporto conto terzi che per il trasporto conto proprio.
Attraverso l’illustrazione di una serie di esempi pratici la Circolare fornisce quindi indicazioni su come si debba operare in occasione di acquisizioni di veicoli nelle formule sopra indicate, rammentando che agli inadempienti possono essere applicate sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di € 2.500 a un massimo di € 15.000.
Rinviando alla nota ministeriale pubblicata sul sito internet di ANCE Brescia – Collegio Costruttori (www.ancebrescia.it) gli ulteriori approfondimenti si segnalano, per quanto di maggiore interesse per il settore edile, i seguenti punti
■ Nell’ambito del trasporto conto proprio le fattispecie di disponibilità del veicolo ad altri soggetti sono espressamente, e tassativamente, richiamate dall’articolo 31 comma 1 lettera a).
E’ consentito l’usufrutto, l’acquisto con patto di riservato dominio, la locazione con opzione di acquisto e il noleggio senza conducente per i veicoli fino a 6.t.
■ Per i veicoli superiori con massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t. immatricolati ad uso proprio non sono mai ammessi né la locazione, nè il comodato anche se a favore di soggetti che utilizzano il veicolo per uso proprio.
■ Per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 t. non essendo richiesta alcuna licenza o autorizzazione è ammesso il comodato d’uso gratuito.
Per contratti superiori a 30 giorni sarà necessario il tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.
■ Per i veicoli immatricolati conto proprio con qualsiasi massa complessiva non è mai ammessa né la locazione né il comodato ad altro soggetto che intenda utilizzarli ad uso terzi per il trasporto di merci conto terzi.

 


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