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27.04.2015 - tecnica

ANTINCENDIO – OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE PROROGATO AL 31/10/2015

Il termine per l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto – dopo l’ultima proroga prevista dal D.L. “Milleproroghe” 192/2014; i requisiti per l’ammissione al piano di adeguamento di cui al D.M. 16/03/2012 ed il Vademecum ministeriale.
L’art. 4, comma 2, del D.L. 31/12/2014, n. 192 (cosiddetto “Milleproroghe”, convertito in legge dalla L. 11/2015) ha prorogato fino al 31/10/2015 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere:
• con oltre 25 posti letto;
• esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 09/04/1994 (approvativo della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, entrato in vigore in data 11/05/1994);
• in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. 16/03/2012.
L’ultimo provvedimento di proroga ha agito modificando l’art. 11, comma 1, del precedente D.L. 150/2013 (conv. L. 15/2014), senza tuttavia prolungare anche la data alla quale va verificato il possesso dei requisiti per l’ammissione al citato piano straordinario biennale di adeguamento antincendio. Tali requisiti devono pertanto essersi verificati alla data di entrata in vigore della L. 15/2014, di conversione del D.L. 150/2013, e cioè al01/03/2014.
A proposito del Piano di adeguamento, approvato con il D.M. 13/03/2012, i requisiti di sicurezza antincendio per l’accesso sono:
• possesso delle misure integrative di gestione della sicurezza, che devono prevedere un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l’esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo;
• requisiti previsti ai punti 9, 10, 11.2, 12 (richiesto per le sole strutture per le quali è previsto l’obbligo), 13, 14, 15, 17, 20.2, 20.3 (con possibilità di prevedere la capacità di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1 alle condizioni ivi riportate), 20.5 (limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo ad uso promiscuo), del Titolo II, dell’Allegato al D.M. 09/04/1994.
Sempre sul Piano di adeguamento, sono stati poi forniti, con la Circolare prot. 5949 del 24/04/2012, alcuni importanti chiarimenti applicativi, per i quali si rinvia all’articolo Piano di adeguamento antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere.
Si può consultare in proposito anche il Vademecum per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi delle strutture alberghiere, diffuso dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 30/04/2012.

 


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