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27.04.2015 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – TESTO UNICO SULLA SICUREZZA – D.LGS. 81/08 – SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE – TARIFFE AGGIORNATE DELLE PRESTAZIONI – CIRCOLARE – 3 MARZO 2015

Si informa che il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare del 3 marzo 2015 che fornisce indicazioni sul decreto 11 aprile 2011, “Disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.
Si segnala che la circolare in commento si compone di quattro punti, di cui si segnalano in particolare gli ultimi due di primario interesse per le imprese
Il punto 3 riguarda le nuove tariffe per le verifiche periodiche, aggiornate all’indice Istat dei prezzi al consumo relativo all’ottobre 2014 (pari a +0,9%). Tali tariffe, riportate nell’allegato 1 alla Circolare, aggiornano, sostituendole, quelle fissate dal decreto dirigenziale 23 novembre 2012, e, come queste, sono specificate per ogni singola attrezzatura e si distinguono tra quelle relative alla prima verifica periodica e quelle relative alle verifiche periodiche successive alla prima.
Si sottolinea che i compensi dovuti al soggetto abilitato non possono differire, in eccesso o in difetto, di più del 15% dalle tariffe suddette, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto 11 aprile 2011.
Il punto 4 riguarda le segnalazioni di comportamenti anomali dei soggetti abilitati nell’effettuazione delle verifiche periodiche, segnalazioni che devono essere inviate tempestivamente al Ministero del Lavoro dall’Inail, le ASL, ovvero le ARPA. Le segnalazioni devono comprendere le possibili soluzioni oppure la sospensione o la cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati. L’allegato 2 alla Circolare fornisce un elenco dei comportamenti anomali con relativo provvedimento proposto, mentre l’allegato 3 contiene il modello per l’effettuazione delle segnalazioni al Ministero.
Per completezza si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’Inail, che vi provvede entro 45 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.
Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.
I verbali redatti all’esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche periodiche sono effettuate a titolo oneroso e le relative spese sono a carico del datore di lavoro.
L’ultimo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche è riportato in allegato alla presente nota.

 


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