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27.04.2015 - lavoro

INAIL – AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO

Si informa che l’Inail ha reso disponibile, nella sezione “modulistica” del proprio portale informatico, una nuova versione del modello di denuncia/comunicazione di infortunio (Mod. 4 bis Prest.), accompagnato dalle relative istruzioni per la corretta compilazione di cui si riporta l’estratto di interesse in calce alla presente nota di cui la versione completa è riportata sul sito del Collegio in calce alla stessa.
Le novità introdotte dal nuovo modello, che si riporta sul sito del Collegio in calce alla presente, interessano la sezione dedicata al lavoratore, dove è possibile inserire i dati relativi ai contratti a tempo parziale; la sezione dedicata al datore di lavoro, dove è stata aggiunta la modalità vaglia postale per il rimborso delle indennità di inabilità temporanea assoluta anticipate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. 1124/65 ed, infine, la sezione dati retributivi, dove, tra gli altri, sono stati adattati i campi relativi alla comunicazione delle retribuzioni dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale.
Al riguardo, si ricorda che la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa entro due giorni dalla ricezione del certificato medico all’Inail, esclusivamente in via telematica, e che la sede competente a trattare l’infortunio è quella del territorio in cui l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio.
Dal punto di vista sanzionatorio, il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di mancata oppure inesatta indicazione è prevista una sanzione amministrativa pari ad euro 25,82, ai sensi dell’art. 16 della L. n. 251/82.
Per i casi di mancata, tardiva, inesatta o incompleta denuncia è prevista, invece, una sanzione amministrativa da euro 9.296,22 a euro 18.592,44, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. n.1124/65 e s.m.i..

Istruzioni per la compilazione del modulo cartaceo di denuncia/comunicazione di infortunio
La denuncia/comunicazione di infortunio è l’adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell’Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all’obbligo assicurativo, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. L’invio della denuncia/comunicazione consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all’obbligo previsto a fini assicurativi dall’art. 53, d.p.r. n. 1124/1965, che all’obbligo previsto a fini statistico/informativi dall’art. 18, comma 1, lettera r, d.lgs. n. 81/2008 a far data dall’entrata in vigore della relativa normativa di attuazione.
A decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all’Inail esclusivamente in via telematica.
Il presente modulo sostituisce tutti quelli in uso per la denuncia degli infortuni all’Inail ed è scaricabile dal sito www.inail.it – Assicurazione – Modulistica – Download dei modelli.

Sede Inail competente
La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio (circolare Inail n. 54 del 24/08/2004).

Obblighi del datore di lavoro
Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico.
Il datore di lavoro è tenuto ad allegare copia del certificato medico qualora provveda alla denuncia/comunicazione di infortunio tramite compilazione del modulo cartaceo.
Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico.
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art.53, c. 1 e 2, d.p.r. n.1124/1965).
Per gli infortuni occorsi ai lavoratori del settore artigianato, deve provvedere all’inoltro il titolare o uno dei titolari dell’azienda artigiana (art. 203, c. 1, d.p.r. n.1124/1965).
Nei casi di infortunio occorsi al titolare o a uno dei titolari dell’azienda artigiana, ove questi si trovino nella impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio del certificato medico da parte di uno dei predetti soggetti o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.
Per gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, provvede il lavoratore autonomo sia per sé che per gli appartenenti al nucleo familiare costituenti la forza lavoro (art. 25, d.lgs. n. 38/2000 e art. 1, comma 7, d. m. 29/5/2001). Ove questi si trovi nella impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio del certificato medico da parte di tale lavoratore o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.
Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inviare una copia della denuncia/comunicazione di infortunio all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (art. 54, d.p.r. n.1124/1965).

Obblighi del lavoratore
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità (art. 52, d.p.r. n.1124/1965); non ottemperando a tale obbligo e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all’inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.

Sanzioni
Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa (art. 16, legge n. 251/1982).
In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa (art. 53, d.p.r. n.1124/1965 e s.m.i.).
Se l’infortunio è occorso ad un lavoratore autonomo del settore artigianato (art. 203, c. 1 e 2, d.p.r. n. 1124/1965) e del settore agricoltura (artt. 1, c. 8, e 2, d. m. 29/05/2001) non è prevista alcuna sanzione amministrativa, ferma restando la perdita del diritto all’indennità di temporanea per i giorni antecedenti l’inoltro della denuncia.


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