Print Friendly, PDF & Email
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
27.04.2015 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – CIGS PER CESSAZIONE ATTIVITÀ – PROROGHE A 24 MESI – ESTENSIONE PER L’ANNO 2015 – CIRCOLARE N. 9/2015

Si informa che il Ministero del Lavoro, diversamente da quanto indicato nella precedente circolare n. 1 del 22 gennaio 2015 (cfr. Not. n. 2/2015), con circolare n. 9 del 20 marzo 2015, che si riporta in calce alla presente nota, ha confermato che i programmi di Cigs per cessazione di attività, articolati su 24 mesi, potranno essere autorizzati, in virtù del rifinanziamento pari a 55 milioni di euro di cui all’articolo 3, comma 3 septies del D.L. n. 192/14, nel limite dei fondi disponibili, anche se il secondo anno per il completamento dei piani di gestione degli esuberi è iniziato nel 2015.
Al tal riguardo si ricorda che il Ministero del Lavoro con la nota n. 1/2015, aveva precauzionalmente informato che, considerati i fondi stanziati per il 2015 dalla L. 190/2014, pari a 60 milioni di euro, avrebbe proceduto all’esame istruttorio esclusivamente dei programmi di proroga iniziati entro e non otre il 31 dicembre 2014.

Ministero del Lavoro

Roma, 20 marzo 2015

Circolare n. 9

Oggetto: completamento delle proroghe a 24 mesi dei programmi di crisi per cessazione di attività – articolo 1, comma 110, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e articolo 3comma 3-septies, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n. 11
Con l’articolo 1, comma 110, della legge n. 190 de123 dicembre 2014 si è disposto che, al fine di consentire il completamento nel corso dell’anno 2015 dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all’anno 2014 il finanziamento di cui all’articolo 1 , comma 183, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, previsto per le proroghe dei trattamenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 249, del 5 ottobre 2004, convertito con modificazioni, nella legge n. 291 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni, è esteso all’anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro. Con l’articolo 3, comma 3-septies, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito in legge 27 febbraio 2015, n. 11, la misura sopra descritta è confermata per l’anno 2015 e il limite di spesa è stato incrementato di ulteriori 55 milioni di euro.
Con la circolare ministeriale n. 1 del 22 gennaio 2015, dovendo assicurare tutela ai lavoratori delle imprese che abbiano posto in essere la proroga di un programma di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 249/2004 sopra citato, il cui secondo anno di piano di gestione degli esuberi sia iniziato nel corso del 2014, è stato stabilito di procedere all’esame istruttorio delle istanze di cui sopra fino a concorrenza delle risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 110, della legge n. 190 del 2014, per complessivi 60 milioni di euro, relative a programmi di proroga che abbiano avuto inizio entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
In attuazione del sopra citato articolo 3, comma 3-septies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, nella legge n. 11 del 2016, al fine di consentire il completamento dei piani di gestione degli esuberi a 24 mesi già concordati con accordi sottoscritti in sede ministeriale, possono essere autorizzati i trattamenti relativi al secondo anno di crisi per cessazione di attività che hanno inizio nel corso dell’anno 2015 fino a concorrenza delle contingentate risorse finanziarie.
Pertanto la scrivente provvederà ad emanare, previa istruttoria relativa alla verifica dei presupposti normativi, decreti di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale fino a concorrenza del sopra citato limite di risorse finanziarie stanziate, riferendosi anche a programmi del secondo anno di proroga della CIGS per cessazione aziendale oggetto di accordi già stipulati in sede ministeriale che abbiano avuto inizio oltre il limite temporale del 31 dicembre 2014 e, comunque, entro il 31 dicembre 2015.

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941