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27.04.2015 - lavoro

EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN BUSTA PAGA – ART. 1 COMMI DA 26 A 34 LEGGE N. 190/2014 C.D. LEGGE DI STABILITA’ 2015 – DPCM N.29/2015

Si informa che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo scorso si è data attuazione alle disposizioni dei commi da 26 a 34 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. “legge di stabilità 2015”, la quale ha stabilito la possibilità per il lavoratore di richiedere l’erogazione del trattamento di fine rapporto direttamente in busta paga.
Di seguito si forniscono i primi aspetti della norma che ha carattere sperimentale e riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi solamente i lavoratori domestici, quelli del settore agricolo e quelli di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell’art. 3 del Dpcm richiamato (lavoratori per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevede la corresponsione periodica del tfr o l’accantonamento presso soggetti terzi, lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali, in accordo di ristrutturazione dei debiti, in piano di risanamento con interventi autorizzati di cig straordinaria e in deroga).
1) La scelta da parte del lavoratore potrà essere effettuata dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018;
2) la richiesta di anticipazione del tfr, da presentare al datore di lavoro, sarà effettuata attraverso la compilazione di un modulo chiamato QUIR, “Quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte Integrativa della Retribuzione”. Tale modello è riportato come allegato A al Dpcm richiamato;
3) la scelta di cui sopra è vincolante per l’intero periodo e prevale su tutte le scelte già effettuate precedentemente dal lavoratore;
4) potranno richiedere l’anticipazione del tfr in busta paga solamente i lavoratori che abbiano maturato almeno 6 mesi di anzianità presso il datore di lavoro nel quale si trovano in forza al momento della scelta;
5) la misura è applicabile anche nei confronti di chi abbia già aderito ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018;
6) il tfr in busta paga è soggetto a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali;
7) alla fine del periodo transitorio (30 giugno 2018) si dovrà riprendere a versare il tfr al Fondo di previdenza complementare, salvo diverse previsioni che dovessero essere assunte;
8) la effettiva liquidazione in busta paga avverrà dal mese successivo a quello della richiesta. Peraltro, nei casi in cui il datore di lavoro abbia in forza meno di 50 dipendenti e si sia avvalso del finanziamento di cui al successivo punto 9), la liquidazione mensile slitterà al terzo mese successivo a quello di efficacia della richiesta;
9) i datori di lavoro con meno di 50 unità, per far fronte alle maggiori uscite finanziarie dovute alla liquidazione mensile, potranno fare richiesta di accesso ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti e dalla garanzia dello Stato. Il finanziamento sarà assistito da privilegio speciale. Per poter accedere a tale finanziamento, gli stessi dovranno richiedere tempestivamente all’Inps apposita certificazione del Tfr maturato, in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Ai finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori a quello di rivalutazione della quota di Tfr. Sono previste anche ulteriori misure compensative delle maggiori uscite finanziarie sostenute dai datori di lavoro.
Sugli aspetti relativi all’operatività dell’accesso al finanziamento, si fa riserva di successivi approfondimenti anche da parte degli enti competenti.

 


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