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29.06.2015 - lavori pubblici

E’ LEGITTIMA LA REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE A FRONTE DEL RIFIUTO AD INIZIARE I LAVORI CON URGENZA

(TAR Napoli, Sez. I, 12/2/2015, n. 1053)

. . . . omissis. . . .

Tutte le prefate censure non sono meritevoli di condivisione per le ragioni di seguito esplicitate (si segue l’ordine letterale di cui sopra):
aa) lo stato d’urgenza che ha reso indifferibile l’inizio dei lavori è agevolmente comprovabile in base alle seguenti osservazioni: 1) nella lettera di invito si dà espressamente conto della necessità di provvedere all’esecuzione dei lavori nel più breve tempo possibile attraverso interventi di manutenzione urgente, al fine di garantire il buon funzionamento della viabilità comunale; 2) nella determinazione comunale n. 92 del 25 marzo 2013, con cui si è liquidato un sinistro per cattivo stato di manutenzione della sede stradale, si cita la nota del Comando di Polizia Municipale del 23 novembre 2012, nella quale si rappresenta, con l’ausilio di immagini fotografiche, “l’esistenza di situazioni insidiose alla normale circolazione stradale e pedonale”; 3) la stessa documentazione fotografica allegata al ricorso conferma il notevole degrado di alcuni tratti viari, pericoloso per la sicurezza stradale; 4) evidenti, pertanto, sono le ragioni che giustificano l’impellenza dei lavori di manutenzione al fine di evitare pregiudizi per l’interesse pubblico, che si troverebbe ad essere minacciato dagli incombenti rischi per l’incolumità collettiva, dalla lievitazione dei sinistri stradali e dal conseguente inutile spreco di risorse comunali per far fronte a pretese risarcitorie e spese processuali; 5) con riguardo al carattere obiettivo dell’urgenza, vale notare in via dirimente che tutta la procedura selettiva si è svolta celermente, anche in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia, proprio al fine di avviare in tempi brevi l’esecuzione dei lavori; 6) infine, la legge non richiede, perché possa darsi luogo all’affidamento sotto riserva, che l’urgenza sia stata causata da eventi imprevedibili, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari, al pari del caso delle ordinanze di necessità, ben potendo tale urgenza essere apprezzata già al momento dell’indizione della gara;
bb) non possiedono forza invalidante le denunciate anomalie in tema di comunicazione di avvio del procedimento, non solo perché nel caso di specie non era esigibile alcun preavviso di revoca, attesa l’oggettiva esigenza di celerità nella definizione dell’affidamento dei lavori, ma anche perché l’apporto partecipativo della società ricorrente comunque non avrebbe prodotto alcun risultato diverso, sovvenendo al riguardo il chiaro disposto dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 gennaio 2012 n. 12);
cc) le esigenze di urgenza che rendevano indilazionabile l’esecuzione dei lavori sono state sufficientemente motivate, e portate a conoscenza della ricorrente, in una serie di atti formali dell’amministrazione, quali la lettera di invito, la nota prot. n. 2832 del 26 marzo 2013, intervenuta nel procedimento di verifica dell’anomalia, e, da ultimo, la nota prot. n. 3956 del 29 aprile 2013, recante l’invito a dare inizio ai lavori;
dd) l’obbligo di accettare, in caso di urgenza, la consegna dei lavori sotto riserva grava sulla ditta aggiudicataria, anche provvisoria, in forza del dettato della legge, e precisamente in forza dell’art. 11, comma 9, del codice dei contratti, che attribuisce alla stazione appaltante il correlativo diritto potestativo (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, n. 12/2012 cit.). Nella fattispecie, pur in assenza della stipula del contratto d’appalto, la società ricorrente si è sottratta all’adempimento di un’obbligazione di natura legale, a prescindere da ogni ulteriore considerazione discendente dalla circostanza che la medesima aveva formalmente dichiarato, già in sede di gara, “di accettare, qualora risultasse aggiudicatario, l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto”. Peraltro, a nulla rileva la circostanza, addotta come giustificazione al rifiuto di prendere in consegna i lavori, che il precario stato manutentivo delle strade non era rilevabile in sede di partecipazione alla procedura selettiva, essendo pacifico che la stessa ricorrente aveva altresì dichiarato di aver preso visione delle circostanze di luogo e di fatto inerenti ai lavori da espletare, nonché di tutte le circostanze generali e particolari capaci di influire sulla determinazione del prezzo;
ee) infine, l’incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione all’AVCP si presentano pienamente legittimi e proporzionati, in quanto atti consequenziali alle inadempienze imputabili alla società ricorrente, che hanno irrimediabilmente compromesso la normale stipula del contratto secondo l’ordine di aggiudicazione.

. . . . omissis. .

 


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