Print Friendly, PDF & Email
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
22.09.2015 - lavori pubblici

CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA PER PRESENTARE L’OFFERTA – L’ANAC CONFERMA PER IL 2015 LE TARIFFE SINORA IN VIGORE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2015 è stato pubblicata la delibera dell’ANAC 9 dicembre 2014 relativa a “Autofinanziamento per l’anno 2015”, in cui, per il 5° anno consecutivo, non è stato previsto alcun aumento, rispetto agli importi dovuti all’Autorità per l’espletamento della sua attività di vigilanza.
La delibera, concernente le modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è entrata in vigore a partire dallo scorso 1° gennaio (art. 6).
Come è noto, la legge n. 266/2005 pone le spese di funzionamento dell’allora Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici – per la parte non finanziata dallo Stato – a carico dei relativi operatori e dispone che sia la stessa Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, a determinare annualmente l’ammontare dei contributi a lei dovuti dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione.
Si sottolinea che il contributo da corrispondere nel 2015 ad Anac è rimasto invariato, tuttavia, si ritiene opportuno richiamare ogni attenzione sui seguenti punti della deliberazione in parola.

Soggetti tenuti alla contribuzione
Sono obbligati alla contribuzione a favore di Anac, nell’entità e con le modalità previste dalla delibera stessa, i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero;
b) gli operatori economici (imprese), nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a) ;
c) le società organismo di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Nella delibera viene riportata, in apposita tabella, l’entità della contribuzione, nonché stabiliti modalità e termini di versamento della stessa.

Entità del contributo
Le imprese che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate anche all’estero dalle Stazioni appaltanti e dagli Enti aggiudicatori (di cui agli articoli 32 e 207 del d. lgs. n. 163/2006) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità (art. 2, comma 1), i seguenti contributi, calcolati sull’Importo posto a base di gara:
• inferiore a € 40.000, esente da contributo,
• uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000, esente da contributo,
• uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000, contributo pari a € 20,00,
• uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000, contributo pari a € 35,00,
• uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000, contributo pari a € 70,00,
• uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000, contributo pari a € 80,00,
• uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000, contributo pari a € 140,00,
• uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000, contributo pari a€ 200,00,
• uguale o maggiore a € 20.000.000, contributo pari a € 500,00.
Con l’occasione, si ricorda che sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, anche le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori e le SOA.
Per quanto concerne queste ultime, le SOA continuano ad avere l’obbligo di versare un contributo pari al 2% dei ricavi (non degli utili) risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.

Modalità e termini di versamento della contribuzione
Le imprese che intendano partecipare a procedure di gara attivate da Stazioni appaltanti ed Enti aggiudicatori sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità a dette procedure e a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma (tramite inserimento della copia della ricevuta del pagamento all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa) è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Per le procedure di gara suddivise in più lotti gli operatori economici che partecipino ad uno o più lotti devono versare la contribuzione per ogni singolo lotto, in ragione del rispettivo importo.
Ai fini del versamento della contribuzione, le imprese devono attenersi alle istruzioni operative fornite da Anac e da questa pubblicate sul proprio sito all’indirizzo: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni, attraverso cui è possibile anche accedere alle risposte date sulle domande più frequenti sull’argomento, ossia alle FAQ.
Il pagamento è possibile anche tramite accesso all’AVCpass, raggiungibile all’indirizzo http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass, in caso contrario per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi” http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.
Nelle istruzioni operative è evidenziato che l’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Al riguardo, si evidenzia che all’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”.
Si ricorda, infine, che il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti sopra individuati, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva e che in caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941