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22.09.2015 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO PER LE ATTIVITA’ QUALIFICABILI COME EDILI – CIRCOLARE N. 10565/2015 – PARERE ANAC

Si informa che il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 10565 del 1° luglio 2015 e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) hanno fornito rispettivi pareri di competenza in merito all’applicabilità del contratto collettivo nazionale dell’edilizia per le imprese partecipanti all’appalto, a fronte di una stessa attività, qualificabile come edile, dedotta in misura prevalente nel disciplinare di gara.
Per completezza d’informazione si allegano la circolare ministeriale ed il Parere ANAC in commento.

Ministero del Lavoro

Roma, 1 luglio 2015

circolare n. 10565

Oggetto: applicazione dei contratti collettivi di categoria nel settore edile. Richiesta parere.
Con la richiesta di parere dì cui all’oggetto, si è inteso sottoporre alla Scrivente la problematica relativa all’applicazione, da parte di un’impresa che partecipa ad appalti concernenti lavori edili o prevalentemente edili del relativo contratto collettivo nazionale di settore.
Ciò in quanto, la possibilità per l’impresa partecipante ad una gara di aderire ad un contratto collettivo dì un settore di attività diverso da quello pertinente ai lavori oggetto della gara stessa, determinerebbe un’illegittima alterazione dei principi di concorrenza e di parità di trattamento che devono invece caratterizzare le singole fasi di ,affidamenti ed esecuzione dei lavori, sia in ambito pubblico che privato.
In merito, si specifica quanto segue.
Nel contesto normativo vigente nel settore dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture, di cui al DLgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), il richiamo operato dall’art. 118, comma 61 agli obblighi contrattuali e documentali stabiliti a carico dell’impresa affidataria è dettato a salvaguardia di tutti i settori di attività oggetto di contratti pubblici ed afferma il principio per cui l’affidatario del contratto é tenuto al rispetto integrale “del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la :zona nella quale si eseguono le prestazioni”.
Ai fini dell’individuazione del contratto collettivo applicabile nelle ipotesi in cui una impresa svolga attività plurime, occorre stabilire se le stesse siano collegate da un vincolo di accessorietà oppure presentino carattere di autonomia.
Ove infatti l’imprenditore eserciti attività diverse ma connesse egli potrà fare applicazione del CCNL relativo all’attività principale o prevalente, mentre laddove le attività siano considerate tra loro autonome, si applicherà, nel confronti dei lavoratori addetti alle stesse, la regolamentazione contrattuale prevista per ciascuna di esse (cfr., Cass. Sez Lav., sent. n. 4324 dei 9/04/1992; Autorità Nazionale Anticorruzione, Parere AG10-08 del 17/04/2008).
Tale indirizzo interpretativo va opportunamente declinato nell’ambito della disposizione di cui al comma 1 dell’art. 118 D.Lgs. n. 163/2006, per cui è fatto dovere alla stazione appaltante di indicare ‘’nel progetto e nel bando di gara… per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo”.
La lettura della norma in combinato disposto con il comma 2, relativo alla necessaria applicazione, da parte dell’affidatario, dei ‘’contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni”, consente di ritenere corretta l’interpretazione secondo cui le imprese partecipanti all’appalto, a fronte di una stessa attività, qualificabile come edile, dedotta in misura prevalente nel disciplinare di gara, devono applicare il CCNL edilizia.
Peraltro, va ricordato che il Codice dei Contratti prevede in proposito un articolato sistema dì qualificazione dei soggetti esecutori, in rapporto alle tipologie e all’importo dei lavori oggetto del contratto, a relazione al quale l’impresa è qualificata ad eseguire appalti per categorie dì opere e classifiche di Lmporh1 anche in relazione alla propria capacità economica e tecnica.
La previsione di criteri di classificazione, nello specifico settore dei lavori pubblici, dei soggetti partecipanti alle procedure di affidamento risponde all’evidente esigenza di garantire la qualità delle prestazioni richieste ed il rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento.
In ordine alle problematiche rappresentate nel quesito in esame, pertanto, può ragionevolmente affermarsi che un’impresa affidataria di lavori edili o prevalentemente edili, è tenuta ad osservare, secondo il richiamo operato dall’art. 118, comma 6, D,Lgs. n. 163/2006, il contratto collettivo nazionale e territoriale di zona in vigore per lo specifico settore edile, osservando integralmente le disposizioni relative al trattamento economico e normativa in essa contenute.
Una diversa argomentazione, secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa – secondo cui “l’applicazione di un contratto collettivo diverso da parte delle imprese partecipanti ad una gara di appalto comporta una differenza di condizioni iniziali, in particolare nel costo del lavoro[…] (Tar Lombardia sent n. 5265/ 2007) – potrebbe compromettere quei principi di concorrenza e dì parità di trattamento tra le imprese partecipanti che, in accordo alla disciplina comunitaria, sono codificati all’art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e ne rappresentano Ia fonte ispiratrice.
Del resto le finalità già evidenziate dalla giurisprudenza amministrativa sono poste a fondamento dei criteri di valutazione dell’anomalia dell’offerta di cui all’art. 86, comma 3-bis del Codice dei contratti, nel cui contesto gli enti aggiudicatori valutano che “il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro” determinato attraverso apposite tabelle sulla base anche “di valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali”.
Il criterio della prevalenza dell’attività oggetto di appalto sin qui illustrato comporta, al contrario, che non sorge alcun obbligo di applicazione del contratto collettivo dell’edilizia in capo ad un’impresa inquadrata o inquadrabile in un settore diverso da quello edile, comunque operante in una realtà di cantiere Iaddove l’attività affidata non sia prevalentemente edile.
Per l’impresa che opera anche nel settore edile, privato, appare dirimente il richiamo contenuto all’art 90, comma 9, D.Lgs. n. 81/2008, nella parte dedicata alla salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in relazione alle imprese affidatarie dei lavori specificati all’allegato X.
Tra i requisiti richiesti, volti in primo luogo ad una verifica di idoneità tecnico professionale, si fa esplicito riferimento alla necessità per l’impresa esecutrice di fornire “una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti…” oltre “all’organico medio annuo, dislinto per qualifica, corredato dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL e Casse edili”.
La verifica di idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, quindi, a mente del Legislatore, si determina in rapporto all’esatta applicazione del contratto nazionale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e per il regolare assolvimento di ogni onere previdenziale ed assicurativo, ivi compreso la regolare denuncia alle casse edili, anche ai fini del rilascio del DURC.
In particolare, in conformità alle indicazioni già fornite da questa Direzione generale, si rileva come l’iscrizione alle Casse Edili, nonché i relativi versamenti, costituiscano un vero e proprio onere per le, aziende inquadrate nell’ambito del settore edile e che pertanto l’iscrizione sussiste ipso facto per tutte le imprese che esercitano attività edile i n via prevalente.
Peraltro, alla luce dell’analisi sin qui condotta in ordine al criterio della prevalenza delle attività espletate, le imprese sono obbligate ad iscrivere i propri lavoratori alla cassa edile territorialmente competente, quando l’oggetto dell’affidamento attiene in misura prevalente alla categoria delle opere rientranti fra le attività previste dal CCNL del settore edile, indipendentemente dal comparto di riferimento.
E’ evidente quindi, la volontà del legislatore di escludere, in tale ambito, ogni diversa interpretazione e di non consentire forme di elusione inerenti l’applicazione dì un contratto collettivo non sottoscritto, da organizzazioni “comparativamente più rappresentative” che priverebbe, oltremodo, il datore di. lavoro della possibilità di fruire dei ‘’benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale “, ai sensi d ell’art 1, comma 1175, della L. n. 296/2006.
Va infine ricordato che gli enti e gli organismi bilaterali sono abilitati alla formazione in materia di salute e sicurezza ai sensi dell’art 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto costituiti “ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, e risultano per tanto legittimati a collaborare con i datori di lavoro per la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza (cfr. circolare Ministero Lavoro n. 13 del 5/6/2012).
Anche su questo aspetto il Ministero ha tenuto a precisare in maniera più dettagliata quanto già esplicitato con la circolare n. 20/2011, ove si legge espressamente che laddove “si ponga in concreto (ad esempio a seguito di una attività specifica) il problema della legittimazione di un organismo che si qualifica come paritetico a svolgere le funzioni che il D.Lgs. 81/2008 riserva a tali enti, esso va innanzitutto risolto verificando la sussistenza ed effettività del requisito appena riportato”.
Ed invero, si ribadisce che la verifica in questione; va effettuata secondo consolidati indici giurisprudenziali in materia – indici in virtù dei quali si é giunti alla elencazione dei CCNL riferiti ad ogni settore – nonché attraverso la comparizione dei dati in possesso di questa Amministrazione.
Ne deriva che solo gli organismi bilaterali costituiti ad iniziativa di una più associazioni sindacali e datoriali firmatarie dì contratti che garantiscano soglie retributive nel rispetto dei principi costituzionali vigenti, possono definirsi “organismi paritetici”. ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 81/2008 e quindi legittimati a svolgere formazione in collaborazione con i datori di lavoro come disposto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

ANAC

Roma, 18 febbraio 2015

parere n. 12 – PREC 286/14/L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dalla Bredil srl – “Riqualificazione funzionale e adeguamento della sede stradale a servizio della zona commerciale ” – Importo a base di gara euro 551.806,55 – S.A.:Comune di Castelvetrano.
Mancata iscrizione alla Cassa Edile – presentazione della cauzione provvisoria – offerta economica recante data anteriore a quella di effettuazione del sopralluogo
L’impresa che applichi il CCNL metalmeccanico e che all’interno di un’ATI dichiari di svolgere le lavorazioni relative alla categoria OS10 non deve ottemperare all’obbligo di iscrizione dei propri lavoratori alla Cassa Edile.
Art.118, comma 6 e art.40, comma 6 lett.d) d.lgs.163/2006
Il Consiglio
VISTA l’istanza di parere del 2 settembre 2014 presentata dalla Bredil srl con la quale si richiedeva un parere in merito alla legittimità dell’ammissione in gara dell’ATI D’Alberti Giuseppe – Segnaletica Italiana srl (risultata poi aggiudicataria dell’appalto in esame)che, secondo quanto sostenuto dall’istante, avrebbe dovuto essere esclusa per le seguenti ragioni:
a)mancata iscrizione della mandante Segnaletica Italiana srl alla Cassa Edile;
b)irregolarità della cauzione provvisoria prodotta in quanto priva dell’impegno del garante a rilasciare la cauzione definitiva valida fino al collaudo dei lavori in caso di aggiudicazione dell’appalto;
c)offerta economica recante data antecedente a quella di effettuazione del sopralluogo;
VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 5 dicembre 2014;
VISTA la memoria di controdeduzioni della stazione appaltante dell’ 11 dicembre 2014 con cui, nel ribadire la legittimità del provvedimento di aggiudicazione disposto, si faceva rilevare che: a) l’impresa mandante Segnaletica Italiana srl, che possiede l’attestazione SOA nella categoria OS10, eseguirà esclusivamente le lavorazioni rientrati in detta categoria, non risultando, perciò, necessaria l’iscrizione alla Cassa Edile; b) a differenza di quanto affermato dall’istante, l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’appalto è contenuto nella polizza fideiussoria prodotta a titolo di cauzione provvisoria dall’ATI aggiudicataria; c) la capogruppo dell’ATI aggiudicataria ha correttamente effettuato il sopralluogo previsto a pena di esclusione nel bando di gara a nulla rilevando che l’offerta tecnica rechi una data antecedente a quella del sopralluogo;
VISTA la memoria di controdeduzioni dell’ATI aggiudicataria che ha risposto alle contestazioni sollevate dall’istante precisando che: a) l’impresa mandante Segnaletica Italiana srl con attestazione SOA OS10 eseguirà esclusivamente le lavorazioni rientranti in detta categoria con la conseguenza che è del tutto legittima l’applicazione ai propri lavoratori del CCNL metalmeccanici e non necessaria l’iscrizione alla Cassa Edile in quanto tutte le opere edili saranno eseguite dalla mandataria dell’ATI in possesso della necessaria categoria e regolarmente iscritta alla Cassa Edile; b) la polizza prodotta a titolo di cauzione provvisoria reca chiaramente la dichiarazione del fideiussore prevista dall’art.75, comma 8 del d.lgs.163/2006 “si impegna fin d’ora nei confronti del contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall’art.113 del D.lgs.163/2006” ed è pertanto da considerarsi regolare; c)l’obbligo di effettuare il sopralluogo è stato correttamente assolto in data 4 giugno 2014 con conseguente dichiarazione di consapevolezza fatta dall’ATI aggiudicataria e il plico contenente tutta la documentazione di gara, ivi compresa l’offerta economica, è stato presentato in data 10 giugno 2014 entro il termine previsto, a nulla rilevando il fatto che il modulo dell’offerta economica rechi in calce la data 30 maggio 2014, non potendosi da ciò dedurre che l’offerta formulata non abbia tenuto conto dell’effettuato sopralluogo;
RILEVATO che, sull’istanza di parere, può decidersi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
CONSIDERATO che con riferimento all’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, premesso che lo stesso è previsto dal Codice dei Contratti sia nell’art.118, comma 6, sia nell’art.40, comma 6 lett. d), questa Autorità, attraverso precedenti pronunce, ha chiarito che “indipendentemente dal comparto di riferimento, le imprese che eseguono appalti di lavori pubblici sono anch’esse obbligate ad iscrivere i propri lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente”, non venendo in rilievo il CCNL in concreto applicato dall’impresa ma quello che la stessa dovrebbe applicare in ragione della natura delle prestazioni oggetto del contratto posto a base di gara (Cfr.Deliberazione Avcp n.91 del 29.3.2007 e Parere Avcp n.83 del 30.5.2012); deve, tuttavia, ritenersi insussistente l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile per l’impresa che, possedendo l’attestazione SOA OS10, dichiari di svolgere all’interno dell’ATI esclusivamente le lavorazioni di cui alla suddetta categoria e che applichi ai propri dipendenti il CCNL metalmeccanico, potendo ritenersi meramente accessorie le lavorazioni di natura edile eventualmente connesse alla attività di principale di fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica stradale come specificato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’interpello n.18/2012 avente ad oggetto “obbligo di iscrizione alla Cassa Edile da parte di società che applicano il CCNL del settore metalmeccanico” , secondo cui “nel caso specifico di azienda che applica il CCNL metalmeccanico e che effettua lavorazioni tipiche di tale settore non sembrano sussistere obblighi di versamento alla Cassa Edile pur se contemporaneamente vengono svolti lavori edili che, presumibilmente, risultano connessi all’attività prevalente ma che risultano meramente accessori.”;
CONSIDERATO che relativamente alla cauzione provvisoria l’obbligo sancito dall’art.75, comma 8 secondo cui “l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario” risulta rispettato come si evince dalla documentazione versata in atti;
CONSIDERATO che l’obbligo di effettuazione del sopralluogo previsto al punto 4.1 del Disciplinare di gara è stato adempiuto avendo la mandataria dell’ATI aggiudicataria effettuato il previsto sopralluogo in data 4 giugno 2014 e che è stata resa la conseguente dichiarazione prevista dall’art.106 del DPR 207/2010, non si evidenzia alcuna violazione né della disciplina di gara né della normativa richiamata, a nulla rilevando il fatto che in calce al modulo dell’offerta sia indicata una data antecedente a quella di effettuazione del sopralluogo dal momento che il plico dell’offerta è stato regolarmente consegnato in data successiva corredato da tutta la documentazione richiesta;
Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, legittimo l’operato della stazione appaltante che ha ammesso l’ATI D’Alberti Giuseppe – Segnaletica Italiana srl risultata poi aggiudicataria dell’appalto in esame.

 


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