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27.11.2015 - tributi

DELEGA FISCALE – PUBBLICAZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI E RINVIO DELLA RIFORMA DEL CATASTO

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i cinque decreti legislativi attuativi della legge 11 marzo 2014, n. 23 (cd. “Delega fiscale”) mentre è stata rinviata la riforma del Catasto, in attesa del riordino della fiscalità locale, prevista nel DdL Stabilità 2016.
I singoli Provvedimenti recepiscono alcune delle osservazioni avanzate dal Parlamento, soprattutto con riferimento ai decreti sulla riforma delle sanzioni penali-tributarie e sulla modifica alle norme in materia di riscossione.
Si riporta di seguito una breve sintesi dei principali contenuti dei cinque decreti attuativi della Delega fiscale, che entreranno in vigore, in linea generale, il 22 ottobre 2015, ad eccezione di termini di decorrenza diversi previsti da specifiche disposizioni.

► Riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo
Il Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 recante “Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’art. 8, co. 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23” prevede rilevanti novità in relazione al complessivo sistema sanzionatorio penale e amministrativo, volto a dare attuazione ai principi di effettività, proporzionalità e certezza della pena di fronte a condotte illecite, rilevanti tanto in sede amministrativa che penale.
A tal riguardo, viene prevista:§
■ la revisione del sistema penale-tributario(D.Lgs. 74/2000)
In particolare, tra le novità di interesse per le imprese, in estrema sintesi, viene confermata la rilevanza penale nelle ipotesi di omesso versamento dell’IVA, ma con una soglia di punibilità più alta, che passa dagli attuali 50.000 euro a 250.000 euro.
In base al nuovo art. 10-ter del D. Lgs. 74/2000, sarà punito, sempre con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versi l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale (entro il termine di versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo), per un ammontare superiore a 250.000 euro per periodo d’imposta.
Viene modificata, altresì, la disciplina del reato di dichiarazione infedele ai fini delle imposte dirette ed IVA, prevedendo:
– l’innalzamento della soglia di punibilità da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa, nonché quella legata all’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imponibile, anche mediante l’indicazione di elementi passivi fittizi, che viene elevata da 2 milioni a 3 milioni di euro (art. 4, D.Lgs. 74/2000);
– l’introduzione del principio secondo cui non si deve tener conto: degli errori relativi alla non corretta classificazione in bilancio di elementi attivi e passivi esistenti, delle violazioni dei criteri di inerenza e competenza, nonché della non deducibilità di elementi passivi (nuovo comma 1-bis, art. 4, D.Lgs. 74/2000);
– la non punibilità, a titolo di dichiarazione infedele, delle valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette (nuovo comma 1-ter, art. 4, D.Lgs. 74/2000).
■ la riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario (D. Lgs. 471 e 472 del 1997), che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017.
A tal riguardo, di particolare interesse per il settore, appare la modifica della disciplina connessaall’errata applicazione del reverse charge, (contenuta nell’art.6, co.9-bis, del D.Lgs. 471/1997).
Si osserva che, a livello generale, rispetto alla disciplina attuale delle sanzioni connesse al reverse charge, le novità possono essere valutate in modo favorevole per il contribuente poiché prevedono:
– la generale applicazione della sanzione in misura fissa (invece che in misura proporzionale, come attualmente stabilito);
– l’applicazione della sanzione in misura proporzionale (dal 90% al 180% dell’imposta) solo per le violazioni più gravi (intento fraudolento).
Inoltre, sempre in tal ambito, rilevanti modifiche si segnalano anche con riferimento alle fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione e infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette, attraverso una riscrittura delle sanzioni in chiave “proporzionale”, ossia più adeguata all’effettivo disvalore dell’illecito commesso dal contribuente.

► Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione
Il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159, in materia di “semplificazione e razionalizzazione delle norme sulla riscossione”, prevede una serie di modifichescossione
Il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159, in materia di “semplificazione e razionalizzazione delle norme sulla riscossione”, prevede una serie di modifiche, nell’ambito della riscossione tributaria, al fine di favorire l’adempimento da parte dei contribuenti agli obblighi fiscali.
Tra le novità apportate dal Governo, in sede di definitiva approvazione, è stata introdotta la possibilità di accedere ad una ulteriore rateizzazione con Equitalia ai contribuenti che non sono stati in grado di completare il pagamento di piani precedenti di rateizzazione.
In particolare, le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione da cui i contribuenti siano decaduti nei 24 mesi antecedenti l’entrata in vigore del decreto, possono, su richiesta degli stessi da presentare entro 30 giorni dalla medesima data, essere oggetto di un nuovo piano di rateazione, ripartito fino a un massimo di 72 rate mensili.
Dal nuovo piano di rateazione si decade per il mancato pagamento di sole due rate.
Inoltre, sono confermate le ulteriori disposizioni contenute nella prima formulazione del Provvedimento, tra le quali si ricorda:
– la possibilità di aumentare le rate dovute in caso di definizione concordata dell’accertamento. Il pagamento, infatti, potrà essere effettuato in quattro anni (anziché tre), con un minimo di 8 rate e un massimo di 16;
– l’introduzione del principio di “lieve inadempimento”, secondo il quale non è prevista la decadenza della rateizzazione nel caso di ritardo del versamento fino a 5 giorni, o di un minor versamento fino al 3% del dovuto con un limite massimo di 10.000 euro;
– la riduzione dell’aggio per i concessionari, che passa dall’8% al 6% e dovrà essere commisurato agli effettivi costi del servizio. Inoltre, l’aggio si chiamerà “oneri di riscossione” che andranno a confluire nelle casse dello Stato e non più di Equitalia.

► Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario
Il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156 recante “Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, co. 6, e 10, co. 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23,” assolve la duplice funzione di attuare:
■ una revisione del processo tributario, che tenga conto delle enormi dimensioni dell’attuale contenzioso pendente dinanzi alle Commissioni tributarie (favorendo forme di mediazione e accordi stragiudiziali).
In merito, tra le novità principali, si evidenzia: l’estensione dell’istituto della mediazione, per le liti fino a 20.000 euro, a tutti gli enti impositori (Comuni inclusi) e la possibilità di utilizzare lo strumento della conciliazione giudiziale anche nel secondo grado di giudizio.
■ l’adozione di misure volte a rafforzare la cooperazione tra PA e contribuenti, mediante una riforma dell’istituto dell’interpello.
A tal riguardo, viene previsto un incremento delle tipologie a disposizione del contribuente: ordinario, qualificatorio (per chiedere la corretta qualificazione di alcune fattispecie), probatorio (per chiedere l’accesso a determinati regimi fiscali), anti-abuso (per sapere se le operazioni che si intende realizzare costituiscano o meno abuso del diritto), disapplicativo (per non applicare limiti a deduzioni, crediti, ecc.).
Tra le ulteriori novità, in materia di interpelli, si segnala la riduzione dei tempi di risposta per gli interpelli ordinari e qualificatori che passano da 120 giorni a 90 giorni (mentre per le altre tipologie di domande la risposta deve essere fornita entro 120 giorni).
Inoltre, viene prevista l’applicabilità del principio del “silenzio-assenso”, in base al quale se una risposta dell’Amministrazione finanziaria non perviene entro il termine previsto, diventa applicabile la soluzione prospettata dal contribuente.

► Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale
Con il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 160 vengono forniti gli strumenti per un costante controllo sulla revisione delle cosiddette “spese fiscali”, sulla rilevazione e l’evoluzione dell’evasione fiscale e contributiva e dei risultati conseguiti nell’azione di contrasto.
In particolare, con riferimento al riordino delle “Spese fiscali”, viene introdotta un’operazione annuale di riordino di tali spese da inserire all’interno della Nota di aggiornamento al Def che precede la presentazione della legge di Stabilità.
Sul punto, viene previsto che il Governo dovrà verificare le agevolazioni fiscali ogni cinque anni dalla loro introduzione, prevedendo la cancellazione, la loro possibile modifica o la stessa conferma.In merito alle novità in materia di “Evasione fiscale”, viene previsto che il Governo deve presentare annualmente un Rapporto in Parlamento, che recepisca le valutazioni effettuate dall’Istat sull’economia sommersa e contenga una stima dell’evasione fiscale e contributiva.
Nello stesso Rapporto il Governo deve indicare i risultati conseguiti in termini di contrasto all’evasione e le nuove iniziative programmate.

► Riordino delle agenzie fiscali
Nel complesso il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 157 prevede il riordino della struttura delle agenzie fiscali e il riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo, al fine di facilitare gli adempimenti tributari, contribuire ad accrescere la competitività delle imprese italiane e favorire l’attrattività degli investimenti in Italia.
In particolare, la riorganizzazione delle Agenzie deve garantire un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale, imprese e cittadini.
La loro attività deve essere ispirata al principio del “controllo amministrativo unico” evitando, così, duplicazioni e sovrapposizioni e riducendo il disagio per l’attività dell’impresa.

 


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