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24.12.2015 - lavori pubblici

DIVIETO DI ASSUNZIONE PER L’ENTE CHE NELL’ANNO PRECEDENTE NON HA RISPETTATO I TEMPI DI PAGAMENTO

(parere della Corte dei Conti sezione Umbria n.148/2015)

Il legislatore del 2015, nel fissare limiti più stringenti alla facoltà, da parte delle regioni e degli enti locali, di assumere personale particolarmente qualificato per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici (con esclusione del personale amministrativo), ha volutamente inteso richiamare (ricorrendo ad una terminologia ampia ed omnicomprensiva) tutte le limitazioni previste dal quadro normativo (all’epoca) vigente, senza alcuna esclusione, neppure quella specificamente dettata dalle norme in materia di rispetto dei tempi medi di pagamento delle obbligazioni pecuniarie da parte delle pubbliche amministrazioni

RILEVATO in FATTO

. . . omissis . .

Considerato in DIRITTO

. . . omissis . .

Nel merito
Con il suesposto quesito il Comune di . . . . . chiede a questa Sezione se all’assunzione, tramite concorso, di personale non amministrativo dei servizi scolastici ed educativi osti il divieto di assunzione previsto dall’art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014 (mancato rispetto per l’anno 2014 dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti), ritenendo tale divieto incluso tra le limitazioni assunzionali di cui fa parola il comma 2-bis dell’art. 4 del D.L. 78/2015.
La risposta al quesito richiede, in via preliminare, il richiamo del quadro normativo di riferimento. In particolare, il comma 2-bis dell’art. 4 del D.L. 78/2015, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, recita: “All’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni”».
Va a questo punto osservato che in merito all’applicazione della norma anzidetta la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 19/2015/QMIG, ha tra l’altro affermato il seguente principio di diritto: “Se il posto da coprire sia infungibile intendendosi tale un posto per il quale è prevista una professionalità legalmente qualificata, eventualmente attestata da titoli di studio precisamente individuati e che tale assunzione è necessaria per garantire l’espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale, non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. E se questa dovesse essere l’unica esigenza di organico da soddisfare nell’arco del biennio considerato dalla norma, una volta constatata l’inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l’ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione come individuati ai sensi del comma 422 dell’art. 1 della legge 190/2014”.
Tanto premesso, osserva il Collegio, ai fini della soluzione del quesito proposto, che la ratio del legislatore, quale traspare dalla formulazione letterale della norma citata (“nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti”), deve essere intesa nel senso che la facoltà di “indire (..) le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo (…), oltre alle condizioni espressamente richiamate nella richiesta di parere (ossia: a) l’esaurimento delle graduatorie vigenti; b) l’assenza di figure professionali idonee tra le unità soprannumerarie “destinatarie dei processi di mobilità”), debba svolgersi nel rispetto di tutte le limitazioni (anche di natura finanziaria) previste dalla normativa vigente in materia di assunzione di personale.
Tra dette limitazioni non può ritenersi esclusa quella prevista dall’art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014, come modificato dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, che sanziona con il divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, nell’anno successivo a quello di riferimento, le amministrazioni pubbliche che registrano un indice dei tempi medi di pagamento superiore a quanto stabilito dal medesimo comma (90 giorni nel 2014 e a 60 (ndr. 30) giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231).
Tale conclusione è, peraltro, pienamente conforme ad una opzione interpretativa di ordine cronologico, laddove si osservi che l’inserimento del comma 2-bis, nell’articolo 4 del D.L. 78/2015, ad opera della legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, è successivo al D.L. 66/2014 e alla relativa legge di conversione n. 89 del 2014.
In altri termini il legislatore del 2015, nel fissare limiti più stringenti alla facoltà, da parte delle regioni e degli enti locali, di assumere personale particolarmente qualificato per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici (con esclusione del personale amministrativo), ha volutamente inteso richiamare (ricorrendo ad una terminologia ampia ed omnicomprensiva) tutte le limitazioni previste dal quadro normativo (all’epoca) vigente, senza alcuna esclusione, neppure quella specificamente dettata dalle norme in materia di rispetto dei tempi medi di pagamento delle obbligazioni pecuniarie da parte delle pubbliche amministrazioni. Tanto in ossequio al noto brocardo secondo cui “ubi lex dixit voluit, ubi lex non dixit non voluit”.

P. Q. M.

La Corte dei conti – Sezione di controllo per l’Umbria rilascia nelle suestese considerazioni il parere, indicato in epigrafe, richiesto dal Comune di . . . . .

 


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