Print Friendly, PDF & Email
Servizio Sindacale - referenti: dott. Alessandro Scalvi - dott. Marco Tenca
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
28.01.2016 - lavoro

INPS – SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’ANNO 2014 – MESSAGGIO N. 162/2016

Si informa che l’Inps con messaggio n. 162 del 15 gennaio 2016, disponibile oltre che sul sul sito dell’Istituto anche su quello del Collegio in calce alla presente, ha illustrato le modalità operative e i codici da utilizzare per la concreta fruizione del beneficio di cui alla L. n. 247/07 riguardante lo sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello.

Si rammenta che l’Istituto ha in precedenza, con circolare n. 128/2015 e messaggi nn. 4974/2015 e 5302/2015, comunicato le modalità operative con cui le imprese possono inoltrare all’Istituto le domande per poter accedere allo sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello in parola (cfr. Circolare del Collegio n. 41 del 25 agosto 2015, disponibile sul sito www.ancebrescia.it – sezione lavoro).

A tal proposito si ricorda che le imprese edili bresciane possono godere dello sgravio sulle somme erogate a titolo di Premio Cantiere, disciplinato dal Contratto Collettivo provinciale di lavoro, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014. Per quanto attiene l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), come noto, nel 2014 il Contratto Collettivo provinciale di Brescia a valere per le imprese edili non ne ha previsto l’erogazione. Peraltro, le imprese che operano fuori provincia – e hanno erogato anche tale voce retributiva – potranno usufruire dello sgravio anche sulle somme erogate a titolo di E.V.R. sommandole a quanto erogato a titolo di Premio di Cantiere.

Lo sgravio contributivo in commento, dapprima introdotto dalla Finanziaria 2008 (Legge n. 247/2007), è stato oggetto di numerosi interventi che ne hanno modificato la disciplina e l’ambito di applicazione. Da ultimo è intervenuto il Decreto Interministeriale del 8 aprile 2015 che ha fissato, per l’anno 2014, lo sgravio nella misura del 1,60% della retribuzione contrattuale percepita nel medesimo anno 2014.

Fermo restando che il beneficio in parola è subordinato alla regolarità con gli obblighi contributivi e con la parte economica degli accordi e contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/06, l’Istituto ricorda, in particolare, che nei casi di operazioni societarie, il conguaglio dello sgravio dovrà essere effettuato dal datore di lavoro subentrante, con riferimento alla totalità del premio corrisposto nell’anno al lavoratore, anche se questo sia stato in parte erogato dal precedente datore di lavoro.

I datori di lavoro delle aziende ammesse allo sgravio contributivo che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso o cessato l’attività, al fine di beneficiare dell’incentivo dovranno avvalersi della procedura UniEmens/vig, istituita per le regolarizzazioni contributive.

A tal proposito l’Istituto informa che per il recupero degli importi comunicati ai datori di lavoro ammessi allo sgravio, che costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile, dovranno essere utilizzati i seguenti codici causale, differenti per tipologia contrattuale, aziendale o territoriale.

Contrattazione aziendale

L242 Sgr. aziendale ex DI 8-04-2015 quota a favore del datore di lavoro .

L243 Sgr. aziendale ex DI 8-04-2015 quota a favore del lavoratore.

Contrattazione territoriale

L244 Sgr. territoriale ex DI 8-04-2015 quota a favore del datore di lavoro.

L245 Sgr. territoriale ex DI 8-04-2015 quota a favore del lavoratore.

I codici come sopra indicati devono essere valorizzati nell’Elemento<Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens.

Le suddette operazioni di recupero, conferma l’Inps, dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della nota in commento e quindi entro e non oltre il 16 aprile 2016. Il datore di lavoro è tenuto a restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Nel caso in cui i datori di lavoro avessero fruito di importi superiori rispetto alle quote di beneficio spettanti, potrà essere utilizzato il codice causale “M964” – avente il significato di “restituzione sgravio contrattazione secondo livello” – da valorizzare nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteADebito>, <CausaleADebito>, del flusso UniEmens.

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941