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Servizio Sindacale - referenti: dott. Alessandro Scalvi - dott. Marco Tenca
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09.02.2016 - lavoro

INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2015/2016 – ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE

Come chiarito dall’Inail con nota del 21 dicembre 2015, entro il 16 febbraio 2016 devono essere effettuate le operazioni connesse all’autoliquidazione dei premi assicurativi Inail relativi all’anno 2015 (regolazione del premio) ed all’anno 2016 (anticipo rata premio). In particolare le imprese dovranno:

– entro il 16 febbraio provvedere al pagamento del premio (quale risultato della somma degli importi dovuti a titolo di regolazione e di rata del premio);

– entro il 29 febbraio 2016 inviare, esclusivamente in via telematica, le dichiarazioni delle retribuzioni.

Pertanto le imprese entro il 16 febbraio 2016 dovranno:

– calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (anticipo rata premio 2016) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione del premio 2015);

– conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;

– se si presume di erogare nell’anno 2016 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2015, inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando le minori retribuzioni previste per l’anno 2016 per il calcolo della rata premio anticipata;

– pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24”.

Entro il 29 febbraio 2016 invece le imprese dovranno presentare la dichiarazione delle retribuzioni esclusivamente in via telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della Legge n. 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”.

 

Nuovo servizio online – comunicazione basi di calcolo

A decorrere dall’autoliquidazione 2015/2016 la comunicazione delle basi di calcolo del premio di autoliquidazione avviene tramite pubblicazione nella sezione “Fascicolo aziende” appositamente realizzata sul sito www.inail.it – servizi online, che permette di visualizzare ed acquisire la comunicazione in formato elettronico (file pdf) delle basi di calcolo.

Il servizio, che è accessibile ai titolari di codici ditta e agli intermediari per i codici ditta in delega, si aggiunge ai servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo”, che permettono rispettivamente di visualizzare le basi di calcolo di un determinato codice ditta e di richiedere le basi di calcolo del premio in formato elettronico anche per più codici ditta contemporaneamente.

Il campo voce indica la voce di tariffa corrispondente alla classificazione dell’attività svolta in relazione alle lavorazioni previste dalle “Tariffe dei premi” (D.M. 12.12.2000).

Il campo pond. indica la percentuale di ponderazione per ogni singola voce di tariffa. Il campo può assumere un valore che varia da 1 a 100. Se il campo riporta il valore 100 la voce di tariffa non è in ponderazione. Nel caso in cui il campo pond. sia valorizzato con un numero diverso da 100, le retribuzioni denunciate devono essere suddivise per singola voce di tariffa in base alla percentuale di ponderazione indicata.

Il campo Tasso medio di tariffa indica il tasso medio nazionale previsto nella corrispondente voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.

Il campo Tasso applicabile corrisponde al tasso medio nazionale per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività.

Il campo Tasso applicato della sezione regolazione anno 2015 indica il tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività, corretto dell’eventuale oscillazione per igiene e prevenzione.

Nel caso in cui l’attività sia iniziata da meno di due anni (campo tasso applicabile non valorizzato) indica il tasso medio nazionale corretto dell’eventuale oscillazione ex articolo 20 MAT. Da utilizzare per il calcolo del premio.

Il Tasso applicato della sezione rata anno 2016 indica il tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività determinato ai sensi dell’art. 22 del D.M. 12.12.2000. Nel caso in cui l’attività è iniziata da meno di due anni (campo tasso applicabile non valorizzato) indica il tasso medio nazionale corretto dell’eventuale oscillazione ex articolo 20 MAT. Da utilizzare per il calcolo del premio.

 

Dichiarazione Retribuzioni Anno 2015

1) Presentazione della dichiarazione anno 2015

La presentazione della dichiarazione entro il 16 febbraio 2016, avviene esclusivamente in via telematica.

A tal proposito si rammenta che, a partire dall’anno 2012, il modulo cartaceo (mod. 1031) deve essere utilizzato esclusivamente per effettuare la denuncia delle retribuzioni in caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, inviando il modulo cartaceo tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Se l’ultimo giorno del mese di febbraio coincide con il sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Per la trasmissione in via telematica, le imprese interessate potranno accedere a tale funzione dal sito internet dell’Inail all’indirizzo www.inail.it accedendo all’area “Servizi On Line” da dove le imprese in possesso delle relative credenziali hanno a disposizione i seguenti servizi:

– AL.P.I. online;

– Invio Telematico Dichiarazione Salari;

– Riduzione presunto;

– Visualizza Basi di Calcolo;

– Richiesta Basi di Calcolo;

– Fascicolo aziende “Comunicazione basi di calcolo”: questa funzione disponibile a partire dall’Autoliquidazione 2015/2016 permette di acquisire la comunicazione delle basi di calcolo in formato pdf, sono rese disponibili agli utenti tramite pubblicazione nel “Fascicolo aziende”.

L’invio della dichiarazione anno 2015 può essere fatto utilizzando il servizio “Invio dichiarazione salari” oppure tramite il servizio ALPI online che permette la presentazione telematica della dichiarazione delle retribuzioni calcolando il premio dovuto.

 

2) Modalità di redazione della dichiarazione

La dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell’anno 2015, come detto, dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica.

A decorrere dall’autoliquidazione 2015/2016 la comunicazione delle basi di calcolo del premio, per ogni codice ditta, avviene tramite pubblicazione nella sezione “Fascicolo aziende” in www.inail.it – Servizi online. Nelle basi di calcolo sono indicati gli elementi per il calcolo della regolazione e della rata del premio di autoliquidazione e dei contributi associativi.

Tale modalità non presenta novità di particolare rilievo rispetto ai modelli cartacei (mod. 1031) degli anni scorsi. Si ricorda che nel riquadro “RETRIBUZIONI COMPLESSIVE” non devono essere indicate le retribuzioni corrisposte agli apprendisti, ai dipendenti per i quali il datore di lavoro fruisce dell’esenzione totale del premio e quelle relative al titolare, ai soci ed ai collaboratori familiari di imprese artigiane. Vanno invece indicate, tra le altre, le retribuzioni erogate ai dipendenti con esenzioni inferiori al 100%, i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai collaboratori a progetto, nonché le retribuzioni dei soci, associati in partecipazione di aziende non artigiane.

Si rammenta che a seguito degli incentivi introdotti dalla legge 92/2012 per specifiche categorie di lavoratori, sono stati aggiornati i codici identificativi delle riduzioni da indicare nel modulo per la dichiarazione delle retribuzioni (mod. 1031).

Le riduzioni previste dalla legge 92/2012, tutte al 50%, sono state suddivise in relazione alla durata del contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato), alla tipologia (assunzione, trasformazione, proroga) nonché alle categorie di lavoratori e lavoratrici (over 50 disoccupati da oltre 12 mesi, donne di qualsiasi età prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, ecc.), in modo da poter disporre di tutti i dati necessari per una puntuale rendicontazione.

In coerenza con questa impostazione sono stati revisionati anche i codici riguardanti le agevolazioni preesistenti relativi ai contratti di inserimento e agli incentivi previsti dalla legge 407/90, art. 8, comma 9 (disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi in CIGS assunti con contratto a tempo indeterminato), prima individuati sostanzialmente con riferimento alla percentuale di riduzione.

Si rinvia alla “Guida all’Autoliquidazione 2016″ predisposta dall’Inail per l’elencazione dei codici, disponibile anche sul sito del Collegio in calce alla presente.

 

3) Retribuzione per i dipendenti con qualifica di dirigente

Per effetto della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 38/2000 per i lavoratori in parola l’imponibile retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto è pari al massimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale massimale per l’anno 2015 è fissato nell’importo annuo di euro 30.018,30 sino al 30 giugno 2015 e nell’importo annuo di euro 30.076,80 dal 1° luglio 2015.

Si rammenta che per rapporti di durata inferiore all’anno il divisore da applicare è di 25 giorni/mese, pari a 300 giorni all’anno.

 

4) Retribuzione convenzionale per i soci di imprese industriali che prestano attività manuale o di sovraintendenza

Nel caso in cui non sia stato pattuito un compenso superiore ai valori più sotto indicati, la retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle retribuzioni dell’anno 2015 per i soci di ogni tipo di società che prestino opera manuale o di sovraintendenza, per gli associati in partecipazione di cui all’art. 2549 e segg. del codice civile che prestino opera manuale o di sovraintendenza e per il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei dipendenti, agli associati in partecipazione che prestano opera manuale o di sovrintendenza al lavoro manuale subordinato altrui, per l’anno 2014 è così fissata:

Retribuzione convenzionale 1° gennaio – 30 giugno 2015 1° luglio – 31 dicembre 2015
giornaliera euro 53,88 euro 53,98
mensile euro 1.346,98 euro 1.349,60
annuale euro 16.163,70 euro 16.195,20

 

5) Parasubordinati

Per i rapporti parasubordinati, fermo restando l’ambito della tutela (cfr. suppl. n. 5 al Not. n. 1/2002), l’obbligo assicurativo (in capo al committente), in applicazione del T.U. sugli infortuni, scatta solo se i soggetti interessati svolgono attività protette ovvero utilizzano in via non occasionale veicoli a motore. Il datore di lavoro è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal T.U. per gli altri lavoratori.

Il premio assicurativo (così ripartito: 2/3 a carico committente e 1/3 a carico collaboratore) è calcolato sui compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale stabiliti dal D.Lgs. n. 38/2000, frazionabile in tanti dodicesimi quanti sono i mesi, o frazioni di mese, di durata del rapporto di parasubordinazione. I valori in parola sono così determinati:

 

1° gennaio – 30 giugno 2015 1° luglio – 31 dicembre 2015
minimale annuo euro 16.163,70 euro 16.195,20
mensile euro 1.346,98 euro 1.349,60
massimale annuo euro 30.018,30 euro 30.076,80
mensile euro 2.501,53 euro 2.506,40

 

 

6) Retribuzione per i dipendenti occupati a tempo parziale

La determinazione dell’imponibile contributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale – qualora stipulato, nell’ambito del settore edile, nel rispetto delle norme contrattuali (cfr. Not. n.1/2011) – comporta, come è noto, il ragguaglio della retribuzione imponibile alle ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto l’applicazione della norma in parola dovrà essere eseguita come segue:

  1. a) Calcolo della retribuzione tabellare

Tale importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità, indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria lavoranti a orario pieno, per la durata annua espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata con riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale 15ª mensilità per gli impiegati ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai (18,50% + 4,95%).

  1. b) Raffronto tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario

Calcolata la retribuzione tabellare oraria, si procede al raffronto fra tale retribuzione ed il minimale orario fissato, per i rapporti part-time per l’anno 2015, in euro 7,15 al fine di individuare quello di maggior importo.

  1. c) Retribuzione da denunciare

Determinato l’importo orario cui si dovrà fare riferimento, lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore comunque retribuite al dipendente con contratto part-time (e dunque per le ore lavorate nonché per le ore retribuite in forza di legge o contratto, come, ad esempio per assenze per malattia, infortunio, permessi retribuiti, ferie, festività…; non vanno computate invece le ore non retribuite come ad esempio, per assenza per permesso non retribuito, aspettativa, Cig…) ottenendo in tale modo la retribuzione da denunciare.

 

7) Riduzione contributiva dell’11,50% – Adempimenti delle imprese

L’Inail ha confermato che anche per l’anno 2015 trova applicazione la riduzione dell’11,50% del premio assicurativo a favore delle imprese del settore edile in possesso di determinati requisiti, introdotta dall’art. 29 della Legge n. 341/1995. Dunque la riduzione in parola riguarderà soltanto il premio infortuni e silicosi relativo all’anno 2015 (regolazione 2015) e non trova applicazione sui premi relativi alla rata 2016.

Si rammenta che tale riduzione compete solo per gli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali e ne possono fruire solo i datori di lavoro che:

– non hanno riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza;

– sono in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc;

– applicano la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro;

– non abbiano riportato provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione di violazione in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (cfr. Not. n. 2/2008).

Sul modello di dichiarazione delle retribuzioni, l’ammontare delle retribuzioni che possono beneficiare della riduzione dell’11,50% deve essere riportato nella apposita sezione “Retribuzioni soggette a sconto” (campo 17) indicando il codice “1″ nella casella corrispondente (campo 18) che contraddistingue il tipo di sconto per il settore edile.

Ciò premesso l’Inail, con nota del 21 dicembre 2015, ha confermato che i datori di lavoro dovranno presentare un apposito modello predisposto dall’Istituto con il quale l’impresa autocertifica l’assenza di condanne passate in giudicato nel quinquennio ai sensi della legge 248/2006. L’autocertificazione va inviata in posta elettronica alla Sede Inail competente, entro il 16 febbraio 2016 (Inail sede di Brescia: brescia@postacert.inail.it; sede di Breno: breno@postacert.inail.it; sede di Manerbio: manerbio@postacert.inail.it, sede di Palazzolo sull’Oglio: palazzolo@postacert.inail.it). Tale modello è disponibile sul sito dell’Inail seguendo il percorso: “modulistica > gestione rapporto assicurativo > datore di lavoro > autoliquidazione. Inoltre è pubblicato anche sul sito internet del Collegio in calce alla presente nota informativa.

Inoltre, si rammenta che la Legge n. 296/2006 subordina il godimento di benefici contributivi, tra cui la riduzione dell’11,50%, al possesso del Durc. A tal fine il Decreto Ministeriale 24.10.2007 ha previsto l’obbligo di inviare una apposita autocertificazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del medesimo Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato con riferimento a ciascun illecito.

Il Ministero del Lavoro con circolare n. 34/2008 ha chiarito che l’invio della autocertificazione alla DTL deve precedere la prima richiesta del beneficio fermo restando che, in sede di prima applicazione di tale previsione, la autocertificazione doveva essere inviata alla DTL entro il 30 aprile 2009 (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009). Tale autocertificazione è da inviare una sola volta salvo comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica di quanto dichiarato.

In relazione a tale adempimento le imprese possono trovarsi in una delle seguenti situazioni:

– è stata inviata la autocertificazione alla DTL e non sono intervenute modifiche: l’impresa non deve inviare nulla alla DTL ma deve trasmettere all’Inail la sopra richiamata dichiarazione;

– non è stata inviata la autocertificazione alla DTL: oltre ad inviare all’Inail il modello di dichiarazione, l’impresa deve inviare alla DTL l’autocertificazione prevista dal Decreto 24.10.2007 entro il 16 maggio 2014;

– è stata inviata la autocertificazione alla DTL ma nel frattempo sono intervenute modifiche: oltre ad inviare all’Inail il modello di dichiarazione, l’impresa deve inviare alla DTL l’autocertificazione prevista dal Decreto 24.10.2007 entro il 16 maggio 2014.

 

8) Riduzione per imprese artigiane

L’art. 1, commi 780 e 781, legge n. 296/2006, con effetto dal 1° gennaio 2008, ha previsto in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.

– Regolazione 2015

La riduzione si applica alla regolazione 2015 nella misura del 8,16%.
Sono ammesse alla riduzione le imprese:

– in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore;

– che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2013-2014;

– che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2013, inviata entro il 2 marzo 2015.

Nelle basi di calcolo del premio, inviate dall’Inail, la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2015 Agevolazioni” con il codice 127.

– Regolazione 2016

L’applicazione della riduzione alla regolazione 2016, da eseguirsi nella prossima autoliquidazione 2016/2017 da effettuarsi nel 2017, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2014 da presentare entro il 29 febbraio 2016.

 

9) Riduzione Legge n. 147/2013

L’art. 1, comma 128, della Legge 147/2013 ha disposto che con effetto dal 1° gennaio 2014, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Inail, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

La riduzione si applica in autoliquidazione sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti, sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiani.

In applicazione a quanto previsto dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), l’Inail, con nota del 21 dicembre 2015, ha reso noto che la misura della riduzione in parola da applicare al premio di regolazione 2015 è pari al 15,38% e la misura della riduzione da applicare al premio di rata 2016 è pari al 16,61%.

La riduzione, ove applicabile, opera sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni cui l’impresa già beneficia e si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente per specifici settori. Sull’importo del premio o contributo determinato, a seguito della riduzione, operano infine le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni.

Nel nuovo modulo “Basi di calcolo premi” che come detto è reperibile sul sito internet dell’Inail nell’area “Servizi On Line” accedendo con le proprie credenziali è inserito un campo denominato “Riduzione Legge 147/2013″. Se sussistono i requisiti per l’applicazione della riduzione alla regolazione 2015 il campo è valorizzato con l’indicazione della misura percentuale (15,38%). Se non sussistono i requisiti il campo non è valorizzato, e dunque l’impresa non può applicare la riduzione. Analoga precisazione è contenuta nella sezione rata 2016.

I requisiti per accedere a tale riduzione possono essere così sintetizzati:

– per la polizza dipendenti, in caso di attività/lavorazione iniziata da oltre un biennio, la riduzione spetta se il tasso applicabile è uguale o inferiore al tasso medio di tariffa. Se l’attività/lavorazione è iniziata da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta applicata l’oscillazione 20 MAT. La riduzione non spetta se il tasso applicabile è maggiore del tasso medio di tariffa oppure la lavorazione è iniziata da meno di un biennio e non risulta applicata l’oscillazione 20 MAT;

– per la polizza artigiani, in caso di attività/lavorazione iniziata da oltre un biennio, la riduzione spetta se l’indice di gravità aziendale (IGA) è uguale o inferiore all’indice di gravità medio (IGM) per la classe di rischio cui appartiene la lavorazione. In caso di attività/lavorazione iniziata da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta presentata e accettata l’istanza per la riduzione del premio legge 147/2013 con il modulo OT20. La riduzione non spetta se per la classe di rischio l’indice di gravità aziendale (IGA) è maggiore dell’indice di gravità medio (IGM) oppure la lavorazione della classe di rischio è iniziata da meno di un biennio e non risulta presentata e accettata l’istanza per la riduzione del premio con il modulo OT20.

 

Autoliquidazione Premi 2015 – 2016

Entro la sopra richiamata data del 16 febbraio 2016 le imprese dovranno provvedere all’operazione di auto conguaglio dei premi relativamente al saldo per l’anno 2015 ed all’anticipo per l’anno 2016. Le modalità di effettuazione di tali operazioni sono sostanzialmente immutate rispetto a quelle seguite negli scorsi anni.

Si ricorda che le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione dell’anticipo 2016 sono quelle effettivamente denunciate per l’anno 2015 salvo importi inferiori che dovranno essere comunicati, in via telematica, entro il 16 febbraio 2016 alla competente sede Inail avvalendosi della apposita modulistica disponibile sul sito dell’Inail nella sezione Autoliquidazione (ad esempio riduzione delle retribuzioni 2016 per effetto di dimissioni, licenziamenti, trasferimento di ramo di azienda ecc.).

 

  1. a) Pagamento rateale sia del premio di saldo 2015 che di acconto 2016. Modalità per la richiesta di rateazione

Il datore di lavoro potrà fruire della rateazione in quattro rate oltre che per il premio anticipato anche per quanto dovuto a titolo di regolazione.

Le rate, di pari importo, dovranno essere versate alle scadenze: 16 febbraio, 16 maggio, 22 agosto e 16 novembre 2016. Le somme relative alle scadenze successive alla prima rata dovranno essere maggiorate di un tasso equivalente che l’Inail, con nota del 22 gennaio 2016, ha comunicato i coefficienti che devono essere applicati alle rate successive alla prima:

– 2^ rata, scadenza 16 maggio 2016          0,00172603;

– 3^ rata, scadenza 22 agosto 2016            0,00349041;

– 4^ rata, scadenza 16 novembre 2016      0,00525479.

A decorrere dall’autoliquidazione 2007/2008 l’Istituto ha previsto nuove modalità per avvalersi della facoltà di rateizzare il premio stabilendo che la manifestazione di volontà di avvalersi della rateazione espressa una prima volta è valida anche per gli anni successivi.

Inoltre a decorrere dall’autoliquidazione 2009/2010 l’Inail ha introdotto la possibilità di revocare direttamente sul modello di dichiarazione delle retribuzioni la precedente scelta di rateizzare il pagamento, barrando la casella NO (campo 91), eliminando così l’obbligo di inviare all’Inail una ulteriore e specifica comunicazione di revoca della precedente scelta circa la modalità di pagamento. Pertanto l’impresa che:

– intenda continuare ad avvalersi della rateazione ex lege 449/1997 ed abbia già espresso, in occasione di una precedente autoliquidazione, tale volontà è esonerata dall’obbligo di barrare l’apposita casella SI nel modello della dichiarazione delle retribuzioni;

– in una precedente autoliquidazione non ha scelto il pagamento rateale ma intenda avvalersi della rateazione in occasione della autoliquidazione 2015/2016, deve barrare l’apposita casella SI nel modello della dichiarazione delle retribuzioni. Tale scelta di pagamento rateale, per quanto detto, varrà, salvo successiva revoca negli anni futuri, anche per le successive autoliquidazioni;

– intenda modificare la modalità di pagamento rateale espressa in una precedente autoliquidazione, versando il premio in unica soluzione, deve esprimere tale volontà di revocare la scelta precedentemente effettuata barrando la casella NO nel modello della dichiarazione delle retribuzioni.

Per quanto riguarda le modalità operative l’Istituto ha precisato che il codice di “agevolazione” 70, che individua la facoltà di pagare in quattro rate, verrà ogni anno automaticamente “ribaltato” sull’autoliquidazione dell’anno in corso.

 

  1. b) Modalità di compilazione del mod. F24

Il versamento dove essere effettuato tramite il mod. F24 indicando nella sezione Inail:

– nel campo codice Sede: 13200 per la sede Inail di Brescia; 13240 per la sede Inail di Palazzolo, 13232 per la sede Inail di Breno e 13233 per la sede di Manerbio;

– nei campi posizione assicurativa e codice controllo: il codice ditta ed il relativo codice controllo. (Tali dati possono essere rilevati dal modulo della dichiarazione delle retribuzioni);

– nel campo numero di riferimento: il numero 902016; – nel campo causale: la lettera P;

– nel campo importi a debito versati: dovrà essere indicato l’importo del premio dovuto al netto dell’eventuale compensazione tra regolazione passiva 2015 e rata anticipo 2016.

 

Allegati disponibili tramite i collegamento seguenti al sito del Collegio:

guida Autoliquidazione Inail 2015/2016;

Modello di autocertificazione sconto edili (in formato Excel);

Modello di autocertificazione sconto edili (in formato Pdf).


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