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26.02.2016 - trasporti

CODICE DELLA STRADA – CHIARIMENTI SUI PAGAMENTI DELLE SANZIONI CON STRUMENTI ELETTRONICI

Con circolare prot. 300/A227/16/127/34 del 14 gennaio 2016, firmata dal Dipartimento della pubblica sicurezza – direzione centrale per la polizia stradale – del ministero dell’Interno sono state fornite indicazioni utili ad evitare il rischio di pagare in ritardo le multe stradali (ed incorrere così nell’aggravio della sanzione comminata) quando si utilizzino strumenti elettronici di pagamento ormai particolarmente diffusi nella prassi e correlati ai servizi di home banking.
In prim’ordine, ricorda la circolare, per violazioni al Codice della strada per le quali è prevista una sanzione pecuniaria il trasgressore, di regola, è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
Inoltre, salvo alcuni casi, per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente, tale somma è ridotta ulteriormente del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
La somma dovuta può essere pagata in contanti direttamente presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore tramite conto corrente postale o bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.
E’ fondamentale distinguere la data della valuta e quella della corresponsione in particolare in caso di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici prestando attenzione a come avviene effettivamente la procedura di accreditamento.
Se si utilizzano i servizi forniti con l’online banking l’effetto liberatorio per il soggetto tenuto al pagamento avviene solo e soltanto dalla data di accredito dell’importo sul conto dell’organo di polizia stradale.
E’ quindi molto importante assicurarsi che la data della valuta sia tempestiva come lo stesso pagamento per non vedersi recapitare richieste di conguaglio successive.
Per le altre tipologie di pagamento (in contanti direttamente all’organo accertatore della violazione o tramite conto corrente postale) ha valore liberatorio la data in cui viene effettuato il versamento.


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