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26.02.2016 - urbanistica

I REATI CONTEMPLATI NELLA NORMATIVA URBANISTICA ED EDILIZIA NON POSSONO ESSERE DEPENALIZZATI

Il Governo, in attuazione delle deleghe contenute nell’art. 2 Legge 67/2014, ha emanato due decreti legislativi in materia penale, volti a depenalizzare una serie di reati “minori”, trasformandoli in illeciti civili o amministrativi e cioè:
• il D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili
• il D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 “Disposizioni in materia di depenalizzazione”
entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016 e in vigore dal 6 febbraio 2016.
Il primo provvedimento, per quanto di interesse del settore privato delle costruzioni, contiene la riscrittura del reato di “Danneggiamento” di cui all’art. 635 del Codice penale che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque distrugga, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, tra le altre, le seguenti cose altrui:
•edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625” del Codice penale (ossia, tra l’altro, cose destinate al pubblico servizio o a pubblica utilità).
Il secondo provvedimento, invece, stabilisce che “non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda”. Tale disposizione di depenalizzazione non si applica ai reati contenuti nel Codice penale e in una serie di leggi elencate in allegato al decreto legislativo n. 8/2016, fra le quali figurano le leggi in materia urbanistica, edilizia e di ambiente e cioè:
• Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia”;
•Legge 64/1974 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”;
• Legge 1086/1971 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”
• D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”.
Si ricorda che il Governo era già intervenuto in materia penale con il D.lgs.28/2015 “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto” che, introducendo l’art. 131 bis nel Codice penale, ha escluso la punibilità di alcuni fatti costituenti reato “quando per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.

 


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