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26.02.2016 - tributi

NUOVO STUDIO DI SETTORE PER L’EDILIZIA WG69U

Sul Supplemento Straordinario n.19 alla Gazzetta Ufficiale n.301 del 29 dicembre 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 22 dicembre 2015, che, per il comparto dei servizi, approva 26 nuovi Studi di Settore, applicabili a partire dal periodo d’imposta 2015, tra cui lo Studio WG69U (“Costruzioni”), che sostituisce il precedente VG69U, parimenti elaborato su base regionale[1].
Come noto, l’art.10-bis della legge 146/1998 prevede che gli Studi di Settore vengano revisionati, al massimo, ogni tre anni dalla loro entrata in vigore, o dall’ultima revisione.
Con riferimento al settore delle costruzioni, l’ultima revisione dello Studio di Settore risaliva al 2012 (Studio VG69U, applicato per i periodi d’imposta 2012-2013-2014).
In merito, si ricorda che l’art.1, co.1-bis, del D.P.R. 195/1999, ha stabilito che, a partire dall’anno 2012, gli Studi di Settore revisionati siano pubblicati in G.U. entro il 31 dicembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore.
Lo Studio WG69U applicabile, quindi, dal periodo d’imposta 2015, è stato approvato dalla Commissione degli esperti nella riunione del 2 dicembre scorso[2], nonostante l’astensione di tutte le Organizzazioni di categoria partecipanti all’organismo, ivi compresa l’ANCE.
La scelta di non esprimere il proprio parere da parte delle Associazioni di categoria e professionali trova ragione nelle sostanziali difficoltà a fornire una valutazione esatta sull’adeguatezza della revisione, tenuto conto dello stato di difficoltà economica generale in cui versano ancora le imprese interessate dall’applicazione degli Studi.
L’ANCE, nonostante abbia formalizzato il proprio parere favorevole alla revisione sotto il profilo tecnico, ha comunque subordinato il proprio assenso generale al formale impegno dell’Amministrazione Finanziaria a:
■ tenere in debita considerazione tutte le criticità che emergeranno nella fase di effettiva implementazione dello strumento;
■ sottoporre all’attenzione della categoria le risultanze dei correttivi congiunturali, che saranno introdotti anche con riferimento al 2015, successivamente all’approvazione dello Studio.
In sostanza, l’ANCE ha richiesto che tali correttivi siano portati a conoscenza delle Associazioni di categoria, preliminarmente alla loro definitiva approvazione, al fine di verificare l’effettiva corrispondenza tra i dati congiunturali presi a base dei suddetti correttivi ed i dati definitivi sull’andamento economico del settore.
In linea generale, l’Associazione ha evidenziato forti preoccupazioni legate alla perdurante congiuntura economica avversa che il settore attraversa, nonostante i segnali generali di ripresa dell’economia italiana, auspicando quindi che i correttivi congiunturali ai risultati dello Studio possano cogliere, in misura puntuale, l’attuale realtà produttiva delle imprese del settore. L’utilizzo dei correttivi, tuttavia, secondo l’ANCE, “metterebbe in discussione l’utilità stessa dello strumento ai fini dell’accertamento”.
Inoltre, si evidenzia che, anche lo Studio WG69U (come il precedente VG69U) presenta una struttura “regionalizzata”, in base alla quale le funzioni di ricavo sono specifiche per ciascuna Regione, al fine di tener conto di come la collocazione territoriale delle imprese incida direttamente sui modelli organizzativi, sui costi dei fattori produttivi, sui livelli di qualità e di prezzo dei prodotti[3].
Sotto tale profilo, si ricorda che, nella medesima Gazzetta Ufficiale n.301 del 29 dicembre 2015 (SS. n.16), è stato pubblicato il Decreto relativo alla “territorialita’ del livello delle locazioni immobiliari”(cfr. anche la nota allegata al medesimo D.M.), che individua specifici indicatori territoriali, al fine di differenziare l’applicabilità dello Studio di Settore per le costruzioni a seconda del luogo in cui viene svolta l’attività economica.
Con riferimento all’ambito applicativo si ricorda che lo Studio WG69U interessa tutte le imprese e le società operanti nel settore edile con ricavi ed incrementi di rimanenze entro i 5.164.569 euro (art.2, co.1, del D.M. 22 dicembre 2015).
Sul piano operativo, come stabilito dall’art.5 del D.M. 22 dicembre 2015, tali soggetti sono tenuti a presentare la “Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore”, allegata al modello UNICO 2016.

Note:
[1] Per completezza, si evidenzia che gli elementi necessari, per il calcolo del “ricavo minimo” sono riportati nell’allegato n.29 al D.M. 22 dicembre 2015.
[2]Cfr. ANCE “Studio di Settore per l’edilizia – Approvato il nuovo Studio WG69U” – ID n.22925 del 2 dicembre 2015.
[3]Cfr. l’art. 83, co.19-20, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni, nella legge 133/2008.

 


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