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26.02.2016 - sicurezza

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA – D.LGS. 81/08 – FIGURA DEL PREPOSTO ALLA SORVEGLIANZA DEI PONTEGGI – INTERPELLO N. 16/2015

Si informa che il Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 16 del 29 dicembre 2015 fornendo chiarimenti sulla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell’articolo 136 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. ed in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e) del medesimo Testo Unico.
L’articolo 136, comma 6, del Testo unico. stabilisce che “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.
Il Ministero chiarisce che l’individuazione della figura del preposto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 81/08 non è obbligatoria, ma è una scelta del datore di lavoro in base all’organizzazione ad alla complessità della sua azienda. Il preposto è un soggetto dotato di potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso in genere allorquando non può personalmente sovraintendere all’attività lavorativa e controllare l’attuazione delle direttive da lui impartite. Chiarisce il ministero che il preposto è destinatario ope legis dello svolgimento delle funzioni esplicitate nell’articolo 19 del Testo Unico.
In alcuni casi particolari il legislatore invece richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione. È il caso del montaggio e smontaggio delle opere provvisionali, dei lavori di demolizione, del montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc.
Ne consegue che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi disciplinati dall’allegato XXI, anche a quelli previsti dall’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08.
Chiarisce inoltre il ministero che il Testo Unico prevede la presenza di un preposto anche nell’ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili. In questi casi non è prevista alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella dell’articolo 37, comma 7, nell’ambito della quale dovranno essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività.


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