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03.03.2016 - lavoro

INPS – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA – TERMINE DI DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI – COMPUTO DELLE ORE FRUIBILI PER LA DETERMINAZIONE DEL LIMITE INTEGRABILE – MESSAGGIO N. 779/2016

Si segnala che di recente l’Inps é intervenuta per precisare alcuni aspetti conseguenti alla riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dal D.Lgs. n. 148/2015 entrato in vigore lo scorso 24 settembre 2015 (cfr. Circolari del Collegio nn. 48 e 68 del 2015 nonché Not. n. 10/2015 e Not. n. 11/2015 ).

I chiarimenti in parola riguardano:

a) termine di decadenza entro il quale effettuare il conguaglio delle autorizzazioni di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo);

b) computo dei periodi di Cigo effettivamente fruiti per il calcolo del limite integrabile.

a) Termine di decadenza entro il quale effettuare il conguaglio delle autorizzazioni di Cigo

Il prossimo 25 marzo 2016 scade il termine entro il quale é possibile chiedere il conguaglio dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria autorizzati prima del 24 settembre 2015 e terminati entro la medesima data.

Il D.Lgs. n. 148/2015 ha introdotto un termine di decadenza di 6 mesi entro il quale chiedere il conguaglio (o la richiesta di rimborso) dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni autorizzati dall’Inps.

  • Per i trattamenti già autorizzati il cui periodo di integrazione salariale si é concluso prima del 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 148/2015, i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore dello stesso e quindi le autorizzazione devono essere conguagliate (o chieste a rimborso) entro il 25 marzo 2016.
  • Per i trattamenti richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, i 6 mesi decorrono dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

L’Inps ha ribadito che per “provvedimento di concessione” si intende la delibera dell’Istituto territorialmente competente per quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie e il decreto ministeriale per le integrazioni salariali straordinarie.

 

In sintesi, i sei mesi decorrono dalla data posteriore tra:

– data di entrata in vigore del decreto legislativo;

– data del provvedimento di concessione (delibera Inps o decreto CIGS);

– fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione.

Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio a credito dell’azienda non sarà più operabile né su denunce ordinarie né su flussi di regolarizzazione.

Di seguito può essere utile fornire alcuni esempi pratici (Entrata in vigore del Decreto: 24 settembre 2015).

 

Esempio 1:

– periodo autorizzazione CIGO: dal 22.02.2016 al 07.04.2016 – data delibera Inps: 15.04.2016;

– termine di decadenza: 31.10.2016 e ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza ottobre 2016;

– data decorrenza 6 mesi: 30.04.2016 (fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione)

 

Esempio 2:

– periodo autorizzazione CIGO: dal 22.02.2016 al 07.04.2016 – data delibera Inps: 09.05.2016;

– termine di decadenza: 10.11.2016 e ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza novembre 2016;

– data decorrenza 6 mesi: 09.05.2016 (data del provvedimento di concessione).

 

Esempio 3:

– periodo autorizzazione CIGO: dal 22.02.2015 al 07.04.2015 – data delibera Inps: 20.07.2015;

termine di decadenza 25.03.2016 e ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza marzo 2016;

– data decorrenza 6 mesi: 24.09.2015 (data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 148/2015).

b) Computo dei periodi di Cigo effettivamente fruiti per il calcolo del limite integrabile.

L’Inps con messaggio n. 779 del 16 febbraio 2016 ha ribadito che fino al momento dell’adozione di un apposito decreto del Ministero del lavoro previsto dalla riforma degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015), le Sedi territorialmente competenti, in occasione dell’istruttoria della domanda di Cigo, dovranno continuare ad osservare i criteri di esame delle domande di concessione già applicati dalle Commissioni Provinciali.

Pertanto, ai fini istruttori, ferma restando la centralità della relazione tecnica, eventualmente integrabile in sede di valutazione da parte delle Sedi Inps, non è necessario che l’azienda esibisca documenti di bilancio in virtù del carattere di transitorietà e di breve durata delle causali integrabili di Cigo.

Il messaggio in commento ha inoltre confermato che le aziende dovranno autocertificare in sede di domanda i periodi di Cigo già fruiti o goduti,  al fine di evitare che siano computati non solo i periodi effettivamente fruiti ma anche quelli solamente richiesti e autorizzati.

Il chiarimento fornito dal messaggio in commento, supera la più restrittiva interpretazione inizialmente proposta da alcune sedi territoriali dell’Inps (tra le quali anche quella di Brescia).

Pertanto pare, ad oggi, definitivamente chiarito che nel verificare il rispetto del requisito secondo cui “non possono essere autorizzate ore di cassa integrazione ordinaria eccedenti il limite di un terso delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente le domande di concessione” si deve far riferimento alle sole ore di cassa effettivamente fruite (mentre non sono da computarsi quelle richieste ed autorizzate ma non fruite).

Si rammenta che in questo conteggio rilevano le sole ore fruite a decorrere dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 148/2015, essendo ininfluenti quelle fruite precedentemente.

Al contrario, nel limite di durata delle 52 settimane nel biennio mobile si devono computare anche i periodi di cassa fruiti prima del 24 settembre 2015.

Come precisato nel messaggio n. 779/2016, in occasione della presentazione delle domande di cassa integrazione le imprese dovranno autocertificare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 i periodi di cassa già fruiti precedentemente.

Tale autocertificazione può essere inviata anche utilizzando il cassetto previdenziale bidirezionale, specificando le domande di cassa cui ci si riferisce.

In allegato si fornisce un modello di autocertificazione.
Cig_termini_decadenza_ore_fruite_autocertificazione


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