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07.03.2016 - lavori pubblici

NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI

Entro il 18 aprile 2016 deve essere approvato il nuovo Codice degli appalti pubblici, che sostituirà il precedente (il D.Lgs. 163/2006) ed il relativo Regolamento (il DPR 207/2010).

La legge n. 11 del 28/1/2016 ha delegato il Governo a redigere il nuovo Codice che è stato approvato nel Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2016. Ora il relativo testo passa all’esame delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. Dopo le osservazioni ricevute, il Governo approverà definitivamente il nuovo Codice.

Nel frattempo si ritiene utile rammentare per sommi capi le novità di maggior rilievo contenute nel testo approvato provvisoriamente, pur sapendo che sarà soggetto a modifiche, per non trovarsi del tutto impreparati al momento di entrata in vigore del Codice definitivo, che come detto sarà entro il prossimo 18 aprile.

Considerato il poco tempo avuto a disposizione per l’esame del testo ci si scusa per eventuali imprecisioni.

 

– Opere a scomputo oneri : il regime è rimasto invariato (senza alcun vincolo le opere di urbanizzazione primarie fino a 5.225.000).

– Nei progetti è previsto l’utilizzo del BIM secondo tempi e metodi da definire con apposito Decreto.

Contratti fino a 5.225.000: fino a 40.000 euro è possibile l’affidamento diretto senza gara; fino a 150.000 euro è possibile la procedura negoziata con 3 inviti; fino a 1 milione di euro è possibile la procedura negoziata con 5 inviti, oltre si utilizzano le procedure ordinarie (di norma la procedura ristretta o aperta).

– E’ prevista da parte dell’Anac una qualificazione delle stazioni appaltanti in base a capacità di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione, controllo.

– Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione sono eseguiti con mezzi elettronici; in alcuni casi è prevista la firma elettronica avanzata.

– Nel soccorso istruttorio è stabilito che anche nel caso di irregolarità ”non essenziale” venga richiesta la regolarizzazione senza applicazione di sanzione. La mancata presentazione della documentazione richiesta (e perciò anche della sanzione) comporta l’esclusione dalla gara ma non il pagamento della sanzione.

– Rimane sostanzialmente invariato il sistema SOA, anche se richiesto “di regola” (non è chiara la portata di questa dizione). L’Anac emetterà delle “linee guida” per rimodulare il sistema di qualificazione. Fra i requisiti per qualificarsi ci sarà anche un “Rating” dell’impresa, sulla base di indici qualitativi e quantitativi che esprimano la capacità strutturale, di affidabilità e reputazionale dell’impresa, definiti con le linee guida. Non ci sarà la possibilità di partecipare per importi fino al 20% superiori alla propria qualifica SOA.

– Avvalimento : l’offerente deve dimostrare l’effettiva disponibilità dei mezzi necessari presi a prestito. E’ possibile prevedere che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente dall’offerente. In corso lavori la Stazione appaltante esegue verifiche sostanziali dei requisiti e risorse oggetto di avvalimento. IL RUP accerta in corso d’opera l’utilizzo di personale e attrezzature dell’avvalso per la realizzazione delle opere. L’avvalimento non è ammesso per L’Albo gestori ambientali.

Sistemi di aggiudicazione: unico sistema usuale di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il quale vengono fissati nuovi e diversi criteri e indirizzi. Il massimo ribasso è ammesso fino al milione, ma l’aggiudicazione avviene senza possibilità di utilizzare meccanismi di esclusione automatica (quali quelli riferiti a “medie”). Si ha modo di ritenere che le Commissioni parlamentari reintroducano l’esclusione automatica, utilizzando la soglia di anomalia che ora il Codice prevede solo per individuare le offerte da sottoporre a verifica. C’è l’obbligo di indicare nell’offerta i “propri costi aziendalidella sicurezza.

– Il Collaudo è sostituito dal Certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori, per lavori di importo fino a 5.225.000

Subappalto: è subappaltabile tutto quello che il bando permette esplicitamente. Se il bando dimenticasse di indicare alcunchè non si potrà subappaltare nulla. Per appalti di importo superiore a 5.225.000 è obbligatorio indicare con l’offerta una terna di subappaltatori; sotto tale importo solo se il bando lo prevede. E’ previsto il pagamento diretto al subappaltatore se è una microimpresa (meno di 10 occupati e fatturato inferiore ai 2 milioni) o piccola impresa (meno di 50 occupati e fatturato inferiore a 10 milioni), in caso di inadempimento dell’appaltatore o su richiesta del subappaltatore “se la natura dei lavori lo consente”.

– Se le riserve superano il 15% del contratto la S.A. può risolvere il contratto: l’appaltatore avrà diritto al pagamento dei soli lavori fatti.

– Il 2% di incentivo prima previsto per i progettisti interni all’amministrazione, ora è dovuto alle attività di programmazione e controllo (con modalità definite dal contratto di lavoro); il 20% di questo è destinato all’acquisto di beni e strumenti per il BIM e relativi tirocini

– Fino all’adozione di specifico Decreto rimangono valide le norme del DPR 207/2010 relative a contabilità dei lavori e collaudo.

– Sono soppresse le categorie superspecialistiche e quelle a qualificazione obbligatoria.

 

Ci si riserva di ritornare sull’argomento con un più approfondito commento di tutti gli aspetti del testo di Codice ora approvato.


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