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Servizio Sindacale - referenti: dott. Alessandro Scalvi - dott. Marco Tenca
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10.03.2016 - lavoro

NUOVA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO – D.LGS. N. 151/2015 – DECRETO 15 DICEMBRE 2015

Si segnala che il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 12 del 4 marzo 2016 con la quale ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova procedura telematica per le dimissioni e la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro che sarà operativa dal 12 marzo 2016 ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 151/2015 che di fatto ha abrogato le precedenti modalità utilizzate ai sensi della Legge n. 92/2012 (c.d. “riforma Fornero”) (cfr. Not. n. 2/2016).

Si rammenta che il D.lgs. n. 151/2015 ha previsto che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano comunicate dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del lavoro competente.

1) Ambito di applicazione
La nuova disciplina, che si applica alle dimissioni comunicate a partire dal 12 marzo 2016 e riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi indicate al punto successivo.
Le dimissioni presentate con modalità diverse da quelle previste dalle nuove disposizioni saranno di fatto inefficaci. In questo caso il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina.
Resta fermo per il lavoratore l’obbligo di rispettare il termine di preavviso, salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni e fermo restando che, in caso di mancato rispetto del termine di preavviso, le dimissioni, pur se immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell’eventuale danno.
La nuova modalità di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015 si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore e ai casi di risoluzione consensuale di cui all’articolo 1372, comma 1, del codice civile, per i quali si introduce la medesima “forma tipica” del modulo adottato con il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015 che di seguito si descrive.

È opportuno ricordare che il lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo previsto dalla nuova disciplina, ha la facoltà di revocare le proprie dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità (articolo 26, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2015).

2) Fattispecie escluse dalle nuove procedure di dimissioni
La disciplina introdotta dall’articolo 26 del D. Lgs. n. 151/2015 non si applica nei casi di dimissioni o di recesso, per quanto di interesse per il settore edile:

a) nei casi di conciliazioni intervenute in Direzione Territoriale del Lavoro ai sensi degli articoli 410 e 411 del Codice di Procedura Civile;
b) durante il periodo di prova (art. 2096 del Codice Civile);
c) nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente (ai sensi dell’art. 55, co. 4, del D.Lgs. n. 151/2001 – T.U. sulla tutela della maternità);

3) Sanzioni
Le sanzioni disciplinate dal D.Lgs. n. 151/2015 riguardano il datore di lavoro che alteri i moduli predisposti dal Ministero del Lavoro attraverso i quali il lavoratore manifesta la volontà di recedere dal rapporto subordinato.
In particolare si prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni Territoriali del Lavoro.
La violazione non è sanabile e pertanto non è applicabile l’istituto della diffida obbligatoria che prevede il pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

4) Procedura e modulistica delle dimissioni
Con il Decreto del 15 dicembre 2015 il Ministero del Lavoro ha formalizzato l’adozione del modulo utilizzato per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca
Inoltre il dettato normativo contiene una descrizione del nuovo sistema di comunicazione, definendo le modalità tecniche di trasmissione ai soggetti interessati (datori di lavoro e Direzioni del lavoro territorialmente competenti) nonché i compiti dei soggetti che la legge individua come “intermediari”, ovvero i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione ex art. 76 del D.Lgs. 276/2003, che possono trasmettere il modulo per conto del lavoratore (soggetti abilitati).
Il modello utilizzabile sia dai lavoratori che dai soggetti intermediari sarà disponibile sul sito del Ministero del Lavoro.

4.a) Soggetti abilitati
Il lavoratore può rivolgersi per effettuare le comunicazioni secondo le nuove modalità presso i soggetti abilitati definiti dal Decreto 15 dicembre 2015.

Tali soggetti sono:
– i patronati;
– le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma l, lett. h), e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Ad essi il lavoratore può rivolgersi per l’invio del modulo indipendentemente dal luogo ove questi sia residente o presti la sua attività lavorativa.

4.b)Modulo di dimissioni
Il modulo si compone di 5 sezioni relative ai dati identificativi:
– del lavoratore;
– del datore di lavoro;
– del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere;
– della comunicazione, indicando – nel caso di dimissioni o risoluzione consensuale – della data di decorrenza delle stesse;
– del soggetto abilitato nonché ai dati rilasciati dal sistema al fine di identificare in maniera univoca e non alterabile il modulo: il codice identificativo del modulo e la data certa di trasmissione.

4.c) modalità tecniche di compilazione e di trasmissione del modulo
La procedura per la manifestazione della volontà di recedere dal rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale è preceduta dalla fase di riconoscimento del soggetto che effettua l’adempimento, diversa a seconda se il lavoratore recede dal contratto direttamente o facendosi assistere da un soggetto abilitato.

Lavoratore che recede dal contratto direttamente
Il lavoratore per rassegnare dimissioni “efficaci” deve essere in possesso del codice personale rilasciato dall’Inps. (”PIN INPS”) ovvero richiederlo all’Istituto.
Queste credenziali danno la possibilità di accedere al sistema e di compilare il modello. Tale codice permette di compilare automaticamente la sezione, rendendo i dati immodificabili da parte del lavoratore che sta compilando il modulo.

Rescissione dal contratto per il tramite del soggetto abilitato
Nel caso di comunicazione resa per il tramite di uno dei soggetti abilitati il sistema consente l’accesso anche in assenza del PIN Inps, con le sole credenziali di cliclavoro che tali soggetti possiedono.
La data di trasmissione rilevata automaticamente al momento dell’invio del modulo consente al sistema di “controllare” il termine dei 7 giorni, entro il quale il lavoratore può revocare le dimissioni rese. In quest’ultimo caso il lavoratore potrà accedere solo alle comunicazioni trasmesse nei 7 giorni precedenti.
Una volta completata la compilazione, il modulo viene inviato all’indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro e alla Direzione del lavoro territorialmente competente.

Soltanto con l’invio del modulo il datore di lavoro potrà considerare valide le dimissioni presentate dal lavoratore e considerare risolto il contratto di lavoro e, conseguentemente, presentare entro 5 giorni dalla data di cessazione la comunicazione. Stesso discorso dicasi in caso di risoluzione consensuale.


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