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24.03.2016 - lavoro

INPS – TUTELA DELLA MATERNITÀ – D.LGS. N. 151/2001 – LEGGE N. 92/2012 – CONTRIBUTO SERVIZI PER L’INFANZIA

prio sito istituzionale (www.inps.it) l’avviso concernente le istruzioni per l’erogazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia di cui all’art. 4, comma 24, lettera b) della Legge n. 92/201212.
Si rammenta a tal proposito che l’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 la possibilità per le lavoratrici di richiedere un contributo economico utilizzabile alternativamente:
– per il servizio di baby-sitting;
– oppure per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Il contributo economico, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, potrà essere richiesto in alternativa al congedo parentale ex art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001.
La domanda relativa, da presentarsi all’Inps esclusivamente per via telematica tramite il portale dell’Istituto o attraverso i patronati, potrà essere inviata fino al 31 dicembre 2016 o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento previsto dalla Legge di stabilità n. 208/2015.

Soggetti ammessi alla presentazione della domanda
Sono ammesse alla presentazione della domanda le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.che, al momento della domanda, siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio. Sono ammesse alla presentazione della domanda anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; non è possibile richiedere il contributo per frazioni di mese.

Soggetti non ammessi alla presentazione della domanda
Non sono ammesse alla presentazione della domanda: – le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale (es: le lavoratrici domestiche, a domicilio, disoccupate); – le lavoratrici autonome (tali lavoratrici saranno ammesse al beneficio, secondo il disposto dell’art.1, comma 283, della legge n.208/2015, al momento dell’entrata in vigore dell’apposito decreto interministeriale, ad oggi non ancora pubblicato, disciplinante le modalità ed i criteri di accesso al beneficio) – le lavoratrici in fase di gestazione; – le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, usufruiscono dei benefici di cui al fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art. 19, c. 3 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006; – le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati. Nel caso in cui il diritto all’esenzione totale venga riconosciuto successivamente all’ammissione al contributo richiesto, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.


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