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Servizio Tributario
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26.04.2016 - tributi

AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’ACQUISTO DI ABITAZIONI IN LEASING – VERIFICA DEI REQUISITI IN CAPO ALL’ACQUIRENTE – CHIARIMENTI

Come noto, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto il nuovo regime del contratto di leasing abitativo e, al contempo, ha previsto, sino al 2020, detrazioni IRPEF per i giovani che utilizzano questa formula per l’acquisto dell’abitazione principale.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nelle risposte fornite alla stampa specializzata, ha chiarito che:
► l’età anagrafica ed il limite reddituale di 55.000 euro vanno verificati solo al momento della stipula del contratto e non rilevano per le successive annualità dello stesso. In sostanza, viene chiarito che, successivamente alla sottoscrizione del contratto di leasing abitativo, i relativi benefici vengono mantenuti indipendentemente dall’età dell’utilizzatore, nonché dall’eventuale superamento della soglia di reddito complessivo di 55.000 euro;
► gli oneri accessori su cui applicare la detrazione IRPEF del 19% comprendono i costi di stipula del contratto di leasing, mentre non sono detraibili le spese sostenute per eventuali assicurazioni sugli immobili, nonché quelle relative all’attività di intermediazione.

Si ricorda che la disposizione prevista dalla Legge di Stabilità 2016 è stata introdotta al fine di uniformare il trattamento fiscale del finanziamento dell’acquisto dell’abitazione principale in leasing a quello tramite mutuo ipotecario, a favore dei soggetti di età inferiore a 35 anni e con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, la detrazione IRPEF del 19%. L’agevolazione si applica:
►ai canoni derivanti dal contratto di leasing e relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro l’anno;
► al prezzo di riscatto dell’abitazione, per un importo non superiore a 20.000 euro.

La medesima detrazione, seppur con limiti massimi dimezzati (4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il prezzo di riscatto), viene riconosciuta anche ai soggetti di età pari o superiore a 35 anni, sempre con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro.
Tali agevolazioni sono efficaci relativamente ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

Gli uffici del Collegio Costruttori – ANCE Brescia sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.


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