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24.05.2016 - urbanistica

DIA/SCIA: QUANDO L’AMMINISTRAZIONE PUÒ INTERVENIRE SU SEGNALAZIONE DEL TERZO

Con la sentenza del 15 aprile 2016, n. 735 il Tar Lombardia interviene a fornire chiarimenti sul tema della tutela del soggetto terzo che si ritenga leso da una denuncia di inizio attività o da una segnalazione certificata di inizio attività.
Si tratta di un argomento che negli ultimi anni è stato oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali in conseguenza della non chiara formulazione della norma contenuta nell’articolo 19, comma 6 ter, della Legge 241/90 che disciplina la materia.
Si ricorda che con tale norma è stato stabilito che la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non possono essere oggetto di impugnazione da parte di terzi e, pertanto, quest’ultimi possono solo sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l’azione avverso il silenzio tenuto dalla stessa ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 104/2010 (Codice processo amministrativo) (la norma è stata introdotta dal Decreto Legge 138/2011 successivamente alla pronuncia del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 15/2011 ).
La norma non riporta, tuttavia, il termine entro il quale è possibile “sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione”.
Il Tar Lombardia, condividendo in parte un precedente orientamento giurisprudenziale, ha affermato che il terzo:
– entro 60 giorni, decorrenti dal momento in cui ha avuto conoscenza della lesione, può sollecitare le verifiche della pubblica amministrazione ed ottenere il pieno e doveroso esercizio dei poteri inibitori (il predetto termine, pur non essendo previsto nella legge 241/90, per il Tribunale si ricava da quello imposto in generale per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 104/2010 codice processo amministrativo);
– decorsi 60 giorni può comunque sollecitare le verifiche della pubblica amministrazione ma, in questo caso, non può ottenere l’esercizio dei poteri inibitori da parte della pubblica amministrazione ma solo la verifica dei presupposti previsti per l’intervento di autotutela ossia l’annullamento della DIA/SCIA.
Si evidenzia che il Tar Lombardia con la sentenza in commento è intervenuto su una fattispecie antecedente all’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla Legge 124/2015 in tema di annullamento della DIA/SCIA.
Il nuovo articolo 19, commi 3 e 4, della Legge 241/90 prevede che:
– entro 60 giorni (30 giorni per l’edilizia) la pubblica amministrazione può intervenire adottando motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi in caso di carenza dei presupposti e dei requisiti necessari per iniziare l’attività;
– dopo i 60 giorni (30 giorni per l’edilizia) l’amministrazione può sempre adottare i provvedimenti inibitori e ripristinatori se però sussistono le condizioni di legge previste per l’annullamento d’ufficio ossia:
– ragioni di interesse pubblico;
– sono stati contemperati gli interessi coinvolti;
– si sia tenuto conto della valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;
– non siano trascorsi 18 mesi dall’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
In pratica per la SCIA/DIA non è più possibile adottare atti in via di autotutela (andando così a risolvere un problema interpretativo dell’annullamento di un atto non avente natura provvedimentale come la SCIA/DIA) ma decorsi i 60 giorni (30 giorni per l’edilizia) potranno essere adottati i provvedimenti inibitori e ripristinatori solo se sussistono interessi ulteriori rispetto a quello della mera legalità. Tali provvedimenti non potranno mai superare i 18 mesi. Dopo i 18 mesi l’amministrazione non ha nessun potere di intervenire fatta eccezione per i casi relativi ad una sentenza passata in giudicato che abbia accertato delle condotte costituenti reato e che abbiano prodotto un falso presupposto del provvedimento assunto.


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