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30.05.2016 - economia

BANDO DI RISTRUTTURAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI PER I COMUNI SOTTO I 1000 ABITANTI ED ALTRI ENTI LOCALI: STANZIATI 11 MLN DI EURO DA REGIONE LOMBARDIA

A partire dalle ore 12 del 30 maggio 2016 sino alle ore 12 del 30 giugno 2016 è attivo il bando di regione Lombardia che finanzia l’efficientamento energetico degli edifici ad uso pubblico mediante contributo a fondo perduto sino al 90 percento delle spese con un tetto di 250.000 euro ad edificio ed un massimo di due edifici per Comune.

Il bando è accessibile tramite la piattaforma di regione Lombardia “SiAge Sistema Agevolazioni”.

Per accedere ai benefici è necessario:

  • aver effettuato la diagnosi energetica e la certificazione energetica dell’edificio;
  • aver redatto il progetto preliminare delle opere da realizzare;
  • conseguire una riduzione minima degli indici di prestazione energetica degli edifici predefinita nel bando;
  • adeguare l’edificio ai requisiti minimi prestazionali previsti dalla dgr 3868/2015.

I fondi verranno assegnati a graduatoria, sulla base delle caratteristiche del progetto e dell’edificio oggetto di ristrutturazione.

Ciascun Ente potrà presentare una sola richiesta di contributo.

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando è pari a 11.087.787,69 €, salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili.

Possono presentare domanda :

  • Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti (per le domande presentate nel 2016: dati ISTAT al 31/12/2014 secondo le disposizioni di cui all’art. 156 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.);
  • Unioni di Comuni, istituite ai sensi delle normative statale e regionale vigenti;
  • Comunità Montane;
  • Comuni nati da fusione di Comuni istituiti a decorrere dal 1 gennaio 2011;

Sono esclusi dai benefici di cui al presente bando gli Enti Locali la cui richiesta è stata ammessa al finanziamento nell’ambito del bando di cui al dduo 6484 del 30 luglio 2015.

Sono considerati ammissibili al presente bando progetti di efficientamento energetico che consentano di migliorare le prestazioni energetiche di edifici di proprietà pubblica, destinati all’uso pubblico, con l’esclusione degli edifici adibiti a residenza e assimilabili (categoria E.1. secondo la classificazione di cui all’art. 3 del dpr 412/93 e s.m.i.).

Gli interventi su edifici pubblici destinati ad attività sportive e culturali sono ammesse solo nel caso vi si svolgano esclusivamente attività al servizio di un’utenza prevalentemente locale.

I progetti devono:

  • riguardare edifici dotati di impianti di climatizzazione (invernale o estiva) e di attestato1 di prestazione energetica valido e redatto ai sensi del dduo 6480 del 30.7.2015 sulle nuove disposizioni regionali in materia di efficienza energetica in edilizia e certificazione energetica degli edifici, come previsto in attuazione del DLgs 192/2005 così come modificato dalla l.90/2013 (Decreti attuativi MISE 26 giugno 2015);
  • riguardare gli edifici appartenenti all’ente beneficiario che presentano le peggiori caratteristiche dal punto di vista energetico: allo stato di fatto classificati, secondo il nuovo sistema di certificazione, in classe energetica D o E o F o G.

Nel caso di edifici che prevedano porzioni a destinazione d’uso non ammesse dal presente bando, il progetto sarà considerato ammissibile a condizione che la superficie utile riscaldata complessiva di tali porzioni sia inferiore o uguale al 10% della superficie utile riscaldata totale.

Qualora l’edificio fosse già dotato di APE realizzato secondo il precedente sistema di certificazione CENED ai sensi della dgr 5018/2007 e smi, ai fini della domanda esso dovrà essere nuovamente certificato ai sensi della nuova normativa (dgr 3868/2015 e dduo 6480 del 30/7/2015)

A pena di esclusione ciascun soggetto beneficiario potrà presentare una sola domanda per l’efficientamento energetico di un edificio.

L’edificio oggetto della richiesta dovrà essere:

  • nel caso dei Comuni, di proprietà del beneficiario;
  • nel caso delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane, l’edificio dovrà essere di loro proprietà o di proprietà di uno dei Comuni appartenenti all’Unione o alla Comunità Montana.

Quest’ultima opzione è ammessa a condizione che tali edifici rientrino nel patrimonio edilizio gestito in forma associata e che ospitino pertanto l’esercizio associato di funzioni o servizi.


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