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23.06.2016 - lavori pubblici

LA DICHIARAZIONE CHE COMUNQUE NON COMPORTI L’ESCLUSIONE SI CONFIGURA COME “FALSO INNOCUO”

(Consiglio di Stato Sez. V 5/5/2016 n. 1812)

Va osservato che il richiamato – e invero diffuso – orientamento non risulta persuasivo nelle ipotesi in Tui (come nel caso di specie) la circostanza sottaciuta o infedelmente rappresentata fosse certamente irrilevante ai fini della partecipazione alla gara, nel senso che, quand’anche il carico pendente fosse stato dichiarato, la ricorrente in primo grado non sarebbe stata esclusa dalla gara (si tratta di una circostanza pacifica in atti).
Al riguardo ci si limita ad osservare – come già rilevato dall’orientamento giurisprudenziale che aveva enucleato la c.d. teorica del ‘falso innocuo’ in chiave amministrativa – che la non corrispondenza della dichiarazione resa (in termini di oggettiva non veridicità o di omissione) non risulta idonea a ledere i valori sottesi agli oneri dichiarativi laddove tale caratteristica della dichiarazione non abbia arrecato direttamente o indirettamente al dichiarante alcun vantaggio (sul punto –ex multis -: Cons. Stato, V, 24 novembre 2011, n. 6240).
In secondo luogo si osserva che, anche a voler riguardare la questione alla luce del prevalente – e più rigido – orientamento che nega la predicabilità del c.d. ‘falso innocuo’ alla materia che ne occupa, nondimeno le conclusioni cui si è qui pervenuti non dovrebbero essere modificate.
Ed infatti il richiamato orientamento riferisce l’indefettibile obbligo di rendere dichiarazioni veritiere (con esclusione del principio del ‘falso innocuo’) alle sole ipotesi in cui la dichiarazione omessa o non veridica sia prevista “a pena di esclusione” (sul punto –ex multis -: Cons. Stato, V, 3 dicembre 20144, n. 5972; id., V, 7 novembre 2014, n. 5493; id., V, 2 ottobre 2014, n. 4896).
Si tratta – come di tutta evidenza – di un principio che non può trovare applicazione nel caso in esame atteso che l’obbligo di indicare (e con sostanziale comminatoria di esclusione) anche i carichi pendenti derivava dall’applicazione di una clausola della lex specialis nulla e quindi per definizione improduttiva di effetti.


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