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23.06.2016 - lavoro

INPS – ATTIVITÀ DI VIGILANZA E PROCEDIMENTO ISPETTIVO – CIRCOLARE INPS N. 76/2016

Si informa che l’Inps con la circolare n. 76 del 9 maggio 2016 ha riepilogato ed aggiornato le istruzioni sulla attività di vigilanza e sul procedimento ispettivo, al fine di garantire uniformità di comportamento e trasparenza, sia all’interno che all’esterno dell’Istituto.
Nel fare rinvio per una più approfondita disanima al testo della menzionata circolare, che si allega sul sito del Collegio in calce alla presente, se ne richiamano di seguito alcuni dei principali contenuti.
In primo luogo, l’Inps sottolinea che l’accertamento ispettivo è un accertamento fattuale che non può tradursi in una verifica di carattere meramente contabile – amministrativo.
Pertanto, all’ispettore è demandata la valutazione di tutte le circostanze del caso concreto e delle peculiari modalità di svolgimento e di esecuzione del singolo rapporto di lavoro verificato.
Come già rimarcato dall’Istituto nella circolare n. 85 del 12 settembre 2008, gli ispettori devono essere impiegati (salvo casi eccezionali) nella specifica attività di controlli esterni, limitandone la presenza negli uffici delle Sedi allo stretto indispensabile.
A questo fine, l’intervento irrituale nelle procedure concorsuali, nei verbali della Direzione territoriale del lavoro o nelle pratiche che possono trovare la loro soluzione in una verifica puramente contabile – amministrativa, deve essere evitato salvo limitati casi di effettiva necessità.
Ciò premesso, l’Inps fornisce indicazioni circa:
– la fase di assegnazione degli accertamenti ispettivi, che deve avvenire attraverso la formulazione, con cadenza mensile, di un “programma”, a cura del Responsabile Area manageriale “Vigilanza” o, qualora non istituita, “Controllo Flussi e Vigilanza”, nel cui ambito opera l’Unità Operativa Vigilanza Ispettiva.
Tale programma è la concreta applicazione delle direttive emanate dalla Direzione Centrale Vigilanza Prevenzione e Contrasto alla Economia Sommersa (VPCES), mediante linee di indirizzo e specifiche liste di attività, avviate sul territorio con il coordinamento delle Aree manageriali Vigilanza delle Direzioni regionali dell’Istituto;
– la fase di preparazione della attività ispettiva, finalizzata a raccogliere le informazioni necessarie e la documentazione utile per l’avvio dell’accertamento;
– l’accesso ispettivo presso il soggetto da sottoporre a verifica, da effettuarsi nei corrispondenti luoghi di lavoro secondo la normativa in vigore, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, così come riformulato dall’art. 33 della Legge 4 novembre 2010, n. 183;
– il potere di accertamento, che consente all’ispettore di raccogliere ed acquisire elementi oggettivi e probanti, utili alla contestazione delle violazioni contributive, attraverso l’emanazione di un provvedimento atto a produrre effetti costitutivi, modificativi ed estintivi di situazioni giuridiche.
In tale contesto assume particolare rilievo la fase di acquisizione delle dichiarazioni che concorrono a formare la valutazione dell’ispettore sui fatti oggetto di verifica;
– l’esame e l’acquisizione della documentazione presente sul luogo di lavoro, ovvero conservata dal datore di lavoro in altra sede.
– In particolare, l’esame della documentazione consente di verificare la congruità dell’assetto aziendale riscontrato con quanto risulta dalle denunce effettuate all’INPS, nonché da altre denunce e/o registrazioni obbligatorie;
– l’obbligatorietà della verbalizzazione ispettiva, sia nella fase iniziale (verbale di primo accesso ispettivo) che conclusiva (verbale unico di accertamento e notificazione) della verifica ed i relativi contenuti inderogabili;
– la notifica del verbale, che deve essere eseguita a mani del destinatario del verbale (quesFAto metodo garantisce la certezza e la determinatezza dell’adempimento) o, laddove ciò non sia possibile – nelle more della definizione delle modalità tecniche di notifica del verbale a mezzo PEC – con la consueta modalità di notifica per posta;
– i termini di notifica. Al riguardo, l’Inps osserva fra l’altro che il termine di novanta giorni di cui all’art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dal momento in cui si è concluso l’accertamento. Tale termine coincide con quello della acquisizione di tutti i dati e dei riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell’accertamento, comprendendo anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l’analisi, l’elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti. Ciò in quanto l’accertamento non si sostanzia nella generica ed approssimativa percezione del fatto nella sua materialità, ma si realizza con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza e della congrua determinazione della pena pecuniaria;
– la gestione delle fasi successive alla conclusione dell’accertamento ispettivo.


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