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Servizio Sindacale - referenti: dott. Alessandro Scalvi - dott. Marco Tenca
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14.07.2016 - lavoro

INPS – CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA – CRITERI DA APPLICARE IN FASE DI ESAME DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DA PARTE DELL’ISTITUTO – MESSAGGIO N. 2908/2016

L’Inps con messaggio n. 2908 del 1° luglio 2016 ha fornito ulteriori indicazioni concernenti le modalità di presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo).
Tali nuove modalità si applicano alle domande presentate dallo scorso 29 giugno 2016.
In particolare è stato introdotto un nuovo adempimento a carico delle imprese richiedenti la Cigo che riguarda la predisposizione di una relazione tecnica, come più sotto specificato, da allegare obbligatoriamente alle domande di Cigo.

1) Causali di concessione
Si rammenta che con il Decreto Ministeriale del 15 aprile 2016, n. 95442, (cfr. circolare del Collegio n. 37/2016 e Not. n. 6/2016), sono state individuate le causali che giustificano la presentazione delle domande di concessione della Cigo.
I criteri fissati dal D.M. 95442/2016 derivano dalle categorie generali già delineate dall’articolo 11, D.Lgs. 148/2015, cioè da situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ed a situazioni temporanee di mercato.
Si rammenta quindi che tali causali sono:
– situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
– eventi meteorologici;
– situazioni temporanee di mercato;
– fine cantiere-fine fase lavorativa (si sottolinea che per queste causali i periodi di sospensione tra la fine di un lavoro e l’inizio di un altro non dovranno superare i tre mesi);
– sospensione dell’attività lavorativa a seguito di ordine di una pubblica autorità, ovviamente per cause non imputabili né all’azienda né ai lavoratori.

2) Nuovo obbligo a carico delle imprese
Dal 29 giugno 2016, le imprese dovranno allegare, obbligatoriamente, alle domande di Cigo una relazione tecnica dettagliata, che indichi le ragioni che hanno determinato il ricorso alla Cigo dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che l’impresa continui ad operare sul mercato.
Per la individuazione di tali elementi si rinvia alla nota informativa del Collegio pubblicata a commento del D.M. n. 95442/2016 (cfr. circolare n. 37/2016).
La relazione tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo delegato, deve essere inviata telematicamente e vale quale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. n. 47 del D.P.R. n. 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci trovano applicazione le sanzioni, anche di natura penale, previste dalla legislazione vigente.
Anche le richieste di proroga delle domande di Cigo devono essere obbligatoriamente accompagnate dalla relazione tecnica.
L’Inps, con il messaggio in commento, ha predisposto dei modelli di relazione tecnica, diversi a seconda del motivo per cui è richiesta la Cigo, liberamente utilizzabili dalle imprese. Tali modelli sono pubblicati sul sito del Collegio in calce alla presente nota.
Le imprese, qualora lo ritengano opportuno, possono integrare gli elementi probatori riportati nei modelli di relazione tecnica, con ulteriore documentazione probatoria.
Gli uffici del Collegio sono a disposizione per supportare le imprese nella predisposizione della relazione tecnica  in parola.
Si rammenta infine che, ai fini della concessione della Cigo per maltempo, è necessario allegare i bollettini meteo (il Collegio è a disposizione delle imprese per reperire, ove possibile, tali bollettini).

3) Procedimento istruttorio a carico dell’Inps
Con il messaggio in commento, l’Inps precisa anche ulteriori aspetti, ed in particolare:

a) Supplemento istruttorio
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015 è facoltà dell’Istituto di richiedere un supplemento istruttorio all’impresa per integrare la documentazione fornita, qualora ritenga non sufficienti gli elementi già esibiti dall’azienda. La mancata risposta da parte dell’impresa entro 15 giorni costituisce un ulteriore parametro di valutazione per la decisione circa la domanda di Cigo.
Inoltre l’Inps, sempre in tali ipotesi, può sentire le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alla consultazione sindacale.
Si rammenta quanto già indicato nella circolare del Collegio e cioè che fermo restando che nel settore dell’edilizia, per le richieste di Cigo relative alle prime 13 settimane, non vi è obbligo di effettuare la consultazione sindacale che, invece, sussiste solo per le istanze di proroga della Cigo oltre le suddette 13 settimane. Pertanto nel caso di Cigo richiesta per le prime 13 settimane, si ritiene che vi è la possibilità che le sedi Inps non interpellino le organizzazioni sindacali, e dunque anche il Collegio, perché non vi è stata la consultazione appena descritta.
Qualora l’impresa volesse usufruire di tale possibilità per ottemperare alla norma citata dovrebbe avviare la consultazione sindacale informando anche il Collegio anche per le prime 13 settimane di Cigo. Ribadendo che tale procedura non è obbligatoria per le prime 13 settimane.

b) Comunicazioni telematiche
Ogni comunicazione tra l’Inps e l’impresa, compresa quella utile a fornire gli elementi necessari al completamento dell’istruttoria sopra richiamata, dovrà avvenire tramite PEC o cassetto bidirezionale. Come detto, la mancata risposta ad eventuali richieste entro 15 giorni costituirà un ulteriore indice di valutazione che dovrà essere evidenziato nella stesura della motivazione del provvedimento di reiezione.

c) Obbligo di motivazione da parte dell’Inps
Il provvedimento di reiezione (come anche quello di concessione) totale o parziale deve essere adeguatamente motivato da parte dell’Istituto, riferendo gli elementi documentali e di fatto presi in considerazione e le ragioni del convincimento che hanno determinato l’Istituto all’adozione del provvedimento, anche in relazione alla prevedibilità ex ante della ripresa dell’attività.
Infatti l’Inps è tenuto a valutare gli elementi che fanno ritenere prevedibile la circostanza che l’impresa continui ad operare sul mercato con riferimento al momento di presentazione della domanda di Cigo, ed essendo ininfluenti le circostanze sopravvenute durante il periodo di Cigo (cfr. Not. n. 6/2016).

Gli uffici del Collegio sono a disposizione per valutare la fondatezza delle motivazioni nel caso di reiezione delle domande di Cigo.

4) Decorrenza
Con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel predetto Decreto ministeriale 95442 del 2016, anche in analogia al dettato normativo del D. Lgs. 148/2015, le domande di concessione di Cigo presentate dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto in G.U., dovranno essere istruite e decise in applicazione della nuova disciplina.

Quindi, la nuova disciplina sopra illustrata, si applica alle domande presentate dallo scorso 29 giugno 2016.

5) Fase transitoria
Per le domande presentate dal 29 giugno u.s. non corredate dalla relazione tecnica, obbligatoria, le imprese dovranno procedere all’integrazione documentale.

Pertanto:
– per le domande presentate dal 29 giugno u.s., non corredate dalla relazione tecnica obbligatoria nelle forme previste dal Decreto Ministeriale citato, le aziende dovranno procedere all’integrazione documentale;
– per le domande presentate prima del 29 giugno, non è necessario presentare la relazione tecnica e l’Inps continuerà ad osservare i criteri di esame ed a chiedere l’esibizione della documentazione di corredo come nelle prassi amministrative presenti con il precedente procedimento concessorio, gestito dalle Commissioni Provinciali.
Per ogni dubbio in merito a quanto esposto è opportuno contattare gli uffici dell’Associazione.

Allegati:
Messaggio_Hermes_002908_2016
Allegato01_decreto95442_2016
Allegato02_fac_simile_causale mancanza_lavoro_commesse Allegato03_fac_simile_causale_crisi_di_mercato Allegato04_fac_simile_causali_fine_cantiere_fine_lavoro_fine_fase_lavorativa Allegato05_fac_simile_perizia_variante_suppletiva_al_progetto Allegato06_fac_simile_sciopero_reparto_altra azienda Allegato07_fac_simile_mancanza_materie_prime_componenti Allegato08_sospensione_pubb_autorita_imprevisti Allegato09_guasti_macchinari Allegato10_fac_simile_eventi_meteorologici Allegato11_Tabella_causali

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