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10.05.2005 - qualificazione

LAVORI PUBBLICI – PER APPALTI DI IMPORTO OLTRE LA II CLASSIFICA OGNI IMPRESA DELL’ATI DEVE POSSEDERE LE ISO 9000

LAVORI PUBBLICI – PER APPALTI DI IMPORTO OLTRE LA II CLASSIFICA OGNI IMPRESA DELL’ATI DEVE POSSEDERE LE ISO 9000 LAVORI PUBBLICI – PER APPALTI DI IMPORTO OLTRE LA II CLASSIFICA OGNI IMPRESA DELL’ATI DEVE POSSEDERE LE ISO 9000
(T.A.R. Liguria, Sez. II, 20 dicembre 2004, n. 1755)

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese si pono il problema circa il fatto se il frazionamento dei requisiti di partecipazione sia consentito soltanto per quelli di capacità tecnica ed economico – finanziaria ovvero anche per il requisito della certificazione di qualità. Tale questione non può che essere risolta in senso negativo.
La possibilità di consentire la partecipazione dell’associazione delle imprese a gare di un determinato importo, sommando i requisiti posseduti di ciascuna raggruppata, non può essere esteso al requisito della qualità, atteso il carattere non frazionabile della certificazione di qualità.
Il principio della sommatoria dei requisiti e delle risorse concesso dalla norma alle associazioni temporanee non è applicabile alla dimostrazione del diverso requisito (soggettivo) della qualità, che riguarda una valutazione del proprium di ogni singola impresa, effettuata previo esame delle caratteristiche produttive, organizzative, gestionali etc., da società a tal fine qualificate e, proprio in virtù della diversa specializzazione richiesta per tale tipo di valutazione, distinte dalle SOA, il cui ambito di attestazione è limitato al ben più agevole e meccanico riscontro del possesso dei requisiti di tipo tecnico ed economico-finanziario .
Diversamente, la certificazione di qualità riguarda non il dato statico di ciò che dall’impresa è stato fatto (esperienza pregressa) o la quantità di mezzi da essa messi a disposizione, bensì riguarda l’aspetto dinamico e qualitativo del modo in cui l’impresa svolge la propria attività secondo i principi della cd. “qualità totale” o “sistema di qualità” (capacità di svolgere la propria attività attraverso un sistema organizzativo-gestionale di produzione indirizzato alla soddisfazione dell’esigenza cui il prodotto finale è destinato).
Tali principi, che nella legislazione previgente rappresentavano un fattore di rilievo meramente interno, riservato alle scelte organizzative del vertice aziendale, assume, in virtù della normativa in esame, rilevanza esterna venendo la rispondenza al sistema di qualità di un’impresa ad essere considerata dall’art. 8 della legge n. 109/1994 come fulcro del sistema di qualificazione delle imprese e, pertanto, come requisito imprescindibile per la partecipazione della stessa alla gara, all’espressamente dichiarato fine “di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 1” della legge quadro, secondo cui, “in attuazione dell’art. 97 della Costituzione, l’attività amministrativa in materia di opere e di lavori pubblici deve garantire la qualità…”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta dal ricorrente all’esame del Collegio consiste nello stabilire se, in caso di partecipazione alla gara di RTI, il frazionamento dei requisiti di partecipazione sia consentito soltanto per i requisiti di capacità tecnica ed economico – finanziaria ovvero anche per il requisito della certificazione di qualità.
Ritiene il Collegio che tale questione non possa che essere risolta in senso negativo.
Va condivisa, sul punto, la tesi del ricorrente secondo cui la possibilità di consentire la partecipazione dell’associazione delle imprese a gare di un determinato importo, sommando i requisiti posseduti di ciascuna raggruppata, non può essere esteso al requisito della qualità, atteso il carattere non frazionabile della certificazione di qualità.
In merito si è già espresso il Consiglio di Stato, ritenendo in diverse occasioni che “i requisiti tecnici di carattere soggettivo, tra cui anche le certificazioni di qualità debbono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, a meno che non risulti che essi siano incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle prestazioni, eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate” in quanto detta certificazione “mira ad assicurare che l’impresa tenuta a eseguire le prestazioni contrattuali svolga il servizio secondo un livello minimo di prestazioni, accertate da un organismo qualificato, secondo parametri rigorosi delineati a livello europeo, che valorizzano l’organizzazione complessiva dell’attività e l’intero svolgimento nelle diverse fasi, con la conseguenza che, nel caso di associazione temporanea di imprese, tale garanzia deve riguardare tutti i soggetti compresi nel raggruppamento quale dimostrazione del richiesto standard qualitativo” (CdS V, 15 giugno 2001 n. 3188; CdS V, 18 ottobre 2001 n. 5517 ; CdS V, 30 gennaio 2002 n. 507).
Dalla natura soggettiva del requisito in esame, pertanto se ne fa conseguire l’imprescindibilità del suo possesso per ciascuna impresa partecipante, con la sola esclusione di quelle facenti parti di ATI verticali, in cui le prestazioni relative allo specifico servizio per cui è prescritto il possesso di certificazioni di qualità sono affidate ad altre imprese del gruppo, sicchè sarebbe illogico ed eccessivamente gravoso esigere da esse certificati di qualità relativi a prestazioni che esse non intendono svolgere.
Tale impostazione, sebbene formulata nel periodo transitorio e con riferimento al diverso caso in cui la certificazione di qualità aziendale viene considerata come elemento della valutazione dell’offerta, deve essere seguita anche nel caso, come quello in esame, in cui detta certificazione rappresenta un requisito per la partecipazione alla gara, per i motivi che di seguito si espongono.
Il principio di origine comunitaria che riconosce la possibilità per le imprese concorrenti di comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione a una gara d’appalto, di far riferimento alle capacità di altri soggetti, a condizione che il soggetto interessato sia in grado di provare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti riguarda esclusivamente il dato statico e quantitativo del numero dei lavori già effettuati, della quantità di mezzi e persone disponibili, etc.
Questi rappresentano infatti elementi suscettibili di essere incrementati nell’ambito di un raggruppamento di imprese, sicchè può ammettersi, con riferimento ad essi, il principio di sommatoria in esame, in quanto la messa in comune dei mezzi a disposizione rappresenta il proprium dell’associazione di imprese.
Diversamente, la certificazione di qualità riguarda non il dato statico di ciò che dall’impresa è stato fatto (esperienza pregressa) o la quantità di mezzi da essa messi a disposizione, bensì riguarda l’aspetto dinamico e qualitativo del modo in cui l’impresa svolge la propria attività secondo i principi della cd. “qualità totale” o “sistema di qualità” (capacità di svolgere la propria attività attraverso un sistema organizzativo-gestionale di produzione indirizzato alla soddisfazione dell’esigenza cui il prodotto finale è destinato).
Tali principi, che nella legislazione previgente rappresentavano un fattore di rilievo meramente interno, riservato alle scelte organizzative del vertice aziendale, assume, in virtù della normativa in esame, rilevanza esterna venendo la rispondenza al sistema di qualità di un’impresa ad essere considerata dall’art. 8 della legge n. 109/1994 come fulcro del sistema di qualificazione delle imprese e, pertanto, come requisito imprescindibile per la partecipazione della stessa alla gara, all’espressamente dichiarato fine “di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 1” della legge quadro, secondo cui, “in attuazione dell’art. 97 della Costituzione, l’attività amministrativa in materia di opere e di lavori pubblici deve garantire la qualità…”
Occorre pertanto distinguere, alla luce di tale previsione normativa, la possibilità di dimostrazione cumulativa dei  requisiti di carattere tecnico ed economico, previsti al fine della partecipazione ad una gara, dalla necessità di dimostrazione del possesso individuale di un requisito fondamentale, qual è quello in esame, che rappresenta una “qualità intrinseca” dell’impresa, concernente la capacità individuale di organizzazione efficiente ed efficace delle risorse a disposizione, a prescindere dal possesso diretto o meno delle stesse.
In altri termini, una cosa è la valutazione del requisito oggettivo delle esperienze e delle risorse a disposizione, viste nel loro momento statico, ed una cosa diversa è la valutazione di esse nel loro momento dinamico, non come fattori in sé considerati, ma considerati in vista del loro possibile utilizzo (processo produttivo) ed al suo risultato (prodotto conseguito), cioè considerati sotto il profilo della capacità imprenditoriale di organizzarli nel modo più adatto ad assicurare che sia il prodotto finale sia il processo produttivo rispondano a criteri di ottimalità ed accettabilità.
Ne consegue che mentre sotto il primo profilo è irrilevante il possesso diretto o meno di detti mezzi, sotto il secondo profilo vengono in considerazione elementi caratteristici della specifica impresa, nella sua individuale capacità gestionale-organizzativa.
In tale prospettiva appare pertanto evidente che il principio della sommatoria dei requisiti e delle risorse non è applicabile alla dimostrazione del diverso requisito (soggettivo) della qualità, che riguarda una valutazione del proprium di quella specifica impresa, effettuata previo esame delle caratteristiche produttive, organizzative, gestionali etc., da società a tal fine qualificate e, proprio in virtù della diversa specializzazione richiesta per tale tipo di valutazione, distinte dalle SOA, il cui ambito di attestazione è limitato al ben più agevole e meccanico riscontro del possesso dei requisiti di tipo tecnico ed economico-finanziario .
Ne consegue che la tesi dell’amministrazione resistente volta a ritenere sufficiente la mera attestazione SOA, con conseguente inesigibilità da parte dell’amministrazione appaltante anche del certificato di qualità, pur avendo un qualche possibile appiglio letterale nel coordinato disposto dell’art. 1 co.4 con l’art. 4 co. 3 e l’art. 15 co.1, del d.p.r. n. 34/2000, non può che essere disattesa, alla luce della soprarichiamata logica del sistema di qualificazione, tutto improntato al raggiungimento della finalità di assicurare il conseguimento degli obiettivi di qualità cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 109/94.
Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento, per l’effetto, degli atti impugnati.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nella medesima epigrafe indicati.


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