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25.07.2016 - lavori pubblici

IL MALFUNZIONAMENTO O VIZIO DELLA PIATTAFORMA ELETTRONICA NON PORTA ALL’ESCLUSIONE

(Tar Abruzzo ‘Aquila, sez. I, 1/6/2016, n. 345)

La scelta di gestire la gara con modalità esclusivamente informatiche, che rientra certamente nel potere organizzatorio dell’Amministrazione, non deve comunque tradursi in un aggravamento procedimentale né deve incidere sulla possibilità di partecipazione dei concorrenti, diversamente venendo frustrata l’esigenza semplificatoria sottesa alla stessa tecnica di dematerializzazione delle operazioni di trasmissione dei dati. Peraltro, proprio la vincolante modalità operativa dovrebbe comunque consentire l’intuitivo utilizzo della piattaforma anche da parte di operatori non esperti (diversamente imponendosi un requisito di accesso ulteriore e non richiesto), quantomeno con la predisposizione di istruzioni chiare ed adeguate onde garantire la massima partecipazione alla gara, che è, in ogni caso, apicale regola nella materia de qua. (..)
Orbene, non può sottacere il Collegio che le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi, invero sempre più diffuse, devono mantenere il loro ruolo “servente” rispetto agli stessi, non essendo ammissibile che, per problematiche di tipo tecnico o per caratteristiche strutturali del sistema, venga ostacolato l’ordinato e normale svolgimento dei rapporti fra privati e PA e fra le PP.AA. tra loro. (..)
Ove poi dovesse verificarsi qualche problema, sia esso di difficoltà di comunicazione, di carente interazione o, in ipotesi ancora più patologiche, tout court di lesione, indotta proprio dalla scelta di avvalersi di sistemi informativi e dai loro precipitati operativi, il rischio inerente alla modalità di trasmissione, ovvero, mutatis mutandis, comunque derivante dalle carenze, strutturali o funzionali, del sistema, non può che far carico alla parte che unilateralmente avesse scelto il relativo sistema, in perfetta consonanza con quanto avviene rispetto alle disfunzioni organizzative interne alla P.A., che regola e impone determinate modalità all’altra parte. Salvi i casi di errori colpevoli imputabili al trasmittente, pertanto, ove la trasmissione sia stata impedita o danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio non può che ricadere sull’ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara con dette modalità (cfr. Cons. di Stato, n.4811/2013). (..)
Il rischio del malfunzionamento e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la P.A. si avvalga, peraltro, non può, anche con riguardo al principio di leale collaborazione tra P.A. e privati, che farsi ricadere sulla stessa P.A., essendo evidente che l’agevolazione che deriva (proprio alla P.A.) dall’uso delle piattaforme informatiche sul fronte organizzativo interno debba recare, quale contrappeso, l’onere di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano verificarsi e di eliminare le anomalie che rendessero impossibile la relazione (cfr. TAR Puglia, Bari, n.1094/2015).


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